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Numero d'incarto:
52.2002.173
Data decisione, Autorità:
14.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.173
Lugano
14 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 aprile 2002 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 26 marzo 2002, no. 1469, del
Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 10 gennaio 2002 dell'insorgente
avverso la decisione 11 dicembre 2001 del municipio di __________ con la
quale le intimava la disdetta del rapporto di impiego quale docente comunale;
preso atto che in occasione dell’udienza 13 novembre
2002, dopo ampia discussione, il giudice delegato, ha proposto alle parti di
risolvere bonalmente la vertenza in questi termini:
"1. il municipio
riconosce che la maestra __________ ha sempre svolto il suo lavoro di docente
con impegno ed abnegazione;
-
il municipio
riconosce che i rimproveri mossi alla maestra __________ sono da ricondurre in
parte a lamentele pervenute da alcuni genitori degli allievi, alle quali si
contrappongono attestazioni di stima e di apprezzamento di altri genitori;
-
le parti riconoscono comunque che i rapporti
si sono irrimediabilmente incrinati;
-
le parti
convengono pertanto di porre termine al rapporto di lavoro per il
31 dicembre
2002;
- il comune di
__________ verserà alla maestra __________ un'indennità d'uscita di
fr. 115'089.60,
entro il 31 gennaio 2003;
-
le parti si impegnano
a mantenere confidenziale il contenuto del presente accordo riservato il
diritto della docente __________ a renderlo noto ai suoi futuri datori di
lavoro;
-
il Tribunale
cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e senza tassa
di giustizia né di Ia né di IIa istanza. Le ripetibili sono compensate.
Le parti
rinunciano a qualsiasi altra pretesa connessa al presente procedimento. La
ricorrente rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti dei municipali";
ritenuto che le parti hanno dichiarato,
seduta stante, di accettare la proposta;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
La
decisione 26 marzo 2002, no. 1469, del Consiglio di Stato, è riformata di conseguenza.
- Non si
prelevano tasse e spese né di Ia né di IIa istanza.
Le
ripetibili sono compensate.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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