AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.279
Data decisione, Autorità:
30.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.279
Lugano
30 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 luglio 2002 di
__________,
__________,
entrambi patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 18 giugno 2002, n. 2987, del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione
30 gennaio 2002 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio
della licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un attracco per
natanti sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
19 luglio 2002 del
municipio di __________;
20 agosto 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24 novembre 2000 __________ ha acquistato la part. n. __________
RF di __________, di complessivi mq 55, censita quale casa (mq 39) e terreno
annesso (mq 16). Il sedime è prospiciente il lago __________ e collocato dal PR
in zona AP.
Accogliendo la notifica presentata dalla
__________, studio d'architettura, impresa generale di costruzioni e direzioni
lavori, il 17 gennaio 2001 il municipio ha rilasciato al proprietario del suddetto
fondo la licenza edilizia per l’esecuzione di alcune opere di manutenzione
dello stabile acquistato.
B. Sollecitati
dal municipio, avvedutosi che i lavori erano stati estesi alla costruzione di
un attracco per motoscafo, il 14 settembre 2001 i qui insorgenti hanno
inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per la "formazione -
ripristino di attracco barca".
Alla domanda si è opposto il Dipartimento
del territorio, ritenendo la struttura realizzata un impianto nuovo, in
contrasto con il principio pianificatorio secondo cui i natanti vanno
ormeggiati in punti di stazionamento collettivi.
Con decisione 30 gennaio 2002, il municipio
ha quindi negato il rilascio della postulata licenza edilizia in sanatoria.
C. Con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la
predetta risoluzione municipale, respingendo l’impugnativa contro di essa
presentata da __________ e dalla __________. Considerata la modestia e la
vetustà dell’infrastruttura preesistente, limitata ad un muro frangiflutti, il
Governo ha preliminarmente ammesso il carattere di nuova opera della postazione
d’attracco realizzata, che non potrebbe pertanto beneficiare della tutela delle
situazioni acquisite. L’autorizzazione richiesta risulterebbe quindi
inammissibile già in virtù delle NAPR di __________, che contemplano la
proibizione di realizzare nuovi approdi all’infuori delle aree designate dal
PR. Al rilascio del permesso osterebbero inoltre i prevalenti interessi
pubblici a concentrare gli attracchi per natanti in impianti collettivi e ad agevolare
il pubblico accesso ai laghi, mantenendo libere le rive.
D. Avverso la
predetta pronuncia governativa, __________ e la __________ insorgono ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e
postulando il rilascio della chiesta licenza o almeno, in via subordinata, il
rilascio di un’auto-rizzazione precaria fino alla realizzazione della prevista
passeggiata a lago.
In sostanza, gli insorgenti ribadiscono che
i lavori effettuati vanno considerati alla stregua di un intervento di
ristrutturazione minima di un ormeggio preesistente. La struttura sarebbe stata
realizzata almeno 40 anni orsono e configurerebbe una situazione acquisita ed
implicitamente autorizzata dall’autorità comunale, a cui sarebbe stata ben
nota. Impianti di questo genere sarebbero infine comuni a diversi edifici
privati nella zona.
E. All’accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e
il municipio di __________, con argomentazioni che, per quanto necessario,
verranno riprese nel seguito.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21
cpv. 1 LE), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione
dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame è pertanto ricevibile in
ordine.
Il
giudizio può inoltre essere reso senza istruttoria. La situazione dei luoghi
emerge infatti con sufficiente chiarezza dagli atti, segnatamente dalle
risultanze del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato, e le prove offerte
non appaiono suscettibili di fornire ulteriori elementi di rilievo per il
giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata
soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per
la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2
lett. a LPT).
Nel caso di specie, le opere controverse
sono state erette direttamente sul lago, ovvero in zona protetta (art. 17 LPT),
fuori dal territorio edificabile. Di conseguenza, non possono beneficiare di un
permesso ordinario. Nemmeno i ricorrenti, del resto, contestano tale deduzione.
- In deroga
al principio della conformità di zona, fuori dalle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate licenze edilizie alle condizioni poste dagli
art. 24 ss LPT.
3.1.
L'art. 24 LPT enuncia i presupposti ordinari di un'autorizzazione eccezionale:
la destinazione di un edificio o di un impianto non conforme alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione deve esigere un'ubicazione fuori della
zona edificabile (lett. a) e all'intervento non devono opporsi interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente
(DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a).
