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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.369
Data decisione, Autorità:
03.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.369
Lugano
3 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2002 di
__________,
patrocinata dall'avv. __________,
contro
la decisione 3 settembre 2002, n. 4199, del
Consiglio di Stato, con la quale respinge il ricorso dell'insorgente avverso
la decisione 18 settembre 2001 del Municipio di __________, limitatamente al
diniego della licenza edilizia relativa a due muri frangiflutti, annullando
nel contempo la licenza edilizia rilasciata per il mantenimento di un pontile
e di una scala;
ritenuto che, dopo discussione, le parti sono
addivenute al seguente accordo:
"1. Il Dipartimento
del territorio formula preavviso favorevole per il mantenimento delle opere per
le quali è stata rilasciata la licenza edilizia 18.9.2001 dal municipio di Brusino.
-
La signora __________
preso atto di quanto precede ritira il proprio ricorso limitatamente a quanto
concerne le opere non autorizzate, impegnandosi altresì a rimuovere i due muri
frangiflutti entro il 31 agosto 2003.
-
La procedura ricorsuale
è quindi diventata priva di oggetto e sarà stralciata dai ruoli con separata
decisione senza spese e senza ripetibili.";
rilevato che le parti hanno accettato seduta stante la
transazione di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
§. Di conseguenza la risoluzione 3 settembre 2002, n. 4199, è riformata nel
senso che è confermata la licenza edilizia 18 settembre 2001 del municipio di
__________.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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