AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.18
Data decisione, Autorità: 29.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00018-19
Lugano 29 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 11 gennaio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
a) la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5981) che esclude l'offerta inoltrata dalla ricorrente nel concorso indetto dal Dipartimento del territorio per le opere di sottostruttura di una vasca di contenimento e di una strada d'accesso lungo il riale __________ a __________;
b) la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5978) che annulla il concorso indetto dal Dipartimento del territorio per le opere di sottostruttura di una vasca di contenimento e di una strada d'accesso lungo il riale __________ a __________ ed indice una nuova gara nella forma della procedura ad invito;
viste le risposte:
24 gennaio 2002 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
24 gennaio 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;
al ricorso sub a) e sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ (FU n __________, pag. __________) il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione dei lavori di sottostruttura relativi alla costruzione di una vasca di contenimento e di una strada d'accesso lungo il riale __________ a __________ (lotto __________).
La documentazione del concorso chiedeva ai concorrenti di compilare, fra l'altro, un elenco dei prezzi per i materiali granulari (misto, inerti, pietrischetti, sabbia, miscele bituminose), specificando in particolare il prezzo all'impianto e quello al cantiere. Ai concorrenti, il capitolato chiedeva inoltre di
"inoltrare assieme all'offerta" .. omissis … "i documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei laboratori e dei CCL vigenti nel cantiere per la categoria (dichiarazione della Commissione paritetica)".
B. Al concorso hanno preso parte otto imprese con le seguenti offerte:
· __________ fr. 730'231.55
· __________ fr. 769'168.20
· __________ fr. 797'932.00
· __________ fr. 798'786.70
· __________ fr. 805'918.55
· __________ fr. 837'001.60
· __________ fr. 854'265.35
· __________ fr. 895'089.20
L'offerta della __________ era priva dell'elenco dei prezzi franco cantiere per materiali granulari. Alla stessa non era inoltre allegata la dichiarazione della commissione paritetica cantonale (CPC) attestante il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavori e dei CCL vigenti.
Il 15 ottobre 2001 l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ha chiesto alla __________ di produrre entro 5 giorni la dichiarazione mancante. La __________ ha dato seguito alla richiesta già il giorno seguente, inoltrando al predetto ufficio una dichiarazione del 16 ottobre 2001 della CPC, attestante il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e del CCL per l'edilizia.
C. Con decisione 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha escluso l'offerta della __________ dal concorso perché mancante dell'elenco prezzi franco cantiere per materiali granulari e della dichiarazione della CPC.
D. Contro questa decisione, la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, l'estromissione dell'offerta sarebbe viziata da formalismo eccessivo. L'elenco prezzi, allega, sarebbe desumibile dagli atti delle due subappaltatrici (__________e __________) annessi all'offerta, che fornirebbero le informazioni mancanti.
La CPC, soggiunge, non sarebbe stata in chiaro in merito alla dichiarazione che avrebbe dovuto rilasciare. Il RLCPubb, che all'art. 31 cpv. 2 impone di produrre questi documenti contemporaneamente all'offerta, sarebbe inoltre stato pubblicato soltanto il giorno della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Dipartimento del territorio per il tramite dell'ULSA, che ha contestato le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà più avanti.
F. Con decisione 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il concorso, ritenendo che nessuna delle offerte pervenutegli adempisse ai criteri definiti nei documenti di concorso. Con la stessa decisione il Governo ha quindi indetto una nuova gara nella forma della procedura ad invito.
G. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla in caso di accoglimento del ricorso interposto contro l'esclusione. In caso contrario, chiede che l'impugnativa sia considerata come non inoltrata. Dei motivi addotti si dirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
Entro questi limiti, i ricorsi, tempestivi sono ricevibili in ordine. Avendo il medesimo fondamento di fatto, possono essere decisi con un unico giudizio sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove testimoniali genericamente chieste dall'insorgente non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Le offerte devono essere formulate in modo chiaro, esauriente ed univoco, in modo da permettere al committente di procedere all'aggiudicazione senza dover preventivamente sollecitare il singolo concorrente a fornire spiegazioni, precisazioni o completazioni in merito all'offerta inoltrata. Il capitolato d'appalto, precisa l'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, dev'essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Le offerte per commesse edili o forniture prive dei prezzi unitari e dei prezzi a corpo sono escluse dalla gara (art. 33 cpv. 1 cifra 4 RLCPubb).
