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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.140
Data decisione, Autorità:
17.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00140
Lugano
17 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 aprile 2002 di
contro
la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1326) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 23 gennaio 2002 con cui il municipio di __________ ha disdetto il
rapporto d'impiego quale dipendente comunale incaricata;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
luglio 1994 il municipio di __________ ha assunto la ricorrente __________
quale ausiliaria di pulizia con lo statuto di incaricata presso la scuola
d'infanzia. Il grado d'occupazione, inizialmente fissato al 44.3%, è stato
portato al 73.3% a partire dall'anno scolastico 1997/1998.
Negli ultimi quattro anni la ricorrente è
rimasta assente dal lavoro per lunghi periodi per malattia od infortunio
(1997/1998: 652.5 ore, 1999/2000: 108 ore; 2000/2001: 634 ore; 2001/2002: 420
ore).
B. Nell'intento
di contenere la spesa pubblica, il 23 gennaio 2002 il municipio ha notificato a
numerose ausiliarie di pulizia, fra cui la ricorrente, la disdetta del rapporto
d'impiego per la fine del successivo mese di marzo.
C. Con
giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Dopo aver escluso che la disdetta violasse
il diritto perché notificata durante un'assenza della ricorrente per malattia,
il Governo ha ritenuto che il provvedimento, rientrante nel quadro di un'operazione
di contenimento della spesa pubblica, non procedesse da un esercizio abusivo
del potere d’apprezzamento conferito dalla legge al municipio.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla disdetta.
Con succinta motivazione, __________ rileva
di non essere rimasta ininterrottamente assente nei 18 mesi precedenti la notifica
della disdetta. Questa violerebbe pertanto l'art. 65 cpv.1 ROD, che a mente
dell'insorgente permetterebbe di licenziare un dipendente assente per malattia
od infortunio soltanto dopo 18 mesi di assenza continua.
E. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non
formulano particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC.
Certa è legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente
toccata dal giudizio impugnato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. I
dipendenti del comune di __________ sono "nominati" o
"incaricati" (art. 2 ROD). Quest'ultimi si dividono a loro volta
nella categoria degli "incaricati per funzione stabile" (art. 10 ROD)
in quella degli "incaricati per funzione temporanea" (art. 13 ROD).
L'incarico per funzione stabile è conferito
a tempo indeterminato in luogo della nomina quando il dipendente non adempie ai
requisiti di cittadinanza o di formazione professionale (art. 5 lett. a e c
ROD), oppure quando il grado di occupazione è inferiore al 50% dell'orario
completo di lavoro (art. 11 ROD).
2.2. Il rapporto d'impiego dei dipendenti
del comune di __________ nominati o incaricati per funzione stabile cessa: (a)
per raggiunti limiti di età, (b) per dimissioni, (c) per decesso, (d) per
malattia o infortunio, (g) per licenziamento o (h) per disdetta (art. 73 ROD).
Giusta l’art. 81a cpv. 1 ROD, il municipio
può licenziare i dipendenti nominati, per giustificare motivi, in ogni tempo,
per la fine di un mese, con un preavviso variante da tre o sei mesi a seconda
della durata del rapporto d'impiego o dell'età del dipendente. La norma
recepisce letteralmente l’ordinamento sancito dall’art. 60 LOrd.
"Sono considerati giustificati
motivi”, soggiunge l'art. 81a cpv. 2 ROD:
a) la soppressione del posto o della funzione
senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti d'età;
b) l'assenza per malattia o infortunio che si
protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente
rilevanza per la loro frequenza.
c) qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva,
data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina
possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in un'altra
funzione vacante disponibile nell'ambito dei posti vacanti".
La disdetta per soppressione del posto o
della funzione, nel caso di necessità di scelta fra più dipendenti, viene
pronunciata nei confronti di quelli che hanno i requisiti e le qualifiche
individuali inferiori o il minor numero di anni di servizio (art. 81 cpv. 3
ROD).
La disdetta del rapporto d'impiego dei
dipendenti incaricati a tempo indeterminato è invece regolata dall'art. 81 ROD,
che si limita a stabilire il termine di preavviso in funzione della durata del
rapporto d'impiego.