3.2. Lex specialis per rapporto all’art. 24
LPT, l'art. 24c LPT regolamenta la tutela delle situazioni acquisite fuori
delle zone edificabili. In queste zone, gli edifici e impianti utilizzabili in
base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona,
sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con
l’autorizzazione dell’autorità competente, tali edifici e impianti possono
tuttavia essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o
ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è
fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale (cpv. 2).
Gli art. 41 e 42 OPT specificano i suddetti
requisiti, recependo la precedente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 127 II 209, consid. 2c). L'art. 42 cpv. 4 OPT verte, in particolare, sulla
ricostruzione: un siffatto intervento può essere ammesso solo se al momento della
distruzione o della demolizione il manufatto era ancora utilizzabile secondo la
sua destinazione e se sussiste un interesse oggettivo alla sua utilizzazione.
In ragione di tali presupposti, che discendono dal concetto stesso di tutela
delle situazioni acquisite, è dunque a priori esclusa la ricostruzione di edifici
abbandonati da diversi anni o decaduti per mancanza di manutenzione. In altri
termini, il suddetto principio non abilita a trasformare le rovine di uno
stabile in una nuova costruzione, poiché, lasciando irreparabilmente deperire
un immobile, il proprietario rinuncia implicitamente a prevalersi della tutela
dell'uso e del possesso di un valore legittimamente costituito (cfr. DTF 127 II
209 consid. 3; USTE, Commenti relativi all'OPT., p. 47; Kappeler, op. cit., N.
3931; Scolari, op. cit., N. 544; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzone, N. 257).
4.1. Nelle concrete evenienze, a ragione il
Consiglio di Stato ha configurato l’intervento attuato senza permesso alla
stregua di un nuovo impianto e non, come pretendono gli insorgenti, quale ripristino
di un approdo preesistente.
In effetti, dalle fotografie in atti risulta
chiaramente che prima dell’esecuzione dei lavori contestati sporgeva dall'acqua
unicamente un fatiscente pezzo di muro, parallelo alla casa; erano per contro
completamente assenti tanto il muro di collegamento dello stesso con la casa,
quanto la passerella ed i relativi pali di sostegno, infissi nel lago. Inoltre,
persino la relazione tecnica annessa alla domanda di costruzione attesta che il
manufatto preesistente era nel frattempo deperito e parzialmente crollato e che
i lavori effettuati hanno contemplato, tra l’altro, la rimozione del pietrame e
del legname precedentemente crollato all’interno del frangiflutti.
Di conseguenza, anche qualora si volesse dar
credito all'argomento che il nuovo manufatto è stato eretto in sostituzione di
una precedente costruzione ormai non più esistente, non può essere riconosciuto
un diritto alla conservazione della sostanza edilizia dell’ormeggio, e quindi
alla sua ricostruzione. Lo stato di profondo decadimento, per non dire di
totale rovina, in cui versava l’impianto esclude in effetti che lo stesso possa
beneficiare di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 24c LPT, senza che
occorra nemmeno verificare la compatibilità dell’intervento con le esigenze
della pianificazione territoriale (art. 24c cpv. 2 LPT).
4.2. Dal profilo dell’art. 24 LPT, è
pacifico che l’attracco per natanti è un’infrastruttura ad ubicazione
vincolata, dal momento che, per sua stessa natura e per le finalità che
persegue, può essere realizzato solo sopra lo specchio dell’acqua. Resta pertanto
da esaminare se all’edificazione dell’impianto non si oppongano interessi contrari
preponderanti.
