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Numero d'incarto:
52.2001.77
Data decisione, Autorità:
10.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00077
Lugano
10 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 marzo 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 20 febbraio 2001 (n. 888) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 19 dicembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino italiano __________ è entrato in Svizzera il 3 aprile 1998 per
svolgere l'attività di docente e direttore presso il __________ a __________
(art. 14 OLS). Per tale scopo, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale,
in seguito rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 2 aprile 2001. Il
ricorrente aveva già soggiornato nel nostro Paese dal 1978 al 1991. Nel settembre
2000, __________ è stato licenziato; il 1° ottobre successivo, si è iscritto
alla disoccupazione.
B. Il 19
dicembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata l'8 novembre precedente da
__________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo e
dello scopo del suo soggiorno (ricerca di un posto di lavoro) nel permesso di
cui beneficiava, fissandogli un termine con scadenza al 31 gennaio 2001 per
lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha fondato il provvedimento sulla
scorta del preavviso negativo espresso dall'Ufficio della manodopera estera,
secondo cui lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato
concesso all'interessato era venuto a mancare a seguito dello scioglimento del
rapporto di lavoro. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9,
12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 20 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha ritenuto che il ricorrente non adempisse più le condizioni postegli dall'autorità
di prime cure per poter soggiornare nel nostro cantone.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Contesta che siano adempiute le
condizioni per la revoca del suo permesso di dimora. Ritiene inoltre che il
provvedimento adottato dal dipartimento sia in ogni caso contrario al principio
della proporzionalità, a seguito del suo precedente lungo soggiorno in Svizzera
e della sua buona integrazione nel tessuto sociale ticinese. Sottolinea di aver
trovato nel frattempo un nuovo posto di lavoro. Postula il rinnovo del suo
permesso di dimora, invocando l'applicazione del § VII del Protocollo finale dell'Accordo
fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in
Svizzera nonché l'accordo bilaterale con l'UE sulla libera circolazione delle
persone (parità di trattamento dei lavoratori stranieri con i cittadini nazionali,
in particolare sotto il profilo del collocamento nell'ambito dell'assicurazione
contro la disoccupazione).
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Dal
canto suo, il dipartimento propone di dichiarare il gravame irricevibile.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In linea di principio, il ricorso di
diritto amministrativo è ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui __________
beneficiava è comunque scaduta il 2 aprile 2001. Egli non ha dunque un
interesse pratico ed attuale all'annullamento della revoca. D'altra parte, non
è data la competenza di questo Tribunale per statuire su un'eventuale proroga
del permesso di dimora del ricorrente. L'interessato non può prevalersi infatti
di una normativa federale o di un trattato internazionale per ottenere il
rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n.
3 OG). In particolare, quale cittadino italiano, egli non potrebbe appellarsi
all'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori
italiani in Svizzera del 10.08.1964, entrato in vigore il 22.04.1965 (RS
0.142.114.548), segnatamente all'art. 11 del medesimo, in quanto i presupposti
temporali previsti da quest'ultimo disposto (cinque anni di presenza regolare e
ininterrotta in Svizzera) per poter ottenere il rinnovo del suo permesso di
dimora annuale rilasciatogli nella primavera del 1998 non sono manifestamente adempiuti
nella fattispecie. Tanto più che, a ben guardare, il citato accordo è invocato
dall'insorgente allo scopo di procrastinare il termine della sua partenza dal
territorio cantonale per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione
(v. ricorso ad 5, pag. 5); ipotesi, questa, in cui non è dato ricorso di
diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 4 OG). Non è inoltre necessario
chinarsi sulla portata dell'accordo bilaterale con l'UE invocato dal
ricorrente, lo stesso non essendo ancora entrato in vigore. Non permette infine
di mutare il giudizio il fatto che l'insorgente abbia nel frattempo concluso un
nuovo contratto di lavoro, questa volta per svolgere l'attività di architetto a
metà tempo presso lo studio __________ (doc. B). Tale fatto, nuovo, potrebbe
difatti legittimare, al più, una domanda di concessione di un nuovo permesso,
rispettivamente di rinnovo di quello (impugnato) frattanto decaduto: la
relativa decisione, com'è stato spiegato in precedenza, non è tuttavia
deducibile in via di ricorso dinanzi a questo Tribunale.
- Sulla
scorta di quanto precede, ne consegue che il ricorso è (diventato)
irricevibile. Per questi motivi, non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; l'Accordo fra la Svizzera
e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del
10.08.1964; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4, 101 lett. d OG; 10 LALPS; 3, 28, 60,
61, 63 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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