AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.2
Data decisione, Autorità: 18.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00002
Lugano 18 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 dicembre 2001 di
entrambi rappr. da: arch. __________
contro
la decisione 5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5686) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 3 settembre 2001 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di demolire la sporgenza del tetto dell'autorimessa adiacente alla loro casa d'abitazione (part. n. __________);
viste le risposte:
16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;
23 gennaio 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 1. marzo 2001 i ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto sotto forma di notifica al municipio di __________ il permesso di costruire un'autorimessa per due auto accanto alla loro casa d'abitazione (part. n. __________ RF), lungo il confine con la part. n. __________, di proprietà del tecnico comunale __________;
che, stando ai piani presentati, il lato dell'autorimessa rivolto verso il fondo suddetto (N) sarebbe stato lungo m 7.10; questo lato sarebbe stato costituito da una parete in muratura lunga 6 m, da un'apertura larga 90 cm e da un pilastro di 20 cm, posto sul confine e destinato a sorreggere la parte del tetto piano che sporge oltre l'estremità della parete;
600 90 20
che il 25 aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che la facciata in questione non superasse la lunghezza di m 6 fissata dall'art. 7 NAPR;
che l'8 maggio 2001 il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori, per inosservanza della condizione relativa alla lunghezza della facciata prospiciente la part. n. 73;
che per rientrare nei limiti fissati dalla condizione della licenza i ricorrenti hanno demolito il pilastro; la sporgenza del tetto è invece rimasta;
110
che con decisione 3 settembre 2001 il municipio ha ordinato loro di demolire anche il tetto piano nella misura (m 1.10) in cui sporge oltre l'estremità W della parete a confine;
che con giudizio 5 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di ripristino, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che anche la sporgenza in questione determinasse un superamento della lunghezza massima (m 6) prescritta dall'art. 7 NAPR per le facciate delle costruzioni accessorie;
che i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'ordine di ripristino e della decisione del Consiglio di Stato che lo conferma;
che i ricorrenti rilevano che l'art. 41 RLE esclude dal computo delle distanze le sporgenze del tetto sino a m 1.10: entro questi limiti, le gronde sarebbero quindi escluse anche dal computo della lunghezza delle facciate;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio che ne chiede il rigetto contestando succintamente le tesi dei ricorrenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 LE; certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente gravati dall'ordine censurato; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria;
che giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere edilizie realizzate senza permesso, che si pongono in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile;
che l'ordine di ripristino presuppone in sostanza l'esistenza di una violazione materiale del diritto edilizio applicabile; la difformità deve essere tale da escludere il rilascio di un permesso in sanatoria;
che l'art. 7 cifra 5 NAPR di __________ fissa a 6 m la lunghezza massima delle costruzioni accessorie; se sono prive di aperture possono sorgere a confine (art. 8 cifra 3 NAPR);
che nell'evenienza concreta, i ricorrenti hanno chiesto il permesso di costruire lungo il confine verso il fondo part. n. __________un'autorimessa che su quel lato avrebbe dovuto essere lunga m 7.10;
che il municipio ha ritenuto che la parete di 6 m, l'apertura di 90 cm e il pilastro di 20 cm formassero un'unica facciata, la cui lunghezza (m 7.10) superava quella massima prescritta dall'art. 7 cifra 5 NAPR: ha quindi subordinato la licenza alla condizione che la facciata non superasse il limite di 6 m;
che la deduzione del municipio circa la lunghezza della facciata così come prevista dal progetto inoltrato non presta il fianco a critiche; nemmeno i ricorrenti la contestano, tant'è vero che hanno già rimosso il pilastro;
che i ricorrenti pretendono soltanto di mantenere la sporgenza del tetto, negando che si possa tenerne conto per determinare la lunghezza delle facciate;
che la limitazione della lunghezza delle facciate delle costruzioni accessorie è volta, assieme al limite d'altezza, a contenere entro termini ragionevoli gli ingombri edilizi di queste opere che generalmente sono tenute a rispettare distanze inferiori a quelle applicabili alle costruzioni principali;
che la lunghezza delle facciate di un edificio è di principio data dall'estensione orizzontale dei muri perimetrali; le volumetrie degli edifici sono in effetti determinate dallo sviluppo orizzontale e verticale dei muri perimetrali, che costituiscono nel contempo il riferimento a partire dal quale vengono misurate le distanze;
che in quest'ottica l'art. 7 cpv. 2 NAPR stabilisce che la lunghezza delle facciate è la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio (cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1200);
che il tetto delle costruzioni appoggia sulle sottostanti facciate senza per questo diventarne parte integrante; è una componente architettonica sostanzialmente diversa dalle facciate, che è presa in considerazione ai fini della determinazione degli ingombri soltanto nei casi in cui la legge lo prevede esplicitamente;
che, entro certi limiti, il tetto non fa nemmeno stato ai fini della misurazione delle distanze; l'art. 41 cpv. 1 RLE stabilisce in effetti che le gronde possono sporgere sino a m 1.10 dai muri perimetrali senza computo sulle distanze tra edifici o dal confine;
che, in questo quadro normativo, non appare di conseguenza sostenibile determinare la lunghezza delle facciate delle costruzioni accessorie in base all'estensione del tetto che le ricopre, comprendendovi anche le sporgenze di gronda;
che per accreditare la tesi sostenuta dal municipio ed avallata dal Consiglio di Stato, l'art. 7 cifra 5 NAPR avrebbe dovuto limitare la lunghezza delle costruzioni accessorie in funzione del singolo lato (per ogni lato) e non per rapporto alla singola facciata (per ogni facciata);
che, limitando la norma in esame la lunghezza delle costruzioni accessorie in funzione delle facciate, l'estensione di questi elementi strutturali va determinata in base allo stesso criterio di misurazione che viene applicato per stabilire la lunghezza delle facciate degli edifici richiamanti un supplemento di distanza dai confini (art. 8 cifra 2 seconda frase NAPR);
che, notoriamente, per stabilire se la distanza dal confine debba essere aumentata a causa della lunghezza delle facciate, l'edificio viene misurato per rapporto allo sviluppo orizzontale dei muri perimetrali, facendo di principio astrazione, tanto nel caso di tetti a falde, quanto nel caso di tetti piani, dalle sporgenze di gronda;
che, non potendosi ravvisare nella controversa sporgenza del tetto gli estremi di una violazione materiale del diritto, il ricorso va accolto, annullando l'ordine di demolizione impugnato ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 7, 8 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 3 settembre 2001 del municipio di __________, che ordina ai ricorrenti di demolire la sporgenza del tetto dell'autorimessa.
1.2. la decisione 5 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5686), che conferma l'ordine di demolizione.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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