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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.319
Data decisione, Autorità:
03.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.319
Lugano
3 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2002 di
__________,
patrocinata dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 31 luglio 2002, n. 3602, del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 5 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un
permesso di dimora per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
preso atto che il 31 gennaio 2003 il patrocinatore
dell'insorgente ha comunicato di ritirare il ricorso, ritenuta la formulazione
di una nuova richiesta di ricongiungimento famigliare che adempia i requisiti
di legge;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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