AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.125
Data decisione, Autorità:
26.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00125
Lugano
26 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 marzo 2002 della
contro
il verbale 26 gennaio 2002 relativo all'apertura
delle offerte presentate nell'ambito del concorso per opere da gessatore
indetto dalla Fondazione __________ di __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che il 18
gennaio 2002 la Fondazione __________ di __________ ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per le opere da gessatore occorrenti nell'ambito
della ristrutturazione dell'istituto di cui è proprietaria in quel comune (FU
n. __________, pag. __________);
che le offerte dovevano pervenire alla
committente entro le 14.00 di martedì 26 gennaio 2002;
che al concorso ha partecipato anche la ricorrente
__________;
che la relativa offerta, stando alle
dichiarazioni del buralista postale, è stata depositata nella casella postale
della committente il 26 gennaio 2002 attorno alle 07.30;
che le offerte pervenute sono state aperte
lo stesso giorno;
che il verbale d'apertura menziona l'offerta
inoltrata dalla ricorrente senza tuttavia specificarne l'ammontare;
che la fondazione, stando alla dichiarazione
del buralista postale, ha infatti ritirato l'offerta soltanto il giorno seguente;
che contro il verbale d'apertura la
__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di essere
annoverata fra i concorrenti;
che il 20 marzo 2002 il Governo ha trasmesso
gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;
che, ammesse la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa, va rilevato che il verbale d'apertura non costituisce
una decisione impugnabile (art. 37 LCPubb);
che impugnabile è soltanto la decisione con
cui la fondazione committente dichiarerà semmai tardiva l'offerta presentata
dalla __________;
che il ricorso va quindi dichiarato
improponibile;
che date le circostanze si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 2, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è improponibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster