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Numero d'incarto:
52.2001.88
Data decisione, Autorità:
05.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00088
Lugano
5 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
contro
la risoluzione 6 marzo 2001, no. 1028, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la
decisione 9 novembre 2000, con la quale il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata
di un mese;
vista la risposta 10 aprile
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 settembre 1999, il qui ricorrente avv. __________, titolare
di una licenza di condurre di categoria B dal 1975, ha circolato in autostrada
oltrepassando di 30 km/h il limite di velocità prescritto di 120 km/h (già
dedotto il limite di tolleranza). Tale infrazione è stata sanzionata con un
ammonimento il 7 gennaio 2000.
B. Il 25 agosto 2000, alle ore 07.34, l'avv. __________ è stato nuovamente
colto a circolare in autostrada, in territorio di __________ (UR), alla guida
dell'autovettura targata __________, ad una velocità accertata con apparecchio
radar di 127 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite
di 100 km/h.
C. A seguito della suddetta ulteriore infrazione, il 9 novembre
2000, la Sezione della circolazione, esaminato il rapporto 14 settembre 2000
della Polizia del canton Uri e considerato il precedente provvedimento
amministrativo già adottato, ha risolto di revocare all'insorgente la licenza
di condurre a scopo di ammonimento per la durata di un mese, dal 9 gennaio all'8
febbraio 2001 inclusi, autorizzandolo in tale periodo a guidare ciclomotori.
D. Con decisione 6 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame interposto dal ricorrente e ha confermato il provvedimento di revoca.
Il Governo ha ritenuto la misura giustificata, in quanto la sanzione inflitta
per analoga infrazione poco più di un anno prima costituirebbe una circostanza
aggravante, suscettibile di comportare la revoca della licenza nel caso di
specie, benché il superamento del limite di velocità sia stato inferiore a 30
km/h.
E. Contro il predetto giudizio governativo, l'avv. __________ insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Egli non contesta i fatti, bensì rileva che l'infrazione
commessa è considerata dalla giurisprudenza come di lieve entità e pertanto
sanzionabile unicamente con un ammonimento. La precedente contravvenzione non
potrebbe d'altra parte mutare tale conclusione, dal momento che egli, in
venticinque anni di guida, non ha commesso altre irregolarità.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I
limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non
trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6
CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr).
Scopo
della revoca della licenza a titolo d'ammonimento è quello di sanzionare il
conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e
di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso (art. 17 cpv. 1 LCStr). Ad ogni modo, la durata
del provvedimento non può essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a
LCStr).
- 4.1.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in autostrada si verifica un
caso di lieve entità giusta l'art. 16 cpv. 2, 2° periodo LCStr, comportante la
pronuncia di un ammonimento, allorquando il limite di velocità è superato di 15
km/h. Il superamento del limite di velocità di 31 o più km/h deve per contro essere
sanzionato con la revoca della licenza di condurre, senza alcun riguardo alle
concrete circostanze del caso. Le soglie testé indicate tornano applicabili in
caso di buona reputazione del conducente e di condizioni favorevoli per la
guida. Non è per nulla escluso di far prova di maggiore severità, in funzione
delle concrete evenienze (cfr. DTF 124 II 475, cons. 2a; 124 II 97, cons. 2b;
123 II 106, cons. 2c). Più specificatamente, per giudicare se il caso sia di
lieve entità, occorre valutare la gravità della colpa imputabile all'autore e
la sua reputazione quale conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 OAC;
DTF 125 II 561, cons. 2b).
4.2. Nel
caso di specie, in assenza di specifiche circostanze aggravanti, l'infrazione
commessa dal ricorrente potrebbe configurare un caso di lieve entità, poiché i
limiti di velocità sono stati oltrepassati in misura inferiore, seppur di poco,
a 31 km/h.
Tuttavia non può essere ignorato il
precedente che grava sull'insorgente. In effetti, egli, poco meno di un anno
prima di incorrere nell'avversata contravvenzione, è stato colto a circolare in
autostrada a 30 km/h oltre il limite di velocità consentito. In entrambe le
circostanze il superamento dei limiti di velocità ha rasentato la soglia a
partire dalla quale scatta ineluttabilmente il provvedimento di revoca.
L'entità e la prossimità temporale delle infrazioni rivelano che l'ammonimento
inflitto nella prima circostanza non ha raggiunto lo scopo prefissato e,
d'altra parte, sminuiscono notevolmente la reputazione del conducente,
acquisita in precedenza durante svariati anni. Ne segue dunque che il primo requisito
per la pronuncia di un ammonimento ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OAC, ossia la
buona reputazione del conducente, non risulta adempito.
Del
resto, proprio l'ammonimento in questione avrebbe dovuto accrescere la cautela
e la sensibilità dell'insorgente al rispetto dei limiti di velocità. Egli
dunque non poteva non essere pienamente consapevole della gravità del pericolo
creato per la circolazione, superando in misura rilevante i limiti di velocità.
A ciò si aggiunga che l'infrazione è stata commessa non in un punto ove vige il
limite generale di 120 km/h, ma su un tratto autostradale in cui il limite è
ridotto a 100 km/h, oltrepassato pertanto di ben il 27%. La colpa
dell'insorgente non può dunque venir qualificata come lieve, proprio poiché
recidivo specifico.
Di conseguenza, il provvedimento di revoca
della licenza di condurre resiste alle critiche del ricorrente.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa, della colpa effettiva e del precedente
a carico del ricorrente, il provvedimento di revoca per la durata di un mese,
corrispondente al minimo previsto dalle legge, appare del tutto conforme al
diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (cfr. la
sentenza del Tribunale amministrativo ginevrino in un'analoga fattispecie in:
SJ 1993 p. 578, N. 65).
-
In esito a
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto, La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a
LCStr; 30 cpv. 2 e 31 cpv. 2 OAC;
10 LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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