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Numero d'incarto:
52.2001.48
Data decisione, Autorità:
15.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00048
Lugano
15 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2001 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 gennaio 2001, no. 346, del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 27 settembre 2000 del municipio di __________ per la posa di
un cancello a passo carrabile ed uno a passo pedonale, comprensivo di
recinzione;
rilevato che in occasione dell’udienza di sopralluogo
12 giugno 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti di
togliere la vertenza mediante transazione in questi termini:
"1. I resistenti sono
autorizzati a posare una cinta con un cancello munito di un dispositivo
elettrico per l'apertura a distanza, abbinato ad un pulsante posato sul
montante del cancello, per l'apertura da parte di chi è sprovvisto del comando
a distanza.
Sul cancello verrà applicato un segnale di divieto di sosta con l'indicazione
"piazza di giro".
- In caso di
accettazione la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese e senza ripetibili
né di I.a né di II.a istanza.";
ritenuto che le parti hanno comunicato al Tribunale
cantonale amministrativo di accettare la proposta transattiva;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§ La
decisione 23 gennaio 2001, no. 346, del Consiglio di Stato, è riformata di conseguenza.
- Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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