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Numero d'incarto:
52.2001.399
Data decisione, Autorità:
21.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2001.399
Lugano
21 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 ottobre 2001, no. 5015, del
Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa interposta
dall'insorgente avverso la risoluzione 11 novembre 1998, no. 5282, con cui lo
stesso Consiglio di Stato ha accolto ai sensi dei considerandi il gravame presentato
da __________, contro la decisione 11 agosto 1998 del municipio di __________
che ha ordinato la rettifica delle opere abusivamente realizzate sulla part.
no. __________ RF;
viste le risposte:
-
20 novembre 2001 del
municipio di __________;
-
26 novembre 2001 di
__________;
-
5 dicembre 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che alla
fine degli anni '80, sulla part. no. __________ RF di __________, la proprietaria
__________ ha realizzato un portico, eccedente in lunghezza ed altezza il
manufatto autorizzato con licenza edilizia 13 maggio 1987;
che, statuendo sull'impugnativa presentata
dal vicino __________, qui ricorrente, contro la licenza edilizia in sanatoria
rilasciata dal municipio e confermata dal Consiglio di Stato, con giudizio 1°
marzo 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha autorizzato la predetta costruzione,
limitatamente ad un'altezza di ml 3 e ad una lunghezza di ml 10;
che, dopo ulteriori vicissitudini, che non
occorre qui rievocare, con risoluzione 11 agosto 1998 il municipio di
__________ ha ordinato "la rettifica delle parti eccedenti le opere
autorizzate", secondo la suddetta decisione di questo Tribunale;
che il 18 novembre 1998 il Consiglio di
Stato ha, in sostanza, parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________
contro tale risoluzione municipale, annullandola e rinviando gli atti al
municipio per nuova decisione;
che il Governo ha ritenuto la pronuncia
municipale eccessivamente generica in punto alle concrete modalità di
ripristino della legalità, oltre che viziata in quanto non intimata al già
opponente __________, portatore di un legittimo interesse;
che, sollecitato a due riprese
dall'insorgente, il 6 luglio 1999 l'esecutivo comunale lo ha informato che
contro il provvedimento di ripristino era stato interposto ricorso, accolto dal
Governo; ha inoltre assicurato di voler provvedere entro breve alla regolarizzazione
delle opere abusive, tenendolo debitamente al corrente;
che, in risposta ad un nuovo sollecito del
ricorrente a voler adottare le necessarie misure di rettifica, il 16 novembre
1999 il municipio gli ha negato copia del giudicato governativo 18 novembre
1998, che l'insorgente stesso ha successivamente addotto di non aver nemmeno
mai richiesto;
che, denunciando l'inadempienza del
municipio, il 6 marzo 2001 __________ ha interposto istanza d'intervento al
Consiglio di Stato, evasa il 24 luglio seguente dall'UDC con un rinvio alla decisione
18 novembre 1998 del Consiglio di Stato;
che il 2 ottobre 2001 il municipio di
__________ ha informato il ricorrente di aver avviato una procedura
contravvenzionale nei confronti di __________ e gli ha inviato copia della
predetta decisione governativa;
che il 5 ottobre 2001 __________ ha
impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la risoluzione 18 novembre 1998 della
medesima autorità, chiedendone l'annullamento, in subordine previa restituzione
del termine di ricorso;
che con giudizio 24 ottobre 2001 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per carenza di
legittimazione attiva dell'insorgente, che, siccome escluso dalla cerchia dei
destinatari della decisione del 1998, non potrebbe ora chiedere il riesame
della stessa;
che contro il predetto giudicato governativo
__________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento dello stesso nonché della risoluzione 18 novembre 1998, siccome
irrispettosa del giudizio 1° marzo 1994 del Tribunale cantonale
amministrativo;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il municipio del comune di __________ ed il Consiglio di Stato,
mentre __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
che la legittimazione attiva dell'insorgente
a contestare il giudizio di irricevibilità pronunciato dal Consiglio di Stato è
certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta gli art. 11 e 46 cpv. 1 PAmm, il
ricorso deve essere perentoriamente insinuato entro 15 giorni dall'intimazione
