AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.311
Data decisione, Autorità:
06.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.311
Lugano
6 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 2002 delle
__________,
__________,
entrambe patr. dall'avv. __________,
Contro
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3471) che evade ai sensi dei considerandi l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la risoluzione 20 febbraio 2002 con cui il municipio di __________ le
ha ordinato di sospendere i lavori di sistemazione di un piazzale da adibire
a posteggio, le ha vietato di utilizzarlo e le ha ingiunto di inoltrare una
domanda di costruzione in sanatoria per i lavori eseguiti senza permesso;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ era titolare, sino alla fine di gennaio di quest’anno,
del diritto di superficie a sé stante e permanente, costituito sulla part. n.
__________ RF di __________ di proprietà della __________. Il 31 gennaio 2002
il diritto è stato venduto alla __________.
Il 19 febbraio 2002 l’Ufficio tecnico
comunale si è accorto che sul fondo in oggetto erano in corso lavori di
costruzione di un posteggio, che non era stato preventivamente autorizzato.
Con decisione del giorno seguente il
municipio ha ordinato alla __________ di sospendere i lavori intrapresi
abusivamente, le ha vietato di utilizzare il fondo quale posteggio e la ha
ingiunto di presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
Contro questa ingiunzione la __________ è
insorta davanti al Consiglio di Stato, dichiarandosi estranea e chiedendone
l’annullamento.
B. Con notifica del 26 febbraio 2002, l’impresa di costruzioni
__________ ha chiesto al municipio il permesso di sistemare il terreno della
__________ per adibirlo a posteggio.
Alla domanda, che non è stata trasmessa per
preavviso all’autorità cantonale, si sono opposti alcuni vicini.
Il 17 aprile 2002 il municipio ha rilasciato
alla richiedente una licenza provvisoria, valida sino alla fine di quest’anno.
C. Con giudizio 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso
della __________ ai sensi dei considerandi.
Il Governo ha in sostanza rilevato che la
ricorrente non era più proprietaria del fondo e che "di conseguenza il
ricorso su tale punto" doveva "essere accolto e la decisione
in tal senso annullata per ciò che concerne la ricorrente attuale, ormai non
più facoltizzata a disporre del fondo in questione".
Ritenendo che la validità dei permessi di
costruzione non potesse essere limitata e che le opere come quella in esame
dovessero essere autorizzate secondo la procedura ordinaria di rilascio del
permesso, con lo stesso giudizio il Consiglio di Stato è poi intervenuto
d’ufficio quale autorità di vigilanza sui comuni per annullare la licenza
provvisoria, che il municipio aveva nel frattempo rilasciato alla __________.
Il giudizio è stato intimato alla
__________, ma non alla beneficiaria del permesso.
D. Contro il
predetto giudizio, la __________ e la __________ insorgono ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
La prima ricorrente contesta che il suo
ricorso sia stato evaso ai sensi di considerandi, dai quali non emergerebbe con
sufficiente chiarezza che la decisione è stata annullata.
La __________ si duole invece di non essere
stata sentita. Nega inoltre che siano date le premesse per un intervento
d’ufficio.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 LE e
209 LOC.
La legittimazione attiva può essere
riconosciuta alla __________ soltanto nella misura in cui il giudizio censurato
non stabilisce chiaramente che la decisione 20 febbraio 2002 del municipio è
stata annullata. La legittimazione attiva della __________, direttamente e
personalmente toccata dal giudizio censurato, è invece certa.
Entro questi limiti il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria
(art. 18 PAmm).
- Decisione
20 febbraio 2002 del municipio
2.1. Di principio, i ricorsi o vanno accolti
- integralmente o parzialmente - o vanno respinti. Il dispositivo del giudizio
che statuisce sull'impugnativa deve darne esplicitamente atto e stabilire
chiaramente le conseguenze che ne derivano. Specialmente quando accoglie
l’impugnativa, l’autorità di ricorso è tenuta ad indicare con la necessaria
precisione se la decisione è annullata, riformata o modificata. Lo esigono
semplici motivi di sicurezza del diritto. Dispositivi che si limitano a
rinviare ai cosiddetti considerandi, senza definire esattamente la sorte del
provvedimento impugnato, devono pertanto costituire l’eccezione.
Per ragioni apparentemente riconducibili a
semplice comodità, il Consiglio di Stato evade spesso i ricorsi "ai
sensi dei considerandi". Si tratta di una prassi deprecabile, che va
evitata perché atta a generare dubbi ed incertezze sulla effettiva portata del
giudizio. Specialmente quando le motivazioni addotte non brillano per chiarezza
e precisione.
2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha
evaso ai sensi dei considerandi il ricorso che la __________ aveva interposto
contro l’ingiunzione 20 febbraio 2002 adottata nei suoi confronti dal
municipio.
Dopo aver accertato che la ricorrente aveva
ceduto alla __________ il diritto di superficie a sé stante e permanente, che
grava il fondo dedotto abusivamente in edificazione, nel considerando che
tratta di questo provvedimento il Governo ha ritenuto che "di
conseguenza il ricorso su tale punto" dovesse "essere accolto
e la decisione in tal senso annullata per ciò che concerne la ricorrente
attuale, ormai non più facoltizzata a disporre del fondo in questione".
Non è dato di sapere per qual motivo il Consiglio di Stato abbia fatto capo ad
una simile, complessa perifrasi, anziché dire in modo chiaro e semplice che la
decisione doveva essere annullata, perché adottata nei confronti di una persona
giuridica estranea alla fattispecie.
Ai fini del presente giudizio la questione può
tuttavia rimanere aperta, poiché è del tutto evidente che il municipio, ignaro
della cessione del diritto di superficie a sé stante e permanente intervenuta
il 31 gennaio 2002, si è rivolto alla persona sbagliata, che per quanto risulta
dagli atti non è nemmeno utente del posteggio.
Considerata la mancanza di rigore della
motivazione addotta dal Consiglio di Stato, si giustifica tuttavia sgombrare il
campo da qualsiasi dubbio sul destino del provvedimento impugnato, riformando
il giudizio impugnato, in modo da stabilire esplicitamente che il ricorso della
__________ è accolto e che la controversa ingiunzione del municipio è
annullata. Esito, questo, che il Consiglio di Stato avrebbe benissimo potuto
sancire a livello di dispositivo, evitando sterili ricorsi.
3.Licenza edilizia 17 aprile 2002
Intervenendo
come autorità di vigilanza sui comuni, nell’ambito di un procedimento di
ricorso promosso dalla __________ contro una decisione adottata dal municipio
in applicazione dell'art. 42 LE, il Consiglio di Stato ha annullato d’ufficio
la licenza edilizia 17 aprile 2002 che era stata rilasciata nel frattempo alla
__________ per conto della __________, estranee alla lite.
Il Governo ha
omesso di offrire loro la possibilità di pronunciarsi sul provvedimento che
intendeva adottare, non ha tenuto minimamente conto dei principi applicabili in
tema di revoca di permessi di costruzione ed ha persino dimenticato di
notificare alle ditte in questione il giudizio con cui ha annullato (rectius:
revocato) la licenza di cui erano beneficiarie.
Che un simile
giudizio non possa essere confermato, appare evidente anche ad un profano. La
violazione del diritto di essere sentiti in cui è incorso l’Esecutivo cantonale
è talmente grave da non meritare ulteriori commenti e da legittimare, da sola,
l’annullamento del giudizio censurato. Trattandosi di provvedimenti adottati
dal Consiglio di Stato agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, non
si fa luogo a rinvio. Conclusione, questa, che appare ancor più giustificata
ove si consideri che la licenza provvisoria, ancorché abnorme, è stata
accettata dagli opponenti e sta per decadere.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili,
commisurate alla futilità del caso, sono poste a carico del comune
limitatamente alla decisione 20 febbraio 2002, che il municipio avrebbe
facilmente potuto revocare una volta accortosi dell'errore. Per quanto attiene
all'improvvido intervento del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza
sui comuni, le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 45 LE; 209 LOC; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3471) è annullata
e riformata come segue:
"1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la
decisione 20 febbraio 2002 del municipio di __________ è annullata;
1.2. il comune
di __________ rifonderà __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili".
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà ulteriori fr. 300.- alla __________ a titolo di ripetibili.
Lo Stato
del __________ rifonderà fr. 500.- alla __________ a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster