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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.47
Data decisione, Autorità:
23.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00047
Lugano
23 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 16 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato (no. 191) che annulla la risoluzione 25 aprile 2000 con
cui il municipio di __________ ha inflitto a __________ e __________,
rispettivamente gestore e gerente del bar __________, una multa di fr.
1'000.- cadauno, per aver disturbato il vicinato con musica ad alto volume
udibile all'esterno del suddetto esercizio pubblico;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4
dicembre 1999, a seguito di una lamentela giunta alla polizia cantonale a riguardo
di eccessivo rumore proveniente dal bar __________ di __________, una pattuglia
della comunale di __________ ha effettuato "un appostamento nei
posteggi sotto il bar", constatando che "la musica era ad alto
volume". Inoltre é stato verificato che all'interno dell'esercizio
pubblico "vi era un complesso intento a suonare" (cfr.
rapporto di polizia, 4 dicembre 1999).
Fondandosi sul suddetto rapporto di polizia,
il 7 dicembre 1999 il municipio ha posto in contravvenzione __________ e
__________, rispettivamente gestore e gerente dell'esercizio pubblico
incriminato, per violazione degli art. 113, 114, 117, 118 del regolamento
comunale (RC), 107 LOC nonché 53 LEsPub e 81 del relativo regolamento
d'applicazione. Tali violazioni sarebbero state commesse, come recita il
rapporto di contravvenzione, "arrecando disturbo al vicinato con musica
ad alto volume udibile all'esterno dell'esercizio pubblico in modo tale da
disturbare il vicinato".
Preso atto che i prevenuti in
contravvenzione non hanno inoltrato osservazioni nel termine assegnato, il 25
aprile 2000 l'autorità comunale ha loro inflitto una multa di fr. 1'000.-
cadauno per le infrazioni addebitate.
B. Con
giudizio 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato le multe, accogliendo
il ricorso contro di esse inoltrato da __________ e __________.
Il Governo ha ritenuto, in primo luogo, che
le multe in esame sarebbero inammissibili, in quanto collettive. Inoltre le
stesse andrebbero annullate pure per il fatto che gli agenti hanno esperito i
loro accertamenti alle 22.05, ossia prima dell'orario fissato dall'art. 118 RC
quale limite per ridurre le emissioni foniche e evitare ogni disturbo della
quiete pubblica. Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha giudicato che, in assenza
di misurazioni effettuate con strumenti atti a rilevare il livello sonoro delle
immissioni, il municipio non avesse debitamente provato l'infrazione addebitata
agli insorgenti.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune di __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della multa
annullata.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente
sostiene che non vi sarebbe "alcuna ragione per scostarsi dal
circostanziato, chiaro ed inequivocabile rapporto della polizia comunale, che
conferma l'esistenza di rumori molesti nell'esercizio pubblico, situato
in zona residenziale, provocati dalla musica a volume smodato".
Il mancato rilevamento mediante apparecchi
di misurazione non permetterebbe di ignorare quanto riferito dagli agenti. La
natura molesta delle immissioni foniche, soggiunge, sarebbe peraltro comprovata
"dalle numerosissime e assidue lamentele dei vicini", "dalla
petizione sottoscritta dagli abitanti della zona e dalla frequenza degli
interventi della polizia".
La multa inflitta, conclude l'insorgente,
sarebbe adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione e
convenientemente ragguagliata al grado di colpa dei trasgressori, non nuovi a
comportamenti di questo genere.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni,
nonché __________ e __________, che contestano dettagliatamente le tesi
dell'insorgente con argomenti di cui si discuterà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 4
LOC. La legittimazione attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza procedere all'assunzione delle prove genericamente notificate
dall'insorgente (art. 18 PAmm). Non è invero compito di questo tribunale,
nell'ambito di un procedimento contravvenzionale, porre rimedio alle lacune
istruttorie poste in essere dallo stesso titolare dell'azione penale.
-
L'art. 113
del regolamento comunale (RC) di __________ vieta le azioni che possono turbare
l'ordine e la quiete pubblica, come, tra l'altro, i tumulti e gli schiamazzi ed
ogni altro rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure
nella proprietà privata. Giusta l'art. 117 del medesimo regolamento, gli
esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete. Gli art. 114 cifra 1 e
118 cifra 2 prescrivono particolare attenzione al rispetto della quiete
pubblica nelle ore notturne, tra le 23.00 e le 07.00.
-
3.1.
