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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.433
Data decisione, Autorità: 14.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00433-436-437
Lugano 14 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 4 dicembre 2001 della
b) 6 dicembre 2001 della
c) 6 dicembre 2001 della
contro
la decisione 15 novembre 2001 con cui l'__________ ha deliberato alla __________ i lavori di pulizia del nuovo edificio dell'__________;
viste le risposte:
10 dicembre 2001 dell'__________;
12 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
13 dicembre 2001 della __________;
17 dicembre 2001 della __________;
7 gennaio 2002 della __________;
al ricorso sub a)
10 dicembre 2001 dell'__________;
12 dicembre 2001 della __________;
12 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
17 dicembre 2001 della __________;
7 gennaio 2002 della __________;
al ricorso sub b)
10 dicembre 2001 dell'__________;
12 dicembre 2001 della __________;
13 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
13 dicembre 2001 della __________;
7 gennaio 2002 della __________;
al ricorso sub c)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 24 agosto 2001 l'__________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per l'assegnazione dei lavori di pulizia generale del nuovo edificio dell'__________ di __________ (FU n. __________, __________);
che il modulo d'offerta (pos. 192.100) indicava che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente secondo i seguenti criteri di delibera:
attendibilità e convenienza dell'offerta;
struttura e organizzazione dell'azienda;
che in tempo utile sono pervenute al committente le seguenti offerte:
__________ fr. 30'493.85
__________ fr. 30'832.80
__________ fr. 32'409.10
__________ fr. 33'011.70
__________ fr. 33'711.10
__________ fr. 34'324.40
__________ fr. 38'965.20
__________ fr. 42'824.80
__________ fr. 51'701.80
__________ fr. 62'406.00
che le offerte della __________ e della __________ sono state scartate giusta l'art. 23 lett. c DirCIAP perché queste concorrenti erano in mora con il pagamento dei contributi AVS;
che su preavviso dell'ULSA, il 15 novembre 2001 l'__________ ha deliberato la commessa alla __________, rimasta prima in graduatoria;
che contro questa decisione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo le ditte citate in ingresso, chiedendone l'annullamento e postulando la delibera in loro favore;
che con identica motivazione la __________ e la __________ rilevano di aver presentato un'offerta seria ed attendibile, più conveniente di quella della __________;
che la __________ si duole invece del fatto che non le sia stata data la preferenza in quanto ditta locale;
che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono l'__________, l'ULSA e la deliberataria con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che i ricorsi, tempestivamente inoltrati da ditte che hanno partecipato senza successo al concorso indetto dall'__________, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP, applicabile alla fattispecie giusta gli art. 6 cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 lett. a CIAP;
che avendo il medesimo fondamento di fatto i ricorsi possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che essendo palesemente infondati possono essere evasi con sommaria motivazione;
che giusta l'art. § 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP un offerente può essere escluso dalla gara se non ha pagato le imposte o gli oneri sociali;
che tanto la __________, quanto la __________ sono in mora con il pagamento dei contributi AVS per l'anno 2000; ne fanno fede gli attestati da loro stesse prodotti;
che le dilazioni di pagamento ottenute da queste concorrenti non permettono di ignorare che al momento dell'inoltro delle offerte il pagamento non era ancora stato effettuato;
che l'esclusione di queste ditte dall'aggiudicazione non presta quindi il fianco a critiche di sorta;
che la __________ ha invece presentato un'offerta più onerosa di quella inoltrata dall'aggiudicataria: già per questo motivo, considerati i criteri di aggiudicazione, la delibera appare immune da qualsiasi violazione del diritto;
che il fatto che si tratti di una ditta locale non può essere preso in considerazione ai fini della delibera, già perché non previsto come criterio di aggiudicazione;
che la delibera censurata, esente da violazioni del diritto, va quindi senz'altro confermata;
che essendo le insorgenti state costrette a ricorrere per conoscere i motivi della mancata delibera in loro favore, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) ma non dall'assegnazione di ripetibili a favore della parte vincente, assistita da un avvocato (art. 31 PAmm);
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
Non si preleva tassa di giustizia.
Ciascuna ricorrente è tenuta a versare fr. 200.-- di ripetibili a favore della __________.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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