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Numero d'incarto:
52.2002.171
Data decisione, Autorità:
06.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00171
Lugano
6 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 aprile 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1336) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 28 gennaio 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
Ufficio dei permessi, del Dipartimento delle istituzioni gli ha ordinato di
rimuovere dal locale notturno "__________" gli apparecchi in
sovrannumero;
viste le risposte:
-
30 aprile 2002 del Consiglio
di Stato;
-
10 maggio 2002 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
13 maggio 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è titolare del locale notturno "__________", situato
nella zona artigianale - commerciale di __________. L'esercizio pubblico,
aperto come bar nel 1992 assieme all'attigua sala giochi, è stato trasformato
nel 1998 in locale notturno. Il bar era costituito da un vasto locale (m 27 x
9.50), destinato in parte alla ristorazione vera e propria (m 8 x 9.50) ed in
parte al gioco del biliardo (m 19 x 9.50).
Il 4 ottobre 2001 l'ispettore dell'Ufficio
dei permessi del Dipartimento delle istituzioni ha constatato che nello spazio
destinato al gioco del biliardo erano rimasti installati sette tavoli da gioco,
un tavolo da carambola e due videogiochi. Con diffida 17 ottobre 2001 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, (SPI), Ufficio dei permessi (UP) ha
invitato il ricorrente a ridurre gli apparecchi da gioco a quattro in
conformità di quanto dispone l'art. 112 RLEsPub.
Con decisione 28 gennaio 2002 l'autorità
cantonale gli ha negato il permesso di mantenerli, ordinandogli di ridurli a
quattro e di rimuovere quelli in sovrannumero.
B. Con
giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Disattese le contestazioni sollevate dal
ricorrente nei confronti degli art. 54 LEsPubb e 112 RLEsPub, il Governo ha in
sostanza ritenuto che i tavoli da biliardo costituissero apparecchi da gioco
assoggettati alla limitazione sancita dalle predette normative, escludendo che
analoghe situazioni permettessero di invocare con successo il principio della
parità di trattamento nell'illegalità.
C. Contro il
predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'autorizzazione a
mantenere nell'esercizio pubblico "le strutture attualmente a disposizione
degli avventori".
L'insorgente ribadisce che i tavoli da
biliardo non sono apparecchi da gioco ai sensi degli art. 54 LEsPubb e 112
RLEsPub. Si tratterebbe di costosi impianti destinati alla pratica di
un'attività sportiva, che a differenza dei comuni apparecchi da gioco non
dispongono di alcun congegno automatico. La loro presenza andrebbe quindi
ammessa così come è ammessa in altri esercizi pubblici. Non costituendo fonte
di disturbo per gli avventori dell'esercizio pubblico, conclude, non
ricadrebbero sotto il limite fissato dalle norme succitate.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'UP, che
contesta le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa in base
all'art. 71 cpv. 3 LEsPubb, interpretato in modo estensivo al fine di
rispondere alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU (STA 11.1.2002 in re
__________). Pur non avendo direttamente per oggetto la patente d'esercizio
pubblico, la decisione ne delimita infatti il contenuto e l'estensione.
Al ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal giudizio impugnato, va riconosciuta la legittimazione attiva.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione del locale notturno
"__________" è sufficientemente nota a questo tribunale, che ha già
dovuto occuparsene a più riprese. Il sopralluogo e l'interrogatorio formale,
chiesti dall'insorgente, non appaiono quindi atti a procurare la conoscenza di
ulteriori fatti utili per il giudizio.
- L'art. 54
cpv. 1 LEsPubb demanda al regolamento il compito di stabilire le condizioni per
l'installazione e il numero di apparecchi da gioco e di musica. Fondandosi su
questa disposizione, il legislatore delegato ha stabilito che il gerente è
autorizzato ad installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco,
a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali apparecchi,
nel qual caso il numero degli stessi non può superare le quattro unità (art.