Questo tribunale ha avuto modo di giudicare di recente una controversia tra le
parti qui in causa, ad esclusione della gerente, del tutto simile al caso di
specie (cfr. STA 04.04.01, inc. no. 52.01.46). Le considerazioni formulate in
quella sede si applicano pertanto, mutatis mutandis, anche al presente
procedimento. Nel menzionato giudicato si era in particolare osservato che:
"il concetto di pubblica quiete è di
natura indeterminata. Il suo contenuto varia a seconda delle circostanze di
tempo e di luogo. In linea di massima, si può comunque ammettere che per pubblica
quiete notturna all'interno di un nucleo di paese a chiara vocazione abitativa
come quello di __________ si debba intendere una situazione ambientale
caratterizzata dall'assenza di rumori eccedenti quello di fondo e quelli
derivanti dal normale comportamento dei residenti. Costituisce pertanto
disturbo della quiete pubblica, vietato dalle norme in esame, qualsiasi immissione
fonica che travalica i limiti del rumore derivante da un comportamento degli
abitanti conforme alle regole della civile convivenza.
L'accertamento della turbativa deve
essere effettuato secondo criteri oggettivi, raccogliendo un quantitativo di
informazioni sufficiente a permettere una valutazione attendibile della
molestia. Rilevamenti fonometrici sono auspicabili, ma costituiscono
un'esigenza imprescindibile soltanto nel caso di immissioni non occasionali per
le quali l'OIF ha fissato valori limite. (...)
Il Consiglio di Stato ha prosciolto il
prevenuto in contravvenzione per insufficienza di prove, in particolare perché
l'entità della turbativa non era stata oggettivata mediante misurazioni.
Il proscioglimento merita di essere
confermato, ma per motivi diversi da quelli indicati dal Consiglio di Stato.
Contrariamente a quanto assume il Governo, l'asserita turbativa, di natura occasionale,
non doveva necessariamente essere oggetto di rilevamenti fonometrici. È fuori
luogo pretendere che qualsiasi infrazione alle norme poste a tutela della
quiete pubblica debba essere accertata mediante misurazioni effettuate con
apparecchi atti a rilevare il livello sonoro delle immissioni foniche. Una
simile esigenza renderebbe impossibile il perseguimento della maggior parte
delle infrazioni, spesso occasionali e di durata limitata. L'autorità, alla
quale incombe l'onere probatorio, deve poter dimostrare il perfezionamento dell'infrazione
anche attraverso semplici deposizioni testimoniali che forniscano precisi e
dettagliati ragguagli sull'intensità, sulla durata e sulle altre caratteristiche
della turbativa, nonché sulle circostanze di tempo e di luogo in cui si è
verificata. (...)
A chiunque appare evidente che per
provare l'esistenza di immissioni foniche moleste per il vicinato, occorreva
stabilire se la musica era effettivamente percepibile dall'abitazione della
vicina reclamante o da un'altra delle abitazioni circostanti. Era questo, in
definitiva, l'unico accertamento che si imponeva per suffragare l'esistenza di
una violazione del precetto sancito dall'art. 117 RC. Accertando soltanto che
la musica proveniente dal bar era udibile dal posteggio sottostante, il
rapporto di polizia sul quale il municipio ha fondato la multa, non basta
ovviamente a comprovare l'esistenza di un disturbo per il vicinato, ossia una
turbativa della quiete pubblica. Né tale turbativa può essere provata dal fatto
che il resistente è stato ripetutamente multato in precedenza per infrazioni
analoghe."
3.2. Nel caso di specie, gli addebiti mossi
ai resistenti si fondano unicamente su un rapporto di polizia tanto generico,
quanto quello alla base della surriferita vertenza. Infatti gli agenti hanno
semplicemente constatato "che la musica era ad alto volume",
omettendo qualsiasi accertamento delle immissioni foniche percepibili nelle
abitazioni circostanti e dunque della molestia concretamente arrecata ai
vicini.
Di conseguenza, non vi é motivo di scostarsi
dal precedente giurisprudenziale evocato e di confermare le conclusioni a cui
giunge la decisione impugnata.
- Irrilevanti
ai fini pratici appaiono pertanto le ulteriori censure addotte dal municipio di
__________ avverso la decisione governativa, che meritano comunque di essere
condivise.
In
effetti, non appare fondato sostenere che, in casu, l'Esecutivo abbia irrogato
una multa collettiva: la decisione di multa, benché materialmente costituisca
un unico atto, scinde in modo chiaro le sanzioni inflitte ai due resistenti, a
cui é peraltro stata notificata separatamente.
D'altro canto, contrariamente a quanto
sostiene il Consiglio di Stato, il limite temporale delle 23.00, stabilito
dall'art. 118 RC, non esclude, con tutta evidenza, che il rispetto della
pubblica quiete si imponga anche precedentemente a tale orario, come del resto
prescritto dall'art. 117 RC.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
Considerato che il comune non é intervenuto
a tutela di interessi economici propri, si prescinde dal prelievo di una tassa
di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dell'insorgente e tengono
conto del similare procedimento citato.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 145 LOC; 113, 114, 117, 118 RC di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà ai resistenti fr. 300.- complessivamente, a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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