Dal confronto delle norme succitate si può
dedurre che mentre la disdetta dei dipendenti nominati presuppone l'esistenza
di giustificati motivi, quella dei dipendenti incaricati a tempo indeterminato
non è subordinata a particolari condizioni di natura sostanziale. È sufficiente
che rispetti il divieto d'arbitrio.
2.3. Lo scioglimento del rapporto d'impiego
per malattia od infortunio (art. 73 lett. d ROD) è regolato in primo luogo
dall'art. 77 ROD, giusta il quale il rapporto d'impiego è sciolto dopo un'assenza
continuata per malattia o infortunio di 18 mesi. Questa norma si riallaccia
all'art. 65 ROD, che in forma potestativa enuncia lo stesso principio,
precisando che assenze ripetute sono considerate continuate se fra un’assenza e
l’altra il lavoro non viene ripreso per almeno 120 giorni (cpv. 2).
Oltre che dall’art. 77 ROD, la cessazione
del rapporto d'impiego per malattia o infortunio è disciplinata dall'art. 81a
cpv. 2 lett. b ROD, appena citato; norma, che per i dipendenti nominati considera
giustificata la disdetta per malattia o infortunio quando l'assenza si protrae
da almeno 18 mesi senza interruzione o quando è ripetuta e assume equivalente rilevanza.
Dall’insieme di queste norme, in parte
incongruenti fra loro, sembra doversi dedurre che almeno per i dipendenti
nominati la disdetta per malattia od infortunio può essere pronunciata soltanto
quanto ha determinato un'assenza continuata di almeno 18 mesi o assenze
ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza. Ciò significa, e
contrario, che assenze di durata o di rilevanza inferiori non sono di
principio atte a giustificare il licenziamento di dipendenti nominati. Se
questa protezione debba valere anche per i dipendenti incaricati a tempo
indeterminato è questione che ai fini del presente giudizio può rimanere
indecisa. Per quanto qui interessa, è in effetti sufficiente rilevare che anche
per i dipendenti nominati la protezione dal licenziamento per malattia od
infortunio assicurata dagli art. 65, 77 e 81a lett. b ROD non è comunque
assoluta. Ciò significa in particolare che quando è dato uno degli altri motivi
che l'art. 81a ROD considera atti a giustificare la disdetta, il fatto che il
dipendente sia assente da meno di18 mesi per malattia o infortunio non
impedisce all'autorità di nomina di sciogliere il rapporto d'impiego (cfr. per
il diritto cantonale: STA 20.09.2001 in re S.). Specialmente nel caso di
soppressione del posto, è invero evidente che la protezione contro il
licenziamento per malattia o infortunio assicurata dalle norme succitate non
può essere intesa nel senso di costringere l'autorità a licenziare i dipendenti
sani, mantenendo in servizio quelli assenti per malattia o infortunio.
- Nell'evenienza
concreta, il municipio di __________ ha deciso di ridurre il personale di
pulizia al fine di contenere le uscite correnti.
In quest'ottica, ha disdetto anche il
rapporto d'impiego della ricorrente.
La decisione, conseguenziale a quella di
soppressione del posto, resiste alla critica.
Privo di rilievo è il fatto che la
ricorrente fosse assente per infortunio al momento in cui il municipio le ha
notificato la disdetta. Come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, il
ROD, a differenza del diritto privato (art. 336c cpv. 1 lett. b CO), non prevede
alcun divieto di disdire il rapporto d'impiego durante un certo periodo quando
il dipendente è impedito di lavorare a causa di malattia o infortunio (cfr. STA
20.09.2001 in re S. consid. 4 e per il diritto federale DTF 124 II 53 consid.
2).
Né giova alla ricorrente contestare il
licenziamento prevalendosi del fatto che l'assenza dal lavoro per malattia o
infortunio non avesse ancora raggiunto la durata di 18 mesi, alla quale fanno
riferimento gli art. 65, 77 ed 81a cpv. 2 lett. b ROD. Fondandosi la disdetta
sulla soppressione di posti di lavoro e non sulle assenze cumulate dalla
ricorrente per malattia od infortunio, la circostanza non precludeva comunque
al municipio, chiamato a scegliere fra più dipendenti, di disdire il rapporto
d'incarico della ricorrente piuttosto che quello di un altro dipendente non impedito
al lavoro da malattia o infortunio.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 11, 65, 73, 77, 81 ROD; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 700.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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