112 RLEsPub).
Il ricorrente ha rinunciato a riproporre
esplicitamente le contestazioni che ha sollevato senza successo davanti al
Consiglio di Stato con riferimento a queste disposizioni. In assenza di specifiche
contestazioni al riguardo, il Tribunale cantonale amministrativo non ha motivo
di scostarsi dalle pertinenti ed esaurienti considerazioni con cui l'istanza
inferiore ha confermato la legittimità delle limitazioni sancite dall'art. 112
RLEsPub. Ai fini del giudizio, è sufficiente qui ricordare che tali vincoli
sono essenzialmente volti a disciplinare la conduzione degli esercizi pubblici,
promuovendo la qualità dei servizi offerti attraverso la tutela degli avventori
dai disturbi arrecati dall'uso degli apparecchi da gioco.
- Infondate
sono le eccezioni che il ricorrente solleva anche in questa sede in relazione
all'assoggettamento dei biliardi alle limitazioni poste dall'art. 112 RLEsPub.
Il termine "apparecchio da gioco",
di cui alla norma in esame, va inteso in senso lato. Considerate le finalità
perseguite da tale norma, sono per principio da considerare apparecchi da gioco
tutte le installazioni, fisse o mobili, che servono all'esercizio di attività
ludiche, ovvero di attività ricreative che per le loro caratteristiche sono
atte a procurare divertimento a chi le pratica ed a chi vi assiste in qualità
di spettatore.
In quest'ottica, un tavolo da biliardo può
senz'altro essere considerato alla stregua di un impianto destinato
all'esercizio di un'attività ludica. Poco importa che questa sia esercitata a
scopo sportivo o addirittura professionale. Decisivo è l'aspetto ludico. Le
dimensioni, il peso ed il costo elevato dei tavoli non impongono una diversa conclusione.
Pure irrilevante è il fatto che i biliardi in rassegna non dispongano di congegni
automatici, che si distinguano nettamente dai giochi elettronici e che non soggiacciano
alla legislazione disciplinante l'esercizio degli apparecchi automatici. Né
permette di accreditare la tesi del ricorrente il fatto che questo gioco sia
generalmente praticato senza il clamore e le manifestazioni di partecipazione
emotiva, che caratterizzano altre attività ludiche. L'assoggettamento degli
impianti destinati all'esercizio di attività ludiche ai vincoli posti dall'art.
112 RLEsPub non può dipendere dall'importanza delle immissioni di natura fonica
ingenerate.
Da questo profilo, la decisione sfugge
pertanto alle critiche del ricorrente.
- Da
respingere, per gli stessi motivi esposti dal Consiglio di Stato, sono pure le
censure che il ricorrente ripropone con riferimento alla parità di trattamento
ed al fatto che in altri esercizi pubblici l'autorità cantonale ammetterebbe la
presenza di infrastrutture per il gioco.
È ben vero che alcuni stabilimenti destinati
ad attività ricreative dispongono di infrastrutture volte a soddisfare le
esigenze di ristorazione dei loro utenti. Dal fatto che la legislazione sugli
esercizi pubblici conceda la possibilità di aprire mescite (art. 35 RLEsPub)
non si può tuttavia dedurre alcun diritto di dotare un locale notturno di un
numero di apparecchi da gioco superiore al limite fissato dall'art. 112
RLEsPub.
Ma anche ammettendo che, nei tre casi citati
dal ricorrente, l'autorità cantonale tolleri la presenza di apparecchi da gioco
in sovrannumero, il principio della parità di trattamento nell'illegalità non permetterebbe
comunque di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Ove l'interesse
pubblico non porti a considerare comunque prevalente il principio di legalità,
tale principio può infatti essere invocato con successo soltanto quando viene
dimostrata l'esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità non
intende abbandonare (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V. ed., N. 71 B I seg.). Ipotesi, quest'ultima, che nell'evenienza concreta non
si verifica sia perché gli esercizi pubblici in questione non sono locali
notturni e presentano caratteristiche diverse da quelle del
"__________", sia perché dal trattamento loro riservato dall'autorità
cantonale non può essere dedotta l'esistenza di alcuna prassi, poco importa se
conforme o contraria alla legge.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
l'ordine di rimozione degli apparecchi da gioco in sovrannumero. Resta
ovviamente impregiudicata la facoltà del ricorrente di dar seguito
all'ingiunzione, scorporando lo spazio che li ospita, in modo da ridurre le
dimensioni del locale notturno.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 54, 71 LEsPubb; 112 RLEsPub; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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