AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.339
Data decisione, Autorità:
18.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00339
Lugano
18 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 di
__________,
patr. dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 20 agosto 2002 (n. 3901) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 11 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 30
giugno 1999, il cittadino dominicano __________ (1967) è entrato in Svizzera
tramite un visto turistico della durata di tre mesi, invitato dalla sorella e
dal cognato per il battesimo del nipote.
b) Il 30 settembre 1999, il ricorrente ha
ottenuto un permesso di dimora temporaneo (L), valido fino al 29 dicembre
successivo, al fine di sposarsi con la cittadina elvetica divorziata,
originaria della Repubblica Dominicana, __________ (1955). Le nozze sono state
celebrate il 15 dicembre 1999 a Minusio.
A seguito del matrimonio, __________ ha
ottenuto un permesso di dimora annuale, successivamente regolarmente rinnovato,
l'ultima volta fino al 14 dicembre 2002. L'abitazione coniugale è stata
notificata a Minusio, in via di __________.
B. a) Il 22
marzo 2002, __________ ha sottoscritto un contratto di locazione per un
monolocale a Muralto, con effetto dal 1° aprile successivo e prima scadenza il
31 marzo 2003.
Il 24 aprile 2002, egli ha presentato alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni
un'istanza volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo del permesso
di dimora.
Sollecitata daIl'Ufficio regionale degli
stranieri di Locarno, il 24 maggio 2002 __________ ha consegnato agli sportelli
la dichiarazione 7 maggio 2002 dell'Ufficio controllo abitanti di Minusio,
attestante la sua partenza definitiva per __________ (Repubblica Dominicana)
con il trasferimento del domicilio per il 31 maggio 2002, in seguito rinviata
al mese di giugno.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 11 giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato
il permesso di dimora a __________, fissandogli un termine con scadenza il 31
luglio 2002 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che
l'interessato non viveva più con la moglie a seguito della partenza per
l'estero di quest'ultima. Ha quindi ritenuto manifestamente abusivo appellarsi
a tale connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS; 8
ODDS e 8 CEDU.
C. Con
giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa interposta da __________.
Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi
__________ avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante l'esistenza di
diversi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, con la
partenza definitiva della moglie per la Repubblica Dominicana non sussisteva
più tra di essi un legame sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente
abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per conservare il
proprio permesso di dimora. In particolare, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto
che la dichiarazione della moglie del ricorrente versata agli atti assieme alla
copia di un biglietto aereo e attestante il suo ritorno in Svizzera per il 13
dicembre 2002, non fosse autentica e non comprovasse in ogni caso il futuro
ripristino della loro unione coniugale.
Ha infine ritenuto che l'interessato non
potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU in quanto la relazione
coniugale non era più intatta.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora alla sua scadenza.
Contesta di invocare il vincolo matrimoniale
in maniera manifestamente abusiva, ribadendo che l'assenza della moglie all'estero
è provvisoria e sostenendo di non voler divorziare. Inoltre, le conclusioni cui
giunge l'Esecutivo cantonale circa l'esistenza di un matrimonio fittizio non
sarebbero corredate da alcun supporto probatorio.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 17
ottobre 2002 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di sospendere la causa fino
alla fine dell'anno, in attesa del rientro in Svizzera della moglie.
La domanda non è stata accolta per i motivi
che verranno esposti in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 11 giugno
2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione si configura alla stregua
di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 14 dicembre 2002, che
__________ deteneva a quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il richiamo degli atti presso l'Ufficio
regionale degli stranieri di Locarno e la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione relativi alla procedura in rassegna avviene d'ufficio (art.
49 cpv. 1 PAmm).
Come si vedrà in seguito (consid. 3.3), non
è necessario assumere quale teste tale __________, del resto notificata dal
ricorrente senza indicare le ragioni per cui dovrebbe essere sentita, in quanto
non apporterebbe in ogni caso a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi di rilievo per il giudizio. Per lo stesso motivo non occorre procedere
all'audizione di __________ e __________, rispettivamente sorella dell'insorgente
e segretaria del legale che lo patrocina, la prima per ripercorrere le vicende
coniugali del fratello, la seconda per attestare la fedefacenza della dichiarazione
della moglie dell'interessato circa il suo rientro in Svizzera il 13 dicembre
2002. Tanto più che agli atti sono state versate le loro rispettive
dichiarazioni in tal senso (doc. 3 e 4).
- 2.1.
L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato,
tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della
sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura
di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo
scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità
(art. 10 cpv. 3 ODDS).
2.2. In concreto, l'insorgente si è sposato
il 15 dicembre 1999 con una cittadina elvetica, ottenendo per questo motivo
un'autorizzazione di soggiorno per vivere in comunione coniugale con
__________. Orbene, è incontestato che, dall'aprile 2002, __________ vive
separato dalla moglie, la quale il 19 giugno 2002 ha comunicato alle autorità
comunali il proprio trasferimento definitivo nella Repubblica Dominicana (v.
ricorso, pag. 5; notifica 24 aprile 2002 di cambiamento d'indirizzo del
ricorrente; contratto di locazione 22 marzo 2002; dichiarazione 7 maggio 2002
dell'Ufficio controllo abitanti di Minusio relativo a __________).
