AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.160
Data decisione, Autorità: 25.09.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00160
Lugano 25 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 aprile 2002 di
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1179) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 novembre 2001 con cui l'Ufficio dei permessi gli ha negato la patente di affittacamere per la locazione di camere situate sopra il ristorante __________ e nella vicina dépendance (part. n. __________, __________, __________ RF)
viste le risposte:
23 aprile 2002 del Consiglio di Stato;
29 aprile 2002 della Sezione dei permessi e immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 agosto 2001 il ricorrente __________ ha chiesto all'Ufficio dei permessi (UP) la patente di affittacamere per dieci locali situati al piano superiore del ristorante __________, di cui è gerente, ed in una casetta vicina.
B. Esperito un sopralluogo in contraddittorio, il 19 ottobre 2001 l'UP ha respinto la domanda, ritenendo che i locali non rispondessero ai requisiti igienici minimi.
C. Con giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di rifiuto della patente, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.
Previa visita in luogo, il Governo ha in sostanza condiviso la valutazione negativa espressa dall'UP.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della patente rifiutata.
L'insorgente rileva che la sporcizia riscontrata in occasione del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato sarebbe da imputare alle ospiti, che sarebbero venute meno all'obbligo di tenerle pulite. Il mobilio, contrariamente all'assunto del Consiglio di Stato, non sarebbe fatiscente, ma soltanto vecchio. Il medico delegato non avrebbe trovato nulla da obiettare.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e l'UP, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La documentazione fotografica raccolta dal Servizio dei ricorsi permette di escludere che un nuovo sopralluogo possa procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
I locali e le attrezzature dell'esercizio pubblico devono soddisfare i requisiti costruttivi, igienici, ambientali e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali (art. 11 LEsPubb).
I requisiti strutturali e igienici minimi delle camere sono sanciti dall'art. 47r RLEsPub, che fissa la superficie minima e l'obbligo di disporre di una vaschetta lavamani con acqua corrente calda e fredda, a meno che la camera sia già dotata di servizi igienici propri. Considerate le finalità di promozione della qualità dei servizi perseguite dalla LEsPubb, tali requisiti vanno intesi con un rigore che va oltre i parametri della semplice abitabilità.
Già per questi difetti, la patente d'affittacamere non può essere accordata. Non si può invero rimproverare all'UP di aver abusato del potere d'apprezzamento che la legge gli conferisce, per aver ritenuto che tali difetti rendessero le camere inidonee ad una locazione professionale secondo l'art. 5 lett. n LEsPubb.
Irrilevante è il fatto che in occasione del sopralluogo le camere fossero sporche perché le "turiste" ivi ospitate si erano eclissate, venendo meno al loro dovere di tenerle pulite. Tali circostanze non rendono insostenibile la valutazione negativa espressa dall'UP. Né giova al ricorrente obiettare che parte del mobilio delle camere é soltanto vecchio e non fatiscente, come invece attesta il verbale di sopralluogo che lui pure ha sottoscritto.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 11, 71 LEsPubb; 47r RLEsPub; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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