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Numero d'incarto:
52.2002.240
Data decisione, Autorità:
21.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00240
Lugano
21 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 giugno 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 21 maggio 2002 (n. 2423) del Consiglio
di Stato che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 28 febbraio 2002, rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la formazione di una veranda (loggiato) all’ultimo piano dello
stabile di cui è proprietaria nel nucleo di __________ (part. n. __________
RF);
viste le risposte:
-
18 giugno 2002 del
Consiglio di Stato;
-
1° luglio 2002 di
__________;
-
1° luglio 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
resistente __________ è proprietaria di un vecchio stabile ad uso abitativo, situato
a __________, nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF). La facciata N
dell’edificio, strutturato su tre piani, è caratterizzata dalla presenza di sei
finestre, ugualmente ripartite fra il secondo ed il terzo piano.
Il17 ottobre 2001 __________ ha chiesto al
municipio il permesso di formare una veranda al terzo piano dell’immobile,
aprendo nella facciata N un varco, largo m 4.45 ed alto circa m 2, al posto
delle due finestre più a monte.
Alla domanda si sono opposti __________,
__________ e __________, comproprietari del fondo (part. n. __________ RF) sul
quale la veranda verrebbe ad affacciarsi, ravvisando nell’intervento una
lesione delle norme sulle distanze e del loro diritto alla protezione della
sfera privata.
Raccolto il preavviso favorevole dell’autorità
cantonale, il 28 febbraio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l’opposizione dei vicini.
B. Con
giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando a sua volta l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l’apertura in contestazione
rispetterebbe tanto le disposizioni del DLBN/RBN, quanto le NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza. A mente dei ricorrenti, l’intervento violerebbe l’art. 3 cpv. 2 lett.
d RBN. Sarebbe di mole sproporzionata ed altererebbe in modo intollerabile gli
equilibri architettonici, sovvertendo lo stile dell’edificio e gli aspetti caratteristici
del paesaggio protetto.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione pervengono il municipio e la beneficiaria della licenza,
contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che, per quanto
necessario, verranno ripresi nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dei ricorrenti, comproprietari di un fondo situato
nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione e già opponenti.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto
della lite emerge chiaramente dalle fotografie prodotte dagli insorgenti. Una
visita in luogo, peraltro nemmeno sollecitata in questa sede, non appare
pertanto indispensabile.
- 2.1.
Giusta l’art. 3 cpv. 2 lett. d RBN, “i paesaggi pittoreschi non devono
essere deturpati. Sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da
compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. Sono in particolare
vietate le costruzioni, ricostruzioni e ogni altro intervento stravagante,
indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’armonia e
i valori dell’ambiente circostante in genere.”
La nozione di deturpazione presuppone un
effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che
l'opera edilizia non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve per contro
verificarsi un contrasto notevolmente molesto con ciò che esiste.
Nell'interpretazione di questi principi, il metro di giudizio non è dato dal
modo di pensare o di sentire di persone dotate di particolare sensibilità
estetica o di speciale indirizzo artistico, ma va ricercato nell’opinione di
una collettività più ampia, esprimente un giudizio generale (cfr. Scolari,
Commentario della LE, II ed., ad art. 28 LALPT, n. 208 seg. e rimandi).
Il concetto di deturpazione è di natura
indeterminata. Esso lascia quindi all'autorità di ricorso una latitudine di
giudizio relativamente ampia in ordine all'individuazione del suo contenuto precettivo.
Ne consegue che la valutazione estetica espressa dall’autorità preposta
all’applicazione del DLBN/RBN è censurabile da parte delle istanze di ricorso
soltanto nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto,
in quanto fondata su un’interpretazione insostenibile del concetto di deturpazione.
2.2. Nell’evenienza concreta, il
Dipartimento del territorio ha ritenuto che la controversa veranda non
deturpasse il paesaggio protetto costituito dal nucleo di __________.
La valutazione estetica formulata dalla CBN
resiste pienamente alla critica dei ricorrenti.
