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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.256
Data decisione, Autorità:
21.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00256
Lugano
21 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 giugno 2002 di
__________,
Contro
la decisione 5 giugno 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2644) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 8 aprile 2002 del municipio di __________ che apre un procedimento
contravvenzionale a suo carico per violazione della LE e gli ordina di
inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per la formazione di
posteggi sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente __________ è proprietario
di un fondo prativo, pianeggiante ed inedificato (part. n. __________ RF),
situato a __________ lungo __________;
che la polizia comunale ha ripetutamente
constatato che il fondo è utilizzato da terzi, che posteggiano abusivamente i
loro veicoli lungo la fascia di terreno confinante con la pubblica via;
che l’8 aprile 2002 il municipio di __________
ha aperto a carico del ricorrente un procedimento contravvenzionale per aver trasformato
abusivamente parte del fondo in posteggio;
che con lo stesso provvedimento l’autorità
comunale ha ordinato all'ing. __________ di inoltrare una domanda di costruzione
in sanatoria per la trasformazione abusiva;
che con giudizio 5 giugno 2002 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo - nella misura in cui l’ha
ritenuta ricevibile - l’impugnativa contro di esso inoltrata dall'ing. __________;
che, dopo aver dichiarato irricevibile il
ricorso nella misura in cui era riferito alla decisione di aprire un
procedimento contravvenzionale, il Governo ha ritenuto che l’ordine di
inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria fosse immune da violazioni
del diritto;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento;
che secondo il ricorrente l’abuso del suo
fondo da parte di terzi sarebbe sporadico ed occasionale; non basterebbe quindi
ad integrare gli estremi di un cambiamento di destinazione; tanto meno se si
considera che il fondo è oggetto di una domanda per la costruzione di uno
stabile di 10 appartamenti con 5 posteggi scoperti e 10 interrati;
che all’accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che la legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l’ordine di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria è un provvedimento incoercibile, mediante il quale
l’autorità, dopo aver stabilito che un fondo è stato oggetto di interventi rilevanti
dal profilo della polizia delle costruzioni e privi della necessaria
autorizzazione, sollecita il proprietario a collaborare ai fini
dell’accertamento della loro legittimità materiale, promuovendo l’avvio di una
procedura di rilascio del permesso in sanatoria;
che siffatto ordine si giustifica non appena
risulti verosimile che su un determinato fondo sono state promosse senza alcuna
autorizzazione attività soggette a permesso di costruzione;
che lo stazionamento regolare e duraturo di
veicoli su un fondo prativo, che non ha mai avuto altra utilizzazione all'infuori
di quella agricola, configura un cambiamento di destinazione; si tratta in
effetti di un’utilizzazione che ne modifica le condizioni di fruizione in
misura rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni;
che nell’evenienza concreta la polizia comunale
di __________ ha constatato in quattro occasioni nel corso del mese di marzo
del 1999 che il fondo del ricorrente era utilizzato come posteggio e che era
coperto da sterpaglie;
che il 30 aprile 1999 il municipio ha
invitato il ricorrente a pulirlo;
che il 24 agosto 2000 l'esecutivo comunale
ha nuovamente invitato il ricorrente a riordinare il fondo ed a posare una
recinzione lungo il confine in modo da impedire il posteggio abusivo di veicoli;
la decisione è rimasta inimpugnata;
che il 19 febbraio 2002 il municipio ha
nuovamente constatato che il fondo era utilizzato in modo non occasionale e
casuale a scopo di posteggio;
che constatato il perdurare dell’abuso, l’8
aprile 2002 l’autorità comunale ha posto il ricorrente in contravvenzione
ordinandogli di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;
che le ripetute constatazioni dell’autorità
comunale e l'inosservanza dell'ordine impartito dal municipio al ricorrente di
posare una cinta atta ad impedire lo stazionamento dei veicoli permettono di
concludere che questi tolleri che la fascia del suo fondo confinante con
__________ venga regolarmente utilizzata come posteggio abusivo da parte di
terzi;
che in questa utilizzazione sono ravvisabili
gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di
costruzione (art. 1 LE; 4 lett. c RLE);
che irrilevante è il fatto che il terreno
non sia stato sistemato; altrettanto priva di rilievo è la circostanza che il
fondo sia utilizzato da terzi senza il consenso del proprietario; ancor meno
significativa è infine la domanda di costruzione pendente per la realizzazione
di uno stabile d’appartamenti sul fondo: decisiva è soltanto l’utilizzazione
che è venuta ad instaurarsi sullo stesso senza la necessaria autorizzazione;
che parimenti soggetta a permesso di
costruzione è la formazione - altrettanto abusiva - di un accesso al fondo
lungo tutto il fronte stradale (art. 4 lett. c RLE);
che, così stando le cose, la decisione
impugnata va senz’altro confermata siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 4 RLE; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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