e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che in caso di mancata o errata
notificazione, un destinatario è comunque tenuto, secondo i principi della buona
fede e della sicurezza del diritto, ad informarsi sull'esistenza e sul
contenuto della decisione, e non può differire a piacimento l'inizio del decorso
del termine ricorsuale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 26 n. 4);
che, in concreto, il ricorrente era a
conoscenza dell'esistenza della risoluzione governativa 18 novembre 1998
perlomeno sin dal mese di luglio dell'anno seguente, quando è stato informato
in via ufficiale direttamente dal municipio;
che con scritto 23 novembre 1999 egli ha
addirittura espressamente manifestato il suo disinteresse ad ottenere copia
della suddetta risoluzione;
che, di conseguenza, nella misura in cui
configurava gli estremi di un ricorso contro la decisione 18 novembre 1998 del
Consiglio di Stato, l'atto 5 ottobre 2001 risultava manifestamente tardivo;
che, inoltre, non erano manifestamente
adempiuti i presupposti per concedere la restituzione in intero per
inosservanza dei termini (cfr. art. 137 CPC, applicabile in forza del rinvio di
cui all'art. 12 PAmm);
che, per inciso, in quanto ricorso, il
suddetto atto avrebbe dovuto venir trasmesso per competenza a questo Tribunale,
giusta l'art. 4 PAmm, senza peraltro sostanziali mutamenti dell'esito della
vertenza;
che, d'altra parte, il medesimo scritto
poteva venir considerato non a torto alla stregua di un'istanza di
riesame/revisione, come ritenuto dal Consiglio di Stato;
che il Governo ha dichiarato l'istanza
irricevibile per mancanza di legittimazione attiva dell'insorgente, il quale
non potrebbe postulare il riesame della decisione governativa 18 novembre 1998,
non essendogli stata riconosciuta qualità di parte nell'ambito di quella
procedura;
che tuttavia il ricorrente, proprietario di
un fondo contermine a quello oggetto dell'ordine municipale di rettifica e già
opponente nella procedura della domanda di costruzione in sanatoria, è senza
dubbio portatore di un interesse degno di protezione, pratico ed attuale al
concreto ripristino della situazione conforme al diritto;
che, del resto, alla medesima conclusione
era giunto anche lo stesso Consiglio di Stato nella decisione 18 novembre 1998,
con cui il qui avversato giudizio si pone pertanto in palese contraddizione;
che un diritto al riesame degli atti
amministrativi, dedotto dall'art. 29 Cost., è dato nella misura in cui le
circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o
quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva
oppure che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura
anteriore o, infine, che non aveva alcun motivo per farlo;
che, di principio, a differenza delle
decisioni dell’autorità di prime cure, i giudizi resi da un’istanza ricorsuale
possono essere rivisti solo sotto l'angolo ristretto dei motivi di revisione
(art. 35 PAmm);
che, anche prescindendo da questa ulteriore
limitazione, nella specie gli estremi per procedere al riesame della decisione
governativa del 1998, peraltro nemmeno invocati dall'insorgente, non risulterebbero
comunque adempiuti;
che, in particolare, non è intervenuto alcun
cambiamento rilevante delle circostanze fattuali: al contrario, il ricorrente
si duole precisamente del fatto che nulla è avvenuto, malgrado il lungo tempo
trascorso;
che, di conseguenza, seppur per motivi
sostanzialmente diversi da quelli ritenuti dal Consiglio di Stato, il giudizio
di irricevibilità pronunciato in quella sede merita tutela;
che, abbondanzialmente, non ci si può
esimere dal censurare le lungaggini procedurali che caratterizzano la
fattispecie, eloquentemente esposte in narrativa;
che v’è pertanto da auspicare che il
municipio del nuovo comune di __________ dia celermente seguito alla decisione
governativa di rinvio 18 novembre 1998;
che la procedura contravvenzionale avviata
dal municipio di __________ non permette beninteso di ritenere evasi gli
obblighi imposti all’autorità comunale dal suddetto giudicato;
che, in esito a quanto precede, il ricorso
va pertanto respinto;
che la tassa di giustizia e le spese,
comunque adeguatamente limitate in funzione dell’insieme delle circostanze del
caso di specie, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 21 e 45 LE; 3, 4, 11, 18, 28,
35, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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