4.2.1. Tra i principi e le finalità della
pianificazione territoriale, l’art. 1 cpv. 2 lett. a LPT indica che vanno
protette le basi naturali della vita, quali l'acqua ed il paesaggio, mentre
l’art. 3 cpv. 2 lett. c LPT prevede che le rive dei laghi devono essere tenute
libere e che deve essere agevolato il pubblico accesso e percorso. Richiamandosi,
in particolare, alle suddette norme, le autorità cantonali, insieme con quelle
comunali, hanno intrapreso, dopo l'entrata in vigore della LPT, una politica
volta al raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi
ubicati in luoghi idonei ed attrezzati. In tal modo, si intende tutelare maggiormente
l'ambiente, gestire correttamente la navigazione, risolvendo nel contempo i
conflitti tra questa e le altre attività svolte sui laghi (pesca, nuoto, ecc.),
e agevolare al pubblico l'accesso e la godibilità delle rive. Questa politica
trova il suo fondamento nel PD (cfr. segnatamente le schede di coordinamento da
9.15 a 9.22), nei PR e nel Regolamento della legge cantonale d'applicazione
alla legge federale sulla navigazione interna (RCNav). Coerentemente con questa
politica, le autorità cantonali vietano anche la costruzione di nuovi
attracchi, che pur servono semplicemente per un ormeggio temporaneo dei
natanti. Tale divieto costituisce infatti una valida misura complementare di
detta politica, poiché riduce le occasioni di utilizzo dei natanti in contrasto
con gli obiettivi pianificatori, ambientali e di circolazione sul lago (cfr., a
quest'ultimo riguardo, l’art. 53 dell’Ordinanza 8 novembre 1978 sulla
navigazione nelle acque svizzere, ONI, e l’art. 3 RCNav) indotte dalla presenza
di simili manufatti di fronte ad ogni singola proprietà privata (approdo,
partenza, ormeggio, riparazioni al natante ecc.: cfr. RDAT II-1994 N. 70 consid.
3.3.). L'approvazione di queste opere costituirebbe poi indubitabilmente un
nuovo, ulteriore ostacolo al raggiungimento del già di per sé arduo obiettivo
di restituire alla collettività il libero accesso alle rive dei laghi.
L'appena descritta politica perseguita dalle
autorità cantonali rappresenta un interesse (pubblico) preponderante ai sensi
dell'art. 24 lett. b LPT, che vieta il rilascio di un permesso eccezionale per
la costruzione di un attracco privato per natanti sul lago (cfr. RDAT II-1994 n.
70, consid. 4).
4.2.2. Non v'è motivo per eccettuare dal
suddetto divieto l'opera costruita dagli insorgenti. L'interesse del privato
appare infatti subordinato rispetto a quello contrario al rilascio del
permesso, e meglio alle finalità di tutela delle rive e di raggruppamento dei
natanti in impianti di stazionamento collettivi. Questa conclusione s’impone a
maggior ragione se si considera che, nella fattispecie, già le NAPR prevedono espressamente
il divieto di nuovi attracchi fuori delle zone appositamente destinate (art. 77
NAPR) e che, nel comprensorio comunale, vi sono ben quattro infrastrutture
portuali collettive, con dei posti-barca ancora liberi.
Di conseguenza, nemmeno dal profilo
dell’art. 24 LPT l’opera può essere autorizzata.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono,
neppure il richiamo al termine di prescrizione trentennale, che osterebbe alla
demolizione dell'opera, potrebbe giovare agli insorgenti. Trattasi, intanto, di
un motivo che potrebbe, semmai, solo inibire la demolizione della costruzione
abusiva, ma non la renderebbe comunque conforme al diritto e quindi
suscettibile di ottenere la licenza di costruzione. In concreto poi, come già
esposto al punto precedente, il manufatto è da considerare alla stregua di una
nuova costruzione, sicché l'argomento non è neppure pertinente.
Altrettanto invano i ricorrenti evocano una
presunta disparità di trattamento, per rapporto ad altri edifici privati nella
zona, dotati di impianti di questo genere. Premesso che nessuno può prevalersi
del fatto che la legge sia stata altre volte violata per chiedere che sia pure
violata a suo vantaggio, gli insorgenti non dimostrano comunque che in tempi
recenti sia stata autorizzata la costruzione di nuovi impianti privati di
attracco individuale sulle rive dei laghi. Al contrario, la prassi instaurata
in quest’ambito con fermezza e coerenza dalle autorità cantonali è di indirizzo
diametralmente opposto, come illustrato sopra.
Esula infine dal contesto del presente
procedimento la concessione di un’autorizzazione a titolo precario per la
controversa infrastruttura.
In esito a quanto
precede, il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
La tassa di giustizia e le spese vanno
poste a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 17, 22, 24, 24c LPT; 42 OPT; 1 ss
RCNav; 77 NAPR di __________; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
-
Contro
la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster