AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.454
Data decisione, Autorità:
07.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00454
Lugano
7 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
le decisioni 30 novembre 2001 del Consorzio
depurazione acque di Bellinzona e dintorni (CDAB) che deliberano alla ditta
__________ la fornitura di solfato di ferro ed alla ditta ing. __________ la
fornitura di policloruro di alluminio;
viste le risposte:
-
20 dicembre 2001 del
Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni;
-
2 gennaio 2002 della
__________;
-
7 gennaio 2002 dell'ing.
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ (FU n. __________ pag. __________), il Consorzio per la depurazione
delle acque di Bellinzona e dintorni (CDAB) ha messo a pubblico concorso la
fornitura dei precipitanti per la defosfatazione per i suoi impianti.
La commessa consisteva nella fornitura di
circa 200 t/annue di solfato di ferro (Fe SO4) allo stato solido
(cristalli fini) e di circa 500 t/annue di policloruro di alluminio (Al2O3)
allo stato liquido per il periodo 2002 - 2004.
Il capitolato e modulo d'offerta stabiliva
che la
commessa sarebbe stata:
"assegnata all'offerta più vantaggiosa
determinata sulla scorta dei
seguenti criteri:
-
prezzo (60%),
-
qualità, referenze (20%),
-
termini d'esecuzione (20%)”.
Esso chiedeva inoltre ai concorrenti di
allegare all'offerta i seguenti documenti (art. 5 LCPubb):
- Dichiarazione
comprovante l'avvenuto pagamento dei con- tributi
a) AVS/AI/IPG
b) SUVA o istituto analogo
c) Cassa pensione LPP
d) Cassa malati
e) Contributi professionali
- Dichiarazione
comprovante il riversamento dell'imposta alla fonte.
Ai concorrenti era inoltre chiesto di
allegare
“i documenti a comprova delle capacità
tecniche (art. 22 LCPubb)
quali:
Capacità in personale e
mezzi tecnici per lo svolgimento della commessa (elenco del personale e dei
mezzi),
Elenco delle referenze
in lavori e/o forniture analoghe“.
Al fine di
permettere al committente di pronunciarsi in merito al criterio
d’aggiudicazione concernente i termini d’esecuzione i concorrenti dovevano
infine indicare i tempi di fornitura dalla comanda di un lotto del singolo
prodotto.
B. Nel termine
fissato dal bando di concorso sono pervenute al CDAB le seguenti offerte:
-
Al2 O3 fr. 32.00/100 kg termine:
12 giorni
Fe SO4 fr. 13.80/100 kg termine:
5 giorni
-
Al2 O3 fr. 28.90/100 kg termine:
7 giorni
Fe SO4 fr.
13.95/100 kg termine: 5 giorni
-
Al2 O3 fr. 29.50/100 kg termine:
3 giorni
La __________ non ha allegato all'offerta
alcun documento per comprovare le sue capacità tecniche. Sollecitata dal CDAB
ha successivamente prodotto un elenco dei veicoli ed una lista del personale,
dichiarando nel contempo di essere fornitrice di numerosi consorzi di
depurazione delle acque.
L'offerta dell'ing. __________ era invece
priva delle attestazioni comprovanti il pagamento dei contribuiti SUVA, Cassa
malati e Cassa pensioni.
Le offerte sono state valutate come segue:
Al2 O3
Valore
punti
valore
punti
valore
Punti
Prezzo:
ct/kg
29.50
58.78
28.90
60.00
32.00
54.19
Qualità:
% Al2 O3
18.00
20.00
17.00
18.89
18.00
20.00
Termini:
giorni
3.00
20.00
7.00
8.57
5.00
12.00
Totale
98.78
87.46
86.19
Fe SO4
valore
punti
valore
punti
Prezzo:
ct/kg
13.95
59.35
13.80
60.00
Qualità:
% Al2 O3
17.50
17.50
20.00
20.00
Termini:
giorni
5.00
20.00
5.00
20.00
Totale
96.85
100.00
Sulla scorta delle predette valutazioni, il 30 novembre 2001
la delegazione del CDAB ha aggiudicato alla __________ la fornitura del solfato
di ferro ed alla ditta __________ quella del policloruro d’alluminio. Le
decisioni indicavano che era data facoltà di ricorso nei modi e nei termini
previsti dalla LOC.
C. Contro le
predette delibere la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la correttezza dell’indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso fornita dai provvedimenti, l'insorgente rileva
che l'offerta della __________, al momento dell'apertura, difettava dei documenti
attestanti le capacità tecniche, che sono stati prodotti soltanto in un secondo
tempo. A quella dell'ing. __________ non erano invece allegate le dichiarazioni
attestanti il pagamento degli oneri relativi a SUVA, Cassa malati, Cassa
pensioni e imposte alla fonte. Ne deduce che le offerte avrebbero dovuto essere
scartate siccome incomplete.
L'annullamento, prosegue, s'imporrebbe
comunque anche perché i criteri di aggiudicazione non sono stati indicati dal
bando, rispettivamente perché le decisioni impugnate non sono state motivate.
La sua offerta per il policloruro di
alluminio, conclude la ricorrente, sarebbe infine più conveniente di quella
dell'ing. __________, mentre l'offerta per il solfato di ferro, anche se più
onerosa, sarebbe qualitativamente migliore.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il CDAB, negando che la mancata produzione della
documentazione tecnica da parte della __________ comportasse l'esclusione
dell'offerta. Trattandosi di una ditta individuale, l'offerta dell'ing.
__________ non avrebbe inoltre dovuto essere corredata da dichiarazioni comprovanti
il pagamento dei premi SUVA, CM e LPP.
La __________, dal canto suo, rileva di non
aver prodotto i documenti relativi alle capacità tecniche, poiché già da tempo
è fornitrice del CDAB.
L'ing. __________ osserva di non avere
dipendenti e di non essere pertanto tenuto a versare i contributi SUVA, CM e
LPP. Evidenzia come la sua offerta sia migliore di quella dell'__________ dal
profilo delle concentrazioni di policloruro d'alluminio.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb,
applicabile alla fattispecie in forza degli art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1 e 2
LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato
senza successo al concorso indetto dal CDAB.
Le decisioni di aggiudicazione sono
considerate provvedimenti impugnabili (art. 37 lett. d LCPubb).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
L'erronea
indicazione dei mezzi di ricorso fornita dalle decisioni impugnate non è atta a
giustificarne l'annullamento. L'errore non ha invero pregiudicato la ricorrente
nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
-
Infondate
sono pure le censure riferite alla mancata indicazione dei criteri di aggiudicazione
nel bando pubblicato sul FU. L'indicazione di tali criteri nel capitolato e
modulo d'offerta, ossia nella documentazione di gara, è sufficiente (cfr. art.
5 cpv. 1 lett. i RLCPubb).
-
4.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 2 LCPubb, la decisione di aggiudicazione deve indicare
succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati
offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di
diritto. L'obbligo di motivazione è fra l'altro destinato a garantire
l'esercizio del diritto di ricorso. Il difetto di motivazione può essere sanato
in sede di ricorso quando all'insorgente è data facoltà di prendere posizione
sui motivi addotti dall'autorità decidente con la risposta (Borghi Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1 seg.).
4.2. In concreto, il CDAB si è limitato a
comunicare alla ricorrente di aver aggiudicato le commesse alle ditte qui
resistenti. I motivi che l'hanno indotto a preferire le offerte di queste ditte
sono stati addotti soltanto con la risposta al ricorso. L'insorgente si è
limitata a prenderne atto senza replicare. Se ne può quindi dedurre che la motivazione
difettosa non l'abbia menomata nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
La censura di carenza di motivazione non
comporta pertanto l'annullamento delle delibere.
- 5.1.
L'art. 5 lett. c LCPubb impone fra l'altro ai committenti di aggiudicare le commesse
unicamente ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le
istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte
alla fonte.
La norma mira a garantire le conquiste
sociali (Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT 2001 I pag.
446) e ad assicurare una concorrenza efficace, impedendo agli operatori
economici di procurarsi un indebito vantaggio sui concorrenti differendo il
pagamento degli oneri sociali e delle imposte.
L'art. 30 RLCPubb, entrato in vigore dopo
l'apertura del concorso, ma prima della scadenza del termine per l'inoltro
delle offerte, impone quindi ai concorrenti di comprovare, pena l'esclusione
(art. 25 lett. c LCPubb), di aver fatto fronte ai loro obblighi in questo
campo, allegando all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento
dei seguenti oneri sociali:
·
AVS/AI/IPG
·
SUVA
·
Cassa Pensioni (LPP)
·
Contributi
professionali
·
Imposte alla fonte
·
Imposte cantonali e
comunali
Va da sé che tale obbligo sussiste soltanto
nella misura in cui il concorrente è effettivamente astretto al pagamento degli
oneri summenzionati.