Di conseguenza, il ricorrente non adempie
più la condizione per cui aveva ottenuto un permesso di dimora in Svizzera.
Il ricorso dev'essere respinto già per
questo motivo.
- 3.1.
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non
sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di
abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare
degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss
des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungs-
rechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono
dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama
ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il
rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).
Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la
perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge.
3.2. Il Consiglio di Stato, nonostante abbia
rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la differenza di
età tra i coniugi, la promessa nuziale depositata pochi giorni prima della
scadenza del visto turistico, la breve relazione prematrimoniale, la mancanza
di un permesso di soggiorno e le nozze contratte in modo repentino (v. risoluzione
ad E.1., pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente
solo formalmente, il ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto.
Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessato volti a
confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze.
3.3. L'insorgente sostiene che l'assenza
all'estero della moglie è provvisoria e dovuta a motivi di salute e che la
locazione di un monolocale a Muralto durante l'assenza della consorte è dettata
da ragioni economiche. Secondo il ricorrente, la notifica 7 maggio 2002 di
partenza definitiva di sua moglie per la Repubblica Dominicana all'Ufficio
controllo abitanti di Minusio è frutto di una disattenzione della stessa ed è
in ogni caso superata dalla successiva dichiarazione 17 giugno 2002 prodotta
dinnanzi al Consiglio di Stato, con cui essa ha affermato che tornerà in Ticino
il 13 dicembre 2002, documentando il proprio rientro tramite la copia di un
biglietto aereo intestato a suo nome. L'autenticità di tale scritto, messo in
discussione dal Governo, sarebbe comprovata da __________, segretaria del patrocinatore
del ricorrente (doc. 4). Sia come sia, tale argomento non necessita di essere approfondito.
Scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere al
coniuge straniero di vivere in Svizzera assieme al consorte di nazionalità
elvetica: ai fini del giudizio è determinante il fatto che, dopo poco più di
due anni di matrimonio, la moglie del ricorrente si è trasferita all'estero,
dove vive ora ormai da almeno sei mesi e dove intende restare quantomeno fino a
metà dicembre.
I motivi che hanno condotto alla separazione
dei coniugi __________ e alla locazione dell'appartamento a uso personale non
sono quindi determinanti per il presente giudizio.
Ma vi è di più. L'asserita ripresa della
comunione domestica dei coniugi __________ __________ per il 14 dicembre 2002,
coincidente con il giorno di rinnovo del permesso di dimora all'insorgente, non
è in ogni caso sufficiente per rendere verosimile che tra di essi sussista
attualmente una vera e propria relazione sentimentale e che abbiano la volontà
di ricomporre l'unione coniugale. Ciò in particolare in considerazione del
pregresso decorso della loro relazione matrimoniale.
____________________ si è separato dalla
moglie già nella primavera 2001, quando si è trasferito presso la sorella
__________ a causa di difficoltà coniugali e dove è restato fino all'autunno
del medesimo anno. Dopo aver ottenuto il 6 dicembre 2001 il rinnovo del
permesso di dimora, egli si è nuovamente separato dalla moglie durante le feste
natalizie, risiedendo nella Repubblica Dominicana fino alla metà del febbraio
2002 (doc. 3). Dall'aprile di quest'anno, infine, i coniugi __________ conducono
nuovamente una vita autonoma.
Vi sono peraltro dubbi anche sulla loro
convivenza prima della primavera 2001 (v. rapporto di Polizia cantonale 11
maggio 2001, menzionato nella risoluzione impugnata ad D.1. pag. 7, cui si
rinvia per brevità).
Da quanto precede risulta pertanto in modo
manifesto l'abuso, da parte dell'insorgente, che invoca il proprio matrimonio
al fine di mantenere il proprio permesso per risiedere in Svizzera.
In tal senso, egli non potrebbe dunque
prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU,
al fine di beneficiare di un permesso di soggiorno in base a questo disposto.
- Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso
pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. In materia di ritiro dei permessi
accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio
margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale
- soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o
in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.2. Il 15 dicembre 1999, __________ è stato
autorizzato a soggiornare in Svizzera unicamente per aver sposato una cittadina
elvetica. Il ricorrente, che vive stabilmente da meno di tre anni nel nostro
Paese, è ancora giovane e ha i suoi legami culturali e i suoi famigliari nella
Repubblica Dominicana, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in
Ticino per stare insieme alla moglie, anch'essa originaria della citata isola
caraibica dove vive attualmente. Un suo rientro nel suo Paese d'origine, dove
si è ancora recato all'inizio di quest'anno (doc. 3), appare pertanto esigibile.
4.3. La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate,
revocando il permesso di soggiorno al ricorrente. Difatti, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura intrapresa.
- Sulla
scorta di quanto precede, l'insorgente non può pretendere nemmeno di ottenere
il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza.
Stando così le cose, il ricorso dev'essere
respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio va anch'essa respinta, perché il gravame non presentava
possibilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 14 LAg).
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8, 10 ODDS; 8
CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 14 LAg; 3,
18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (24 ottobre 1967) è
tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il
15 gennaio 2003 notificandone la
partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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