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Numero d'incarto:
52.2001.435
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00435
Lugano
16 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5/6 dicembre 2001 di
Contro
la decisione 20 novembre 2001 (n. 5436) del
Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 1. giugno 2001 dell'insorgente
avverso la risoluzione 25/30 maggio 2001 con cui l'ufficio patriziale di
__________ gli ha ordinato l'immediato scarico del bestiame dall'alpe
__________;
viste le risposte:
-
18 dicembre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
21 dicembre 2001 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agri-
coltura;
- 9 gennaio 2002
dell'ufficio patriziale di __________;
vista la replica 28 gennaio 2002 e le dupliche:
-
19 febbraio 2002 dell'ufficio patriziale di
__________;
-
20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;
-
28 febbraio 2002 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agri-
coltura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, dopo vicissitudini che non occorre
riassumere, ma comunque conosciute dagli interessati, con decisione 2/4 marzo
2000 l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe
__________ per il periodo 2000/2005 a __________;
che tale decisione è stata confermata,
dietro ricorso del qui insorgente, dal Consiglio di Stato, con decisione 5
dicembre 2000, e da questo Tribunale, con sentenza 30 marzo 2001; il gravame
inoltrato da __________ il 30 aprile 2001 contro questa pronuncia dinanzi alla
commissione di ricorso DFE è stato dichiarato irricevibile con decisione 2
agosto 2001 della stessa commissione;
che il 24 maggio 2001 __________ ha caricato
l'alpe __________ con i suoi ovini;
che, presone atto, con decisione 25/30
maggio 2001 l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato di procedere
all'immediato scarico del bestiame dall'alpe e di non accedere ed occupare beni
immobili di proprietà del patriziato;
che con ricorso 1. giugno 2001 __________ ha
impugnato la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha
domandato di annullarla;
che, in sostanza, l'insorgente ha sostenuto
di poter caricare l'alpe, in quanto già co-affittuario della stessa, sintanto
che non fosse stata definitivamente decisa la contestazione circa l'aggiudicazione
del nuovo affitto, a quel momento ancora pendente dinanzi alla commissione di
ricorso DFE;
che, con risoluzione 20 novembre 2001, il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso;
che, con gravame 5/6 dicembre 2001,
assistito da una replica, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale
contro la decisione suddetta, postulandone l'annullamento; l'insorgente ha ribadito
ed ampliato gli argomenti sottoposti all'istanza inferiore;
che il Governo e l'ufficio patriziale hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che la sezione
dell'agricoltura ha espresso delle considerazioni circa l'estivazione degli
ovini;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale è data (146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm);
che
all'insorgente fa tuttavia difetto la legittimazione a ricorrere (art. 147 LOP,
43 PAmm);
che in effetti, al momento dell'inoltro del
gravame, egli aveva già proceduto - ancorché a fine stagione - allo scarico dell'alpe;
che il ricorrente non aveva pertanto più un
interesse pratico ed attuale a contestare l'ordine impartitogli dall'ufficio
patriziale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 43 n. 2);
che il gravame va pertanto dichiarato
irricevibile;
che, se ricevibile, esso avrebbe ad ogni
buon conto dovuto essere respinto nel merito;
che - come questo Tribunale aveva già
considerato nel giudizio 28 settembre 2001, relativo all'effetto sospensivo del
gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro l'ordine dell'ufficio
patriziale - l'insorgente aveva caricato l'alpe senza alcun titolo
autorizzativo;
che la
tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art.
28 PAmm), il quale deve altresì essere tenuto a rifondere al patriziato,
assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 6, 7, 12 segg., 81, 92, 93, 146
LOP, 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 13, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente,
il quale è inoltre condannato a versare al patriziato di __________ identico
importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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