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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.425
Data decisione, Autorità: 29.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00425-470
Lugano 29 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 16 novembre 2001 e (b) 18 dicembre 2001 della
contro
a) la decisione 2 novembre 2001 del municipio di Savosa che delibera alla __________ la fornitura di contenitori interrati per rifiuti;
b) la decisione 12 dicembre 2001 del municipio di Savosa, che annulla il concorso indetto per la suddetta commessa;
viste le risposte:
18 dicembre 2001 della __________;
9 gennaio 2002 della __________;
al ricorso sub a)
9 gennaio 2002 della __________;
16 gennaio 2002 del municipio di Savosa;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il __________ (FU n. __________, pag. __________), il municipio di Savosa ha indetto un pubblico concorso per la fornitura e la posa di contenitori interrati per rifiuti;
che il capitolato d'appalto stabiliva fra l'altro:
"che l'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa di contenitori da interrare";
"che le offerte devono essere complete senza modifiche né ag- giunte. Riserve varianti ed osservazioni vanno notificate con scritto allegato";
"che trattandosi di lavori la cui esecuzione permette la ripartizione tra diversi imprenditori, il committente si riserva il diritto di delibe- rarli nella loro totalità, o a uno solo o di suddividerli in lotti fra di- versi concorrenti",
"che la delibera avverrà al miglior offerente se così parrà e piace- rà al committente. Per migliore offerente si intenderà non solo chi presenterà i prezzi più vantaggiosi, ma bensì chi offrirà le migliori garanzie di capacità e di serietà";
che in tempo utile sono state inoltrate le seguenti offerte:
Ditta
Tipo
Fornitura
Posa
Totale
Eco Top Line
49'700.00
23'285.00
76'961.20
Eco Top Line
49'300.00
26'435.00
81'490.90
Eco Top Line
49'100.00
28'225.00
83'201.70
Eco Top Line
49'700.00
31'015.00
84'243.55
Villiger
54'700.00
Bammens
53'888.00
24'555.00
84'404.70
Molok
42'677.00
18'605.00
65'939.45
92'800.00
a noleggio
30'985.00
che con decisione 2 novembre 2001 il municipio ha deliberato la fornitura alla __________;
che contro la predetta delibera è insorta davanti al Consiglio di Stato la __________, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ha in sostanza contestato l'ammissibilità della suddivisione della commessa in due parti (fornitura e posa) attuata dal municipio, rilevando nel contempo di essere la migliore offerente;
che la Cancelleria dello Stato ha trasmesso il ricorso al Dipartimento del territorio (Ufficio lavori sussidiati e appalti; ULSA) che si è limitato a girarlo al Tribunale cantonale amministrativo con un semplice foglio d'accompagnamento;
che, invitato a prendere posizione sull'impugnativa, il 12 dicembre 2001 il municipio di Savosa ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di aver deciso di annullare il concorso e di indirne uno nuovo, in considerazione dei progressi fatti nel frattempo dalla tecnologia;
che con osservazioni del 18 dicembre 2001 la __________ ha contestato la decisione del municipio di annullare il concorso, ritenendo che i motivi addotti non potessero essere considerati importanti ai sensi dell'art. 34 LCPubb;
che, invitato a pronunciarsi su questa nuova contestazione, il municipio ha chiesto la conferma della decisione di annullare il concorso, negando l'applicabilità della LCPubb e richiamandosi alla clausola del capitolato con cui si era riservato di deliberare "come parrà e piacerà";
che la __________ ha chiesto la conferma della delibera per motivi che non occorre qui riassumere;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 47 LCPubb;
che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dal municipio;
che sia il ricorso inoltrato contro la delibera, sia il ricorso proposto contro l'annullamento della gara, retti ancora dalla LOC, sono tempestivi;
che entrambi sono dunque ricevibili in ordine; avendo il medesimo fondamento, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che in sede di risposta al ricorso inoltrato dalla __________ contro la delibera il municipio ha dichiarato di annullare il concorso; con questa dichiarazione esso ha implicitamente aderito alla domanda di annullamento della delibera;
che, avendo il municipio aggiudicato la commessa ad un'offerta incompleta, in quanto contemplante soltanto la fornitura dei contenitori per i rifiuti, l'annullamento della delibera era comunque inevitabile, poiché la riserva di deliberare i lavori ad un solo concorrente o di suddividerli fra più concorrenti, contenuta nel capitolato, non dispensava comunque i concorrenti dall'obbligo - esplicitamente sancito - di inoltrare offerte complete;
che ripristinata la situazione precedente la delibera, resta da verificare se il municipio potesse prescindere da una nuova delibera ed annullare il concorso in quanto tale;
che nei concorsi retti dalla LOC il municipio non era tenuto a procedere ad un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrategli;
che a differenza di quanto prevede oggi l'art. 34 LCPubb, richiamato dalla ricorrente, non occorreva che la rinuncia alla delibera fosse giustificata da importanti motivi (RDAT 1990 n. 4);
che, considerato il margine discrezionale riservato all'autorità comunale dalla clausola del capitolato, che le permetteva di aggiudicare la commessa "come parrà e piacerà", non presta il fianco a critiche la decisione del municipio di annullare l'intera procedura di concorso, peraltro viziata da un capitolato difettoso, per indire una nuova gara, meglio rispondente alle necessità del comune;
che, così stando le cose, il ricorso inoltrato contro la delibera va dichiarato privo d'oggetto, mentre quello proposto contro l'annullamento del concorso va respinto;
che, data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 47 LCPubb; 208 LOC; 3, 4, 28, 50, 51, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso di cui sub a è privo d'oggetto.
Il ricorso di cui sub b è respinto.
Non si preleva tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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