5.2. Nel caso in esame, l'insorgente
rimprovera in sostanza al CDAB di non aver escluso l'offerta inoltrata dalla
ditta dell'ing. __________, alla quale era allegata soltanto la dichiarazione
comprovante il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.
A torto, tuttavia, perché questa ditta - non
avendo personale alle sue dipendenze - non è assoggettata agli obblighi
contributivi in questione. Né la LAINF, né la LAMal, né la LPP obbligano
infatti il suo titolare e proprietario ad assicurarsi contro gli infortuni
professionali, contro la perdita di guadagno in caso di malattia o a
costituirsi un fondo di previdenza del secondo pilastro.
Né si può pretendere che questo concorrente
allegasse alla sua offerta una dichiarazione di istituti previdenziali
attestante che non è assoggettato al pagamento dei contributi in discussione.
- 6.1.
Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, per verificare l'idoneità dei concorrenti, il
committente può esigere dai concorrenti la prova della loro idoneità
finanziaria, economica o tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità.
Possono essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel
bando o nella relativa documentazione (cpv. 2).
A comprova delle capacità tecniche, precisa
l'art. 20 LCPubb, il committente può fra l'altro chiedere ai concorrenti di
produrre una dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi
tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa (lett. b) o l'elenco
dei lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati
di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo
e il luogo d'esecuzione (lett. c). Questi atti sono destinati a permettere al
committente di valutare le attitudini del singolo concorrente. Non servono a
valutare la bontà della relativa offerta. I criteri di idoneità vanno quindi
chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.
I concorrenti che non adempiono i criteri di
idoneità vanno pertanto esclusi dalla procedura indipendentemente dalla bontà
della loro offerta (art. 25 lett. a LCPubb).
6.2.
Secondo l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, le offerte devono essere inoltrate per
iscritto in modo completo e tempestivo. L'offerta è completa se contiene tutti
gli atti e le indicazioni richieste dalla legge, dal regolamento di
applicazione e dalle prescrizioni di gara, che possono imporre ai concorrenti
l’ossequio di condizioni supplementari.
Il capitolato d'appalto, dispone l'art. 31
cpv. 1 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con
l'esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni
altra indicazione complementare richiesta. Se richiesti, precisa il cpv. 3 di
tale norma, gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente
all'offerta.
6.3. In concreto, il capitolato d'appalto e
modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare
“i documenti a comprova delle capacità tecniche
(art. 22 LCPubb)
quali:
-
Capacità in personale e mezzi tecnici
per lo svolgimento
della commessa (elenco del personale e dei mezzi),
-
Elenco delle referenze in lavori e/o
forniture analoghe“.
La succitata prescrizione di gara lascia in
sostanza ai concorrenti una certa libertà nella scelta delle prove da addurre
per dimostrare le proprie capacità tecniche. Lo si deduce chiaramente dalla
forma esemplificativa (cfr. quali) con la quale è espressa.
Anche se potevano produrre semplici autocertificazioni,
i concorrenti erano comunque tenuti ad allegare all'offerta i documenti
necessari per comprovare la loro idoneità dal profilo delle capacità tecniche.
Non potevano ritenersi liberi di dimostrarla semmai in un secondo tempo. Il
committente, dal canto suo, era libero di procedere ad eventuali verifiche
sull'attendibilità delle indicazioni fornite dai concorrenti. Non era tuttavia
libero di dare per scontata la prova dell'idoneità di un singolo concorrente.
Né poteva invitare un concorrente a completare un'offerta del tutto priva di
qualsiasi indicazione volta ad attestarne le capacità. Lo esclude il principio
della parità di trattamento che governa la procedura di assegnazione delle
commesse pubbliche (art. 1 lett. c LCPubb).
6.4. La __________ non ha allegato alla sua
offerta alcun documento a comprova delle sue capacità tecniche, ritenendo sufficiente
il fatto di essere già fornitrice del CDAB. Soltanto dopo l'apertura delle
offerte, analogamente sollecitata dal committente, ha prodotto un elenco dei
suoi veicoli, una distinta dei suoi dipendenti ed una dichiarazione in cui si
afferma di fornire gran parte dei consorzi di depurazione delle acque del cantone.
La __________ rimprovera al CDAB di non aver
escluso la ditta __________ per mancata produzione dei documenti richiesti a
comprova delle sue capacità tecniche. L'eccezione si traduce in sostanza nel
rimprovero rivolto al consorzio di aver valutato l’idoneità dell’aggiudicataria
sulla base di documenti prodotti soltanto dopo l’apertura delle offerte. La
censura è fondata.
Dopo la scadenza del termine per inoltrare
le offerte, il completamento degli atti che i concorrenti sono chiamati ad
allegare per comprovare la loro idoneità è per principio escluso, poiché si traduce
in definitiva in una disparità di trattamento. Ammessa è soltanto la verifica,
da parte del committente, dell’attendibilità delle referenze addotte dai
singoli concorrenti.
La vecchia prassi dell'autorità cantonale,
alla quale si richiama il CDAB per giustificare il proprio operato, non sana il
difetto. Tanto meno impedisce alla ricorrente di eccepire l’inammissibilità
della produzione tardiva. Né giova alla causa della __________ il fatto che
l’art. 31 cpv. 3 RLCPubb sia entrato in vigore soltanto dopo la scadenza del
termine per inoltrare le offerte. In quanto corollario del divieto di discriminazione,
il divieto di completare le offerte carenti faceva stato già prima che la norma
in questione esplicitasse l'obbligo di produrre gli allegati richiesti contemporaneamente
all'offerta.
Estromessi gli atti prodotti tardivamente,
il riconoscimento dell'idoneità della __________ appare sostanzialmente
ingiustificato. In assenza di qualsiasi documento volto a comprovarne le
capacità tecniche, manca invero qualsiasi prova in grado di suffragare la
valutazione operata dal committente. Il fatto di essere già fornitrice del
CDAB, addotto dalla __________, ma non dal committente, non può essere preso in
considerazione fintanto che non viene almeno indicato dal concorrente a titolo
di referenza suscettibile di essere verificata anche da parte degli altri concorrenti.
Nella misura in cui ha per oggetto la
delibera a favore della __________, il ricorso della __________ va quindi
accolto.
- Resta da
verificare se le eccezioni riferite alla qualità del prodotto offerto dalla
ditta dell'ing. __________ possano essere accolte. La risposta a questo
interrogativo è negativa, poiché la valutazione tecnica, riprodotta in
narrativa, indica una leggera superiorità nel rapporto prezzo/prestazione del
prodotto offerto dalla resistente. La differenza di prezzo è infatti compensata
dalla concentrazione di alluminio e dai minori tempi di fornitura.
Nella misura in cui contesta la delibera
relativa alla fornitura del policloruro di alluminio il ricorso va quindi
disatteso.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione 30 novembre 2001 del CDAB nella misura in cui aggiudica
alla __________ la fornitura di solfato di ferro. Il provvedimento va invece
confermato nella misura in cui delibera alla ditta __________ la fornitura di policloruro
d'alluminio. Non essendovi altri concorrenti, la commessa relativa alla
fornitura di solfato di ferro va deliberata alla __________ (art. 41 cpv. 1 LCPubb).
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente e della __________ proporzionalmente al
rispettivo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 20, 22, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 30 novembre 2001 del CDAB è:
·
annullata nella misura in cui aggiudica alla
__________ la fornitura di solfato di ferro;
·
confermata nella misura in cui aggiudica alla
ditta __________ la fornitura di policloruro d'alluminio.
1.2. la commessa relativa alla fornitura di
solfato di ferro è deliberata alla ricorrente.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e la resistente
__________.
-
La
__________ rifonderà fr. 600.- all'ing. __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Appunti
La __________ rimprovera al CDAB di non aver
escluso la ditta __________.
La censura è fondata.
L'insorgente può senz'altro pretendere
l'estromissione degli atti inoltrati dalla __________ dopo l'apertura delle
offerte al fine di documentare le sue capacità tecniche. In assenza di una prescrizione
di gara che riservi al committente la facoltà di sollecitare i concorrenti a
produrre ulteriore documentazione, il completamento delle offerte dopo la
scadenza del termine per inoltrarle non è di principio ammesso, perché si
traduce in ultima analisi nella concessione di un trattamento a favore di un
singolo concorrente. La prassi contraria dell'autorità cantonale addotta dal
CDAB per giustificare il proprio operato non impedisce alla ricorrente di
contestarne con successo la legalità. Ammessa è soltanto la verifica da parte
del committente delle referenze addotte dal concorrente.
Espulsi gli atti prodotti tardivamente, il
riconoscimento dell'idoneità della __________ appare sostanzialmente
ingiustificato. In assenza di qualsiasi documento volto a comprovarne le
capacità tecniche, manca in effetti qualsiasi prova in grado di suffragare la
valutazione operata dal committente. Le positive esperienze che il CDAB avrebbe
fatto con questa concorrente non possono essere prese in considerazione
fintanto che non vengono richiamate dal concorrente a titolo di referenza.
Nella misura in cui ha per oggetto la
delibera a favore della __________, il ricorso della __________ va quindi
accolto.
- Resta da
verificare se le eccezioni riferite alla qualità del prodotto offerto dalla
ditta dell'ing. __________ possano essere accolte. La risposta a questo
interrogativo è negativa, poiché la valutazione tecnica, riprodotta in
narrativa, indica una leggera superiorità nel rapporto prezzo/prestazione del
prodotto offerto dalla resistente. La differenza di prezzo è infatti compensata
dalla concentrazione di alluminio e dai minori tempi di fornitura.
Nella misura in cui contesta la delibera
relativa alla fornitura del policloruro di alluminio il ricorso va quindi disatteso.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione 30 novembre 2001 del CDAB nella misura in cui aggiudica
alla __________ la fornitura di solfato di ferro. Il provvedimento va invece confermato
nella misura in cui aggiudica alla ditta __________ la fornitura di policloruro
d'alluminio.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente e della __________ proporzionalmente al grado
di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 20, 22, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 30 novembre 2001 del
CDAB è:
1.1. annullata nella misura in cui ha aggiudica
alla __________ la fornitura di solfato di ferro;
1.2. confermata nella misura in cui aggiudica
alla ditta __________ la fornitura di policloruro d'alluminio.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e la resistente
__________.
-
La
__________ rifonderà fr. 600.- all'ing. __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Nemmeno questa censura può essere accolta.
L'insorgente poteva al massimo pretendere
l'estromissione degli atti inoltrati dalla __________ dopo l'apertura delle
offerte, censurando in seguito la valutazione delle sue capacità tecniche,
operata dal committente sulla base delle esperienze fatte con questa ditta. La
censura non avrebbe tuttavia avuto successo, non potendosi di certo
rimproverare al CDAB di aver abusato del potere d'apprezzamento che gli compete
in tema di valutazione delle capacità tecniche, per aver ritenuto idonea una
ditta come la concorrente sulla base della propria esperienza diretta.
In quanto volto a contestare la delibera per
la fornitura del solfato di ferro, il ricorso va quindi respinto.
- Resta da
verificare se le eccezioni riferite alla qualità del prodotto offerto dalla
ditta dell'ing. __________ possano essere accolte. La risposta a questo
interrogativo è negativa, poiché la valutazione tecnica, riprodotta in
narrativa, indica una leggera superiorità nel rapporto prezzo/prestazione del
prodotto offerto dalla resistente. La differenza di prezzo è infatti compensata
dalla concentrazione di alluminio e dai minori tempi di fornitura.
Il ricorso va quindi disatteso anche nella
misura in cui contesta la delibera relativa alla fornitura del policloruro di
alluminio.
- La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 20, 22, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 900.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr.
600.- all'ing. __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
APPUNTI
4.2. Nell'evenienza concreta, la resistente
__________ ha omesso di produrre contestualmente all'offerta i documenti chiesti
dal capitolato per provare le sue capacità tecniche. Atti che la ditta
in questione ha prodotto soltanto dopo la scadenza del termine per l'inoltro
delle offerte.
Il difetto comportava l'esclusione
dell'offerta.
A torto ha ritenuto il CDAB che si trattasse
di un difetto sanabile. L'esigenza di produrre questi documenti con l'offerta
era fissata in modo chiaro ed univoco dalle prescrizioni di gara. Irrilevante è
quindi il fatto che il RLCPubb sia entrato in vigore soltanto dopo l'apertura
del concorso.
4.3. Diversa è invece la conclusione che si
impone per quel che concerne la delibera a favore della ditta __________.
E' ben vero che questa ditta ha omesso di
produrre le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi SUVA,
CM ed LPP. Trattandosi di una ditta individuale senza dipendenti, il titolare
non è tuttavia astretto al pagamento di tali contributi. Non poteva quindi
nemmeno produrre attestazioni comprovanti il loro pagamento. Da questo profilo,
il ricorso non può quindi essere accolto.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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