AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.3
Data decisione, Autorità: 05.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00003
Lugano 5 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2001 della
contro
la decisione 13 dicembre 2001 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha ammonito l'insorgente per non aver presentato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali;
vista la risposta 15 gennaio 2002 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________ è iscritta dal 1996 all'albo delle imprese previsto dall'art. 3 della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC).
Il 29 marzo 2001, in occasione dell'annuale invio della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi e tributi a norma dell'art. 4 del regolamento (RLEPIC), la ricorrente ha fornito una documentazione incompleta, in quanto relativa al periodo fino al 30 settembre, anziché al 31 dicembre 2000.
La ditta ha spiegato di avere effettuato i pagamenti con leggero ritardo e di essere pertanto in attesa della documentazione, assicurando la CV-LEPIC che avrebbe provveduto al completamento dell'incarto non appena possibile.
Il 15 maggio 2001, la CV-LEPIC ha diffidato la ricorrente a produrre la documentazione mancante entro il 15 giugno seguente. La ricorrente non ha dato seguito all'ingiunzione.
B. Il 13 dicembre 2001 la CV-LEPIC ha inflitto alla __________ la sanzione dell'ammonimento, a norma dell'art. 16 cpv. 1 lett. a LEPIC, per non aver completato la documentazione nemmeno entro il termine assegnatole con diffida 15 maggio 2001.
Con fax 18 dicembre 2001, la __________ ha contestato di aver ricevuto la suddetta diffida.
C. La __________ si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione di ammonimento. La ricorrente afferma di essere stata, e di essere tuttora, in regola con il pagamento dei tributi e contributi, tanto che le sarebbero stati affidati "vari lavori sussidiati ed uno di questi proprio il 26 febbraio 2001" (cfr. doc. C, agli atti). La ricorrente sottolinea di aver adempiuto i propri obblighi durante tutti gli anni di attività (cioè dal 1996). Ribadisce che un leggero ritardo nei pagamenti sarebbe all'origine dell'invio incompleto della relativa documentazione, la quale comunque attesta il regolare pagamento fino a tutto il terzo trimestre del 2000. Quanto alla diffida 15 maggio 2001, l'insorgente non avrebbe ricevuto nemmeno la copia esplicitamente richiesta via fax alla CV-LEPIC.
D. La CV-LEPIC si oppone all'accoglimento del ricorso, in quanto ritiene la sanzione giustificata e proporzionata; osserva che la __________ non ha a tutt'oggi presentato la documentazione in questione.
Considerato, in diritto
La competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo è data ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
È istituito un albo delle imprese di costruzioni a garanzia del corretto esercizio della loro attività (art. 3 cpv. 1 LEPIC). È fatto particolare obbligo all'impresa, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo, di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenute d'imposta alla fonte (art. 6 lett. f LEPIC), dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro (lett. e), nonché di fornirne le prove.
A norma dell'art. 4 cpv. 1 RLEPIC, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla CV-LEPIC, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e dei tributi relativi all'anno precedente.
La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e/o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
Constatato tale inadempimento, la CV-LEPIC ha inflitto alla __________ l'ammonimento.
È irrilevante la circostanza che la diffida 15 maggio 2001 non sia pervenuta alla ricorrente, dal momento che essa era perfettamente a conoscenza dell'obbligo di fornire tempestivamente la documentazione completa. Nella lettera 29 marzo 2001 (agli atti), la __________ ha altresì assicurato la CV-LEPIC che avrebbe provveduto al più presto all'invio dei certificati comprovanti il pagamento dell'ultimo trimestre del 2000. Così non è stato.
Nemmeno in questa sede, del resto, la ricorrente ha adempiuto quello che è, e rimane, un obbligo di diligenza impostole dalla LEPIC.
Il ricorso va quindi respinto, con seguito di tasse e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 3, 6, 16, 17 LEPIC; 4 RLEPIC; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.-- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster