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Numero d'incarto:
52.2002.216
Data decisione, Autorità:
25.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00216
Lugano
25 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 2002 del
__________,
Contro
la decisione 7 maggio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2182) che annulla la decisione 20 dicembre 2001 con cui il municipio di
__________ __________ ha stabilito che un deposito di inerti costituito sulla
part. n. __________ RF è conforme alla legge;
viste le risposte:
-
4 giugno 2002 di
__________;
-
25 giugno 2002 del
Consiglio di Stato;
-
8 luglio 2002 della
__________;
preso atto che __________ e __________ non hanno
inoltrato osservazioni nel termine assegnato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2 giugno 1999 il resistente
__________ ha segnalato al municipio di __________ che sulla part. n.
__________ RF, situata a valle del suo fondo (part. n. __________ RF), erano in
corso lavori di trasformazione del terreno (deposito materiale e innalzamento);
che il 28 settembre 1999 lo stesso
resistente ha notificato all'autorità comunale che il materiale depositato non
era ancora stato rimosso; ha quindi sollecitato un sopralluogo in contraddittorio;
che il 7 dicembre 1999 il municipio ha
ordinato a __________, proprietario della part. n. __________, di sgomberare il
materiale depositato e di presentare una domanda di costruzione per i lavori eseguiti
sul terreno in questione;
che il 5 aprile 2001 __________ ha
nuovamente chiesto al municipio di vietare il deposito di ulteriore materiale;
che il 23 aprile 2001 il tecnico comunale ha
constatato mediante sopralluogo che sul terreno in questione erano stati
formati due depositi di una certa importanza di materiale di scavo;
che il 2 maggio 2001 il municipio ha chiesto
alle imprese di costruzione __________ e __________ di rimuovere i depositi costituiti
e di ripristinare il terreno nello stato precedente;
che per quanto traspare dagli atti prodotti
dal municipio in prima istanza la richiesta è rimasta almeno in parte inevasa;
che il 9 novembre 2001 il municipio ha
respinto un'ennesima richiesta d'intervento del resistente, configurando il controverso
deposito di inerti alla stregua di un intervento edilizio non soggetto a
licenza (art. 3 lett. h e l RLE) ed affermando che in assenza di una sezione
originale del terreno non sarebbe stato possibile determinare se vi fosse stata
una manomissione del terreno;
che con decisione formale del 20 dicembre
2001 il municipio ha accertato che i lavori di colmata eseguiti sul fondo erano
conformi ai disposti di legge in quanto rientranti nei limiti di un intervento
esente da permesso di costruzione;
che con giudizio 7 maggio 2002 il Consiglio
di Stato ha annullato la suddetta risoluzione, accogliendo l'impugnativa contro
di essa inoltrata da __________ e rinviando gli atti all'autorità comunale
affinché verificasse "l'esistenza o meno di una violazione formale e/o
materiale delle norme edilizie";
che il Consiglio di Stato ha in sostanza
ritenuto che fosse compito del municipio "stabilire esattamente i
termini della questione";
che contro il predetto giudizio governativo
il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rimprovera in sostanza al
Consiglio di Stato di aver omesso di accertare i fatti rilevanti per il
giudizio come impone l'art. 18 PAmm;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e da __________, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di
cui semmai si dirà nei seguenti considerandi;
che l'impresa __________ si limita a
ricordare di aver sollecitato l'esperimento di un sopralluogo, mentre il
proprietario del terreno e l'altra impresa coinvolta (__________) non prendono
posizione;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che al comune insorgente va riconosciuta la
legittimazione attiva (art. 21 cpv. 2 LE);
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 18 PAmm, l'autorità
amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova
delle parti, valuta le prove secondo libero convincimento ed applica d'ufficio
il diritto;
che la procedura amministrativa, a
differenza di quella civile, è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità
di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione, assumendo
all'occorrenza le necessarie prove (Borghi Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm, n. 1 b);
che il principio inquisitorio non dispensa
comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti
rilevanti (DTF 110 V 52 seg.; RDAT 1982 n. 103);
che il significato della massima ufficiale
sancita dall'art. 18 PAmm non può essere stravolto nel senso di costringere
l'autorità giudicante a sopperire alle negligenze processuali della parti,
esperendo d'ufficio indagini complesse, costose e dall'esito incerto (RDAT 1994
II n. 32 consid. 4);
che giusta l'art. 59 PAmm, se il Consiglio
di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli
atti all'istanza inferiore per nuova decisione;
che, diversamente da quanto dispone l'art.
61 PA, la norma succitata non stabilisce che il rinvio debba costituire
l'eccezione; in ossequio al principio di proporzionalità ed al divieto di
formalismo eccessivo, anche il Consiglio di Stato deve tuttavia limitare il rinvio
ai casi in cui sussiste un'esigenza effettiva: ad esempio quella di permettere
alle istanze subordinate di completare gli accertamenti o di procedere ad un
nuovo apprezzamento dei fatti rilevanti per la decisione (cfr. in tal senso
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n.
304, pag. 179);
che, nell'evenienza concreta, controversa è
l'estensione degli interventi di colmata effettuati a partire dal 1999 sulla
part. n. __________ RF ad opera delle imprese di costruzione __________ ed
__________;
che litigiosa è in particolare
l'attendibilità dei sommari accertamenti esperiti dal municipio mediante
sopralluogo;
che, respinta la richiesta di esperire una
nuova visita in luogo, avanzata dal qui resistente __________, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che spettasse in primo luogo al municipio accertare
compiutamente l'effettiva estensione degli interventi eseguiti;
che, sebbene opinabile, questa deduzione non
presta il fianco a critiche; non appare invero lesivo del principio di
proporzionalità pretendere che in casi di questa natura sia l'autorità comunale
a promuovere i necessari accertamenti, incaricando un geometra, eventualmente
previa richiesta di anticipo delle spese (art. 19 cpv. 3 PAmm), di rilevare la
situazione del terreno;
che, nelle particolari circostanze del caso
concreto, il fatto che questa prova avrebbe potuto essere raccolta anche da
parte del Consiglio di Stato non costituisce un motivo sufficiente per ravvisare
una violazione del diritto nel giudizio rinvio qui impugnato;
che la documentazione fotografica, prodotta
dal ricorrente soltanto in questa sede, non permette di giungere a diversa
conclusione; l'accertamento dell'entità delle controverse modifiche del terreno
presuppone accurati rilievi altimetrici delle stratificazioni riscontrabili;
che in quanto volto a contestare il giudizio
di rinvio il ricorso va quindi respinto;
che conforme all'art. 31 PAmm è pure l'indennità
per ripetibili accordata al qui resistente; il fatto che il comune sia comparso
in lite a tutela dell'interesse generale permette prescindere dal prelievo di
una tassa di giustizia, ma non dall'assegnazione di ripetibili;
che, anche da questo profilo, il giudizio
impugnato va quindi confermato;
che, per i motivi appena illustrati, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ma non dall'assegnazione di
ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 59, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà fr. 300.- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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