Appeal inadmissible for lack of standing after alp discharge

52.2001.435Altro tribunale16 apr 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court dealt with an appeal against a patrizial office order requiring immediate removal of livestock from an alp. The appellant argued he could still use the alp while the dispute over the new lease was pending. The court held that the appeal was inadmissible because, by the time it was filed, he had already unloaded the alp and therefore lacked a current practical interest. It added that, even on the merits, the appeal would fail because the appellant had used the alp without authorization. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court fees and CHF 500 in party costs to the patriziato.

Massima Omnilex

Art. 43 PAmm, Art. 147 LOP; standing in administrative appeal requires a practical and current interest. Where the contested order has already lost its immediate effect before the appeal is lodged, the appeal is inadmissible for lack of legal interest. A merely theoretical interest in a merits ruling does not suffice. If admissibility were nevertheless assumed, the court may note in obiter that the challenged administrative measure is substantively justified where the appellant acted without any authorizing title. Costs follow the losing party under Arts. 28 and 31 PAmm.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2001.435

Data decisione, Autorità: 16.04.2002, TRAM

Incarto n. 52.2001.00435

Lugano 16 aprile 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5/6 dicembre 2001 di


Contro

la decisione 20 novembre 2001 (n. 5436) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 1. giugno 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 25/30 maggio 2001 con cui l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato l'immediato scarico del bestiame dall'alpe __________;

viste le risposte:

  • 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;

  • 21 dicembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agri-

coltura;

  • 9 gennaio 2002 dell'ufficio patriziale di __________;

vista la replica 28 gennaio 2002 e le dupliche:

  • 19 febbraio 2002 dell'ufficio patriziale di __________;

  • 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;

  • 28 febbraio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agri-

coltura;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, dopo vicissitudini che non occorre riassumere, ma comunque conosciute dagli interessati, con decisione 2/4 marzo 2000 l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe __________ per il periodo 2000/2005 a __________;

che tale decisione è stata confermata, dietro ricorso del qui insorgente, dal Consiglio di Stato, con decisione 5 dicembre 2000, e da questo Tribunale, con sentenza 30 marzo 2001; il gravame inoltrato da __________ il 30 aprile 2001 contro questa pronuncia dinanzi alla commissione di ricorso DFE è stato dichiarato irricevibile con decisione 2 agosto 2001 della stessa commissione;

che il 24 maggio 2001 __________ ha caricato l'alpe __________ con i suoi ovini;

che, presone atto, con decisione 25/30 maggio 2001 l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato di procedere all'immediato scarico del bestiame dall'alpe e di non accedere ed occupare beni immobili di proprietà del patriziato;

che con ricorso 1. giugno 2001 __________ ha impugnato la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla;

che, in sostanza, l'insorgente ha sostenuto di poter caricare l'alpe, in quanto già co-affittuario della stessa, sintanto che non fosse stata definitivamente decisa la contestazione circa l'aggiudicazione del nuovo affitto, a quel momento ancora pendente dinanzi alla commissione di ricorso DFE;

che, con risoluzione 20 novembre 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso;

che, con gravame 5/6 dicembre 2001, assistito da una replica, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro la decisione suddetta, postulandone l'annullamento; l'insorgente ha ribadito ed ampliato gli argomenti sottoposti all'istanza inferiore;

che il Governo e l'ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che la sezione dell'agricoltura ha espresso delle considerazioni circa l'estivazione degli ovini;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale è data (146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);

che all'insorgente fa tuttavia difetto la legittimazione a ricorrere (art. 147 LOP, 43 PAmm);

che in effetti, al momento dell'inoltro del gravame, egli aveva già proceduto - ancorché a fine stagione - allo scarico dell'alpe;

che il ricorrente non aveva pertanto più un interesse pratico ed attuale a contestare l'ordine impartitogli dall'ufficio patriziale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 2);

che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile;

che, se ricevibile, esso avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinto nel merito;

che - come questo Tribunale aveva già considerato nel giudizio 28 settembre 2001, relativo all'effetto sospensivo del gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro l'ordine dell'ufficio patriziale - l'insorgente aveva caricato l'alpe senza alcun titolo autorizzativo;

che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale deve altresì essere tenuto a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 6, 7, 12 segg., 81, 92, 93, 146 LOP, 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 13, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a versare al patriziato di __________ identico importo per ripetibili.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

standingcurrent interestadministrative appealleasepasture usecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the patrizial office's unloading order was admissible despite the appellant having already discharged the alp

Decisione estratta

No. The appellant lacked standing because, when he filed the appeal, he no longer had a practical and current interest in contesting the order.

Motivazione estratta

Standing under Arts. 147 LOP and 43 PAmm requires a practical, current interest. Since the alp had already been unloaded, the appeal sought review of a measure whose immediate effects no longer existed.

Questione giuridica chiave

If admissible, whether the unloading order should be annulled on the merits

Decisione estratta

The court stated that, even if the appeal were admissible, it would have to be dismissed on the merits because the appellant had loaded the alp without any authorizing title.

Motivazione estratta

The court referred to its earlier view that the appellant had used the alp without authorization, so the patrizial office's order was substantively justified.

Questione giuridica chiave

Allocation of court fees and party costs

Decisione estratta

The appellant, as the unsuccessful party, must pay the judicial fee and costs of CHF 500 and reimburse the patriziato CHF 500 in party costs.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party under Arts. 28 and 31 PAmm.

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