Ritenendo che la prevista apertura non fosse
sproporzionata o lesiva dei valori paesaggistici tutelati dalla norma in
questione, l’autorità cantonale non ha certamente abusato della latitudine di
giudizio che la norma in questione le riserva. Il giudizio non procede da
considerazioni estranee alla materia. Fondato su criteri oggettivi, esso è
perfettamente sostenibile. Non appare invero fuori luogo affermare che
l’apertura determinata dalla veranda nella facciata non sovverta l’equilibrio
tra vuoti e pieni, che contraddistingue l’aspetto degli stabili del nucleo. Il
parapetto tradizionale riprende d’altro canto i canoni estetici
dell’architettura tradizionale. Anch’esso si integra convenientemente nel
quadro del paesaggio protetto. Qualche perplessità può invero suscitare
l’ampiezza delle finestre previste nella parte interna della veranda. Nemmeno
questo particolare permette tuttavia di considerare insostenibili le deduzioni
della CBN.
In quanto volto a contestare l’applicazione
del diritto cantonale, il ricorso va quindi disatteso.
- 3.1.
Giusta l’art. 32 cpv. 1 NAPR, “gli edifici di interesse
storico-architettonico possono essere ristrutturati rispettandone le caratteristiche
architettoniche tradizionali (…). Le facciate meritevoli di protezione indicate
nel piano”, soggiunge la norma in esame (cpv. 2), “devono rispettare gli
elementi architettonici e decorativi tradizionali”.
Per questi fabbricati, specifica il commento
annesso alle NAPR, “ci si limita volutamente a chiedere il generico rispetto
delle forme architettoniche e decorative tradizionali onde evitare
un’impossibile elencazione normativa ed esaustiva di tutti quegli elementi
ritenuti tradizionali e con la consapevolezza che, pur nella ripetitività di
certe forme fondamentali, ogni edificio è portatore di caratteristiche formali
sue specifiche. Inoltre, normative troppo dettagliate arrischiano di
generalizzare elementi architettonici legati a stili o periodi storici
specifici, dimenticandone altri. Questo modo di procedere vuole evitare la
censura di proposte di riattamento o di ricostruzione di chiaro valore
architettonico che potrebbero discostarsi da disposizioni troppo dettagliate
pur interpretando e rispettando meglio le caratteristiche formali dei
fabbricati che si volevano tutelare”.
Anche questa disposizione riserva una
significativa latitudine di giudizio all'autorità decidente, in questo caso il
municipio, trattandosi dell'interpretazione del diritto comunale autonomo. Le
istanze di ricorso, chiamate a pronunciarsi sulla sua applicazione concreta,
devono rispettare tale margine d’interpretazione, limitandosi a rilevare
eventuali violazioni del diritto ed evitando, in particolare, di sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’autorità decidente.
3.2. Nel caso in esame, lo stabile della
resistente è dichiarato d’interesse storico-architettonico ai sensi dell’art.
32 cpv. 1 NAPR. Le sue facciate non sono tuttavia sottoposte alla protezione
speciale prevista dal capoverso 2 di tale norma.
Rilasciando la licenza edilizia, il
municipio ha in sostanza ritenuto che la formazione della veranda (loggiato)
rispettasse le caratteristiche dell’architettura tradizionale. Anche questa
deduzione sfugge alle censure dei ricorrenti.
Nella valutazione estetica espressa dal
municipio non sono in effetti ravvisabili gli estremi di una violazione del
diritto, sotto il profilo di un’interpretazione insostenibile dei concetti
giuridici indeterminati che la norma sottende. Né si può ragionevolmente
sostenere che l’autorità comunale abbia abusato del margine d’apprezzamento che
la norma le riserva. Ritenendo che la veranda si inserisca convenientemente nel
quadro architettonico dell’edificio, rispettandone le caratteristiche
intrinseche, il municipio non ha pertanto travalicato i limiti del suo potere
discrezionale. Accreditare la tesi dei ricorrenti si tradurrebbe dunque in una
palese disattenzione del potere di cognizione di questo Tribunale ed in
un'altrettanto manifesta violazione dell’autonomia comunale.
Anche da questo profilo, la decisione
impugnata merita quindi di essere confermata.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di
giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei soccombenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3 RBN; 32 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che, con analogo
vincolo, rifonderanno fr. 1'000.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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