2.2. Nell'evenienza concreta, la ricorrente ha omesso di compilare l'elenco dei prezzi per materiali granulari franco cantiere, limitandosi ad indicare i prezzi all'impianto. Il committente l'ha pertanto esclusa dalla gara, ritenendo che non fosse stata compilata in modo completo.
La decisione regge alla critica della __________. Contrariamente a quanto questa assume, l'esclusione non procede da un eccesso di formalismo. L'indicazione dei prezzi unitari non costituisce invero una semplice formalità priva di rilevanza. Essa costituisce infatti un elemento di prim'ordine ai fini dell'analisi economica dell'offerta. A torto, pretende l'insorgente di poter supplire all'omissione facendo capo ai prezzi esposti dai suoi subappaltanti. Le posizioni dell'elenco prezzi allestito da queste ditte non corrispondono infatti a quelle dell'elenco prezzi che la ricorrente ha compilato soltanto parzialmente. L'elenco presentato dalla ricorrente comprende in effetti anche le posizioni "sabbia per calcestruzzi bituminosi MR" e "pietrischetti per calcestruzzi bituminosi MR" non previste dal corrispondente elenco delle subappaltanti. L'elenco della ricorrente contempla inoltre la posizione "inerti di I. qualità per calcestruzzo B 35/25 e 30/20", mentre l'elenco delle subappaltanti prevede la posizione "inerti di I. qualità per calcestruzzo B 35/25 B 40/30 e B 45/35".
Invano sostiene la ricorrente che i prezzi che ha omesso di indicare sarebbero quelli esposti dai subappaltanti. Le rilevanti differenze riscontrabili fra il prezzo all'impianto esposto dalla ricorrente ed il corrispondente prezzo indicato dalle subappaltanti non permettono di ritenere che il prezzo unitario praticato dalla ricorrente "franco cantiere" sarebbe stato identico a quello figurante sull'elenco prezzi delle subappaltanti.
Del tutto corretta appare pertanto la decisione del Consiglio di Stato di escludere l'offerta della ricorrente dalla gara per insufficiente compilazione dell'offerta.
La norma intende tutelare i lavoratori in due ambiti distinti: quello della sicurezza e della tutela della salute sul posto di lavoro (prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali) rispettivamente quello relativo ai loro diritti economici. Per facilitare la verifica dell'adempimento di questa condizione di carattere generale, il capitolato del concorso in esame (pos. 321.100 g) ha imposto ai concorrenti di "inoltrare, assieme all'offerta, i documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL vigenti nel Cantone per la categoria (dichiarazione della commissione paritetica)".
L'esigenza di allegare all'offerta la predetta attestazione della CPC era espressa in termini chiari ed inequivocabili. La ricorrente non l'ha rispettata. Anche da questo profilo, la sua offerta non era quindi completa.
Nemmeno questa lacuna può essere considerata irrilevante. Le condizioni di idoneità qui in discussione non costituiscono invero aspetti marginali sui quali è lecito transigere. La loro importanza non è inferiore a quella che viene attribuita alle dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali o delle imposte (art. 5 lett. b LCPubb).
L'inosservanza della precisa condizione posta dal capitolato implica quindi necessariamente l'esclusione dell'offerta.
Il fatto che la ricorrente abbia rimediato al difetto nel termine assegnatogli dall'ULSA non sana il difetto. L'ULSA non solo non era tenuto ad assegnare un termine per produrre la dichiarazione mancante, ma non avrebbe nemmeno dovuto assegnarlo, poiché - così facendo - modificava in definitiva il termine per l'inoltro delle offerte, avvantaggiando un concorrente rispetto agli altri.
Irrilevante è pure la circostanza che il RLCPubb sia stato pubblicato sul BU soltanto il giorno della scadenza del concorso. L'inosservanza della condizione sancita dalla posizione 321.100 g del capitolato sussiste indipendentemente dall'entrata in vigore dell'art. 31 cpv. 3 RLCPubb, che la riprende come norma di carattere generale.
Anche da questo profilo la decisione impugnata merita pertanto piena conferma.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 31 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso contro la decisione 18 dicembre 2001 (n. 5981) del Consiglio di Stato è respinto.
Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso contro la decisione 18 dicembre 2001 (n. 5978) del Consiglio di Stato è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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