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Numero d'incarto:
52.2002.212
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00212
Lugano
5 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 maggio 2002 di
__________,
Contro
la risoluzione 30 aprile 2002 (n. 2033) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 14 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del
permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1995 e
1996, la cittadina marocchina __________ (1958) ha lavorato in Svizzera come
artista al beneficio di permessi di dimora temporanei (L). Il 12 febbraio 1999,
la ricorrente si è sposata a __________ (__________) con il cittadino elvetico
__________ (1964). Per questo motivo, l'interessata ha ottenuto un permesso di
dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 2
febbraio 2002. La ricorrente ha un figlio, __________ (1991), nato da una
precedente relazione. Con decisione 8 giugno 2002, il giudice unico del
Bezirksgericht di __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati.
L'11 gennaio 2002, l'insorgente si è trasferita a __________, presso
__________.
B. Il 14 marzo
2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere il rilascio
di un permesso di dimora nel nostro cantone ed esercitarvi un'attività
lucrativa come ausiliaria ai piani di un albergo, perché essa non viveva più
insieme al marito almeno dal maggio 2000.
La
decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 , 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 30 aprile 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Dopo aver
lasciato indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio
e giudicato irrilevanti i motivi alla base della disunione, il Governo ha ritenuto
che non sussistesse più, tra di essi, un legame sentimentale. Ha quindi
considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al
connubio per ottenere un permesso di dimora nel nostro cantone. Ha inoltre
ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art.
8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta. Neppure il fatto
di avere un lavoro non poteva giovare alla ricorrente, poiché l'autorizzazione
ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del
ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della dimora. Ha quindi
considerato il provvedimento impugnato conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta decisione __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione di un
permesso di dimora per vivere nel nostro cantone e lavorarvi. Essa contesta di
aver contratto un matrimonio fittizio. Sostiene di essersi separata, perché suo
marito non accettava che lei continuasse a lavorare come ballerina nei locali
notturni e a causa di incomprensioni con la famiglia del coniuge. La ricorrente
afferma che, svolgendo un'attività lucrativa in Ticino, potrà risolvere la
propria crisi coniugale e tornare a vivere insieme al marito. Essa non potrebbe
poi rientrare in __________, poiché non vi troverebbe lavoro e non potrebbe
mantenere il proprio figlio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Dal
canto suo, il dipartimento chiede di respingere il ricorso con argomenti di cui
si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo
laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e il Regno del Marocco alcun trattato che regoli in modo specifico il
soggiorno in Svizzera dei cittadini di quello Stato, dal quale potrebbe scaturire
un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto,
l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in
linea di principio, diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di
soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere
dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in
oggetto possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Come già
indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere
negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene
invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto,
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungs-
rechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati gli estremi dell'abuso, segnatamente
allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo
formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di
dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei
coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di
soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c). Tale soluzione è stata scelta al fine di
evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del
coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di
richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione
coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC,
senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera. Per statuire
sulla questione dell'abuso di diritto, non vanno tuttavia prese in
considerazione le ragioni che hanno condotto al fallimento del matrimonio se,
dopo numerosi anni di separazione di fatto, una ripresa della convivenza non
entra manifestamente più in linea di conto (DTF 127 II 49, consid. 5).
-
A ben
guardare, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto
del diritto, da parte della ricorrente, a invocare il vincolo coniugale
(consid. F.2., pag. 7 segg.). Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti
dall'interessata al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia delle
sue nozze, segnatamente il fatto di aver soltanto 6 anni di differenza di età
con il marito, di averlo conosciuto diversi mesi prima di sposarsi e di aver
cessato la comunione domestica segnatamente a causa della sua attività di
artista.
-
In
concreto, a partire dalle nozze celebrate il 12 febbraio 1999, i coniugi
__________ non hanno mai vissuto insieme. Essi sono separati perlomeno dal giugno
del medesimo anno. Alla fine di quel mese, la ricorrente alloggiava a
__________ (__________), mentre il marito era rimasto a vivere a __________ (v.
decisione 8 giugno 2000 del giudice unico del Bezirksgericht di __________, che
autorizza i coniugi __________ a vivere separati e in particolare l'annessa
convenzione di separazione; istanza 17 marzo 2000 di misure protettrici
dell'unione coniugale promossa dal marito dell'insorgente; formulario 5 agosto
1999 dell'Ufficio controllo abitanti di Schänis; scritto 14 luglio 1999 della
Polizia degli stranieri del canton San Gallo all'omologa svittese).
-
5.1. Da
quanto precede, risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente, che invoca
il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo sin dall'inizio, al fine
di ottenere un permesso di dimora nel nostro cantone. La ricorrente sostiene
invero che la separazione sia riconducibile a grossi problemi sorti con il marito,
segnatamente a causa della propria attività di artista nei locali notturni e
del fatto che non era accettata dalla di lui famiglia. Dall'incarto risulta
che, in effetti, non v'è mai stata unione coniugale, perché la moglie non ha
abbandonato la propria attività lavorativa, né si è trasferita dal marito.
Quest'ultimo, in data 9 giugno 1999, vale a dire sei mesi dopo il matrimonio,
ha compiuto i primi passi in vista di un'azione di annullamento del matrimonio/divorzio,
lamentando la mancata creazione di una comunione domestica. Stralciata la
procedura nell'ipotesi di risolvere la problematica, __________ ha successivamente
chiesto l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, perché,
nonostante il tentativo di conciliazione, l'unione non era stata costituita;
cosa questa peraltro affermata pure dalla ricorrente nell'ambito della
convenzione 6 giugno 2000 firmata da entrambi i coniugi.
Ciò premesso, i motivi che hanno condotto
alla separazione dei coniugi __________ non appaiono determinanti. Va pure osservato
che il matrimonio è tuttora in crisi (ricorso, pag. 2) e una ripresa della vita
sentimentale appare alquanto improbabile.
In questo senso, la ricorrente non potrebbe
dunque nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art.
8 CEDU al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in base a
questo disposto.
5.2. L'interessata ha ottenuto un permesso
di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che
essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è
infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo
scopo della sua dimora e quindi non è qui rilevante.
5.3. L'insorgente soggiorna in Svizzera
stabilmente da soli tre anni. In __________, dove è nata ed è cresciuta, vivono
i suoi parenti e risiede pure suo figlio. Dopo qualche difficoltà iniziale,
essa potrà senz'altro riambientarvisi e trovarvi pure un lavoro. Il suo rientro
in Patria è dunque, tutto sommato, esigibile.
- Sulla scorta
di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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