AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.374
Data decisione, Autorità:
25.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.374
Lugano
25 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 settembre 2002 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato
che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso
la decisione 5 giugno 2002 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato
l'innalzamento del muro di cinta (lato nord) sito sul fondo no. __________
RFD;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
giugno 2000, il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire una nuova casa d'abitazione monofamigliare in località
__________ (part. n. __________ RF). Dal progetto annesso alla domanda di costruzione
emergeva che verso l'antistante strada comunale, in leggera pendenza, sarebbe
stato costruito muretto di altezza variante tra 0 (angolo W) e 60 cm (angolo
E), interrotto in corrispondenza delle entrate all'autorimessa ed
all’abitazione. La relazione tecnica allegata confermava, tra l'altro, che
l'assetto del fondo sarebbe rimasto immutato, "con la realizzazione
lungo il perimetro della particella di un muretto di C.A. quale opera di
sostegno - livellazione del terreno (già in parte esistente)".
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio (SPU), il 13 luglio 2000 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta. L'edificazione della nuova costruzione è terminata nell'autunno
del 2001. Verso la strada comunale è stato realizzato il muretto previsto dai
piani approvati.
B. Il 29
novembre 2001, il municipio ha sollecitato il ricorrente a sopraelevare il
muretto di cinta sino all'altezza di 80 cm. prescritta dall'art. 13 cpv. 1 NAPR.
Non avendo ottenuto soddisfazione, il 5 giugno 2002 l'autorità comunale gli ha
formalmente ingiunto di conformare l'altezza del muretto alle norme di PR nel
termine di 60 giorni.
Contro questa decisione __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con
giudizio 3 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame ai sensi
dei considerandi, annullando l'ordine impugnato e rinviando gli atti al
municipio affinché richiedesse al ricorrente la presentazione di una domanda di
costruzione in sanatoria per il muretto realizzato, che si sarebbe forse potuto
autorizzare in via di deroga.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
rilasciando la licenza edilizia il municipio non avesse affatto autorizzato la
costruzione di un muretto di altezza inferiore a quella prescritta dall'art. 13
NAPR. L'intenzione del ricorrente di realizzare un muretto di altezza inferiore
a tale limite non risulterebbe con sufficiente chiarezza dai piani e dalla
relazione tecnica. Essendo stata realizzata un'opera non autorizzata,
occorrerebbe avviare una procedura di rilascio del permesso in sanatoria.
D. Contro il
predetta giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata la decisione con cui il
municipio ordina l'innalzamento del muro di cinta. Riassunti i fatti,
l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo
in prima istanza. Il muretto in questione, allega, sarebbe stato autorizzato ed
eseguito come indicato dai piani e dalla relazione tecnica allegati alla
domanda di costruzione. Il municipio avrebbe semmai dovuto imporne la
sopraelevazione al momento in cui gli ha rilasciato la licenza edilizia. Non
gli si potrebbe chiedere di correggere una difformità, che l'autorità comunale
avrebbe potuto rilevare usando la dovuta diligenza.
E. Il
Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione approda il
municipio con argomenti di cui semmai si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE.
1.2. Con
il giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione 5
giugno 2002 con cui il municipio ha ordinato al ricorrente di sopraelevare il
muretto in contestazione. Avendo il ricorrente ottenuto soddisfazione, da
questo profilo l'impugnativa è chiaramente improponibile per mancanza
d'interesse legittimo.
Dopo aver
accertato che l'opera realizzata non è conforme all'art. 13 cpv. 1 NAPR, il
Governo ha tuttavia rinviato gli atti al municipio affinché chieda al
ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, volta ad
accertare se il muretto possa essere autorizzato in sanatoria. Nella misura in
cui non pone termine alla vertenza, il giudizio governativo pregiudica gli interessi
del ricorrente. Entro questi limiti l'impugnativa è ricevibile in ordine.
1.3. Con
queste riserve, l’impugnativa, tempestiva, è ricevibile in ordine e può essere
evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
L'art. 13 NAPR di __________ dispone, tra l'altro, che "i fondi a
confine con strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico devono essere
recintati con muri dell'altezza minima di ml. 0.80" (cpv. 1). "L'obbligo
di recinzione", soggiunge la norma, "nasce con l'esecuzione di
nuove fabbriche o con la trasformazione di quelle esistenti" (cpv. 4).
La
formazione del muro di cinta va imposta al momento del rilascio della licenza
edilizia. Domande per la costruzione di nuovi edifici o la trasformazione di
quelli esistenti, che non prevedono la formazione di queste opere di cinta, non
sono conformi all'art. 13 NAPR. Possono quindi essere accolte soltanto previo
adeguamento.
2.2.
Contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato ed il municipio, la domanda
di costruzione inoltrata dal ricorrente per l'edificazione della sua casa d'abitazione
indicava chiaramente l'intenzione di chiudere il fondo verso la strada comunale
con due muretti, eretti lungo il confine. Dalla planimetria del "piano
terra" emerge senza possibilità di equivoco che lungo il confine N era
prevista la costruzione di opere di cinta in muratura, una lunga m 2.10, posta
in corrispondenza del tratto compreso tra l’apertura dell’autorimessa e la
porta d’entrata dell’abitazione, l'altra lunga oltre 10 m, compresa tra
l’entrata dell’abitazione e l’angolo NW del fondo. Dal prospetto della "facciata
nord" si evince inoltre, altrettanto chiaramente, che i muretti in
questione avrebbero avuto un’altezza calante da 60 cm a 0 (angolo NW). L'intenzione
di realizzare questi manufatti è infine confermata dalla relazione tecnica,
nella quale viene prospettata l’esecuzione di un’"opera di sostegno -
livellazione del terreno" in cemento armato "lungo il
perimetro della particella".
Certo è
pure che gli atti annessi alla domanda di costruzione non prevedevano di
costruire lungo il confine verso la strada un muro alto 80 cm.
2.3.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, l’esecutivo comunale ha
rilasciato la licenza richiesta come ai piani presentati, senza porre alcuna
condizione riferita alle opere di cinta previste lungo la strada. Benché fosse
più che evidente che su questo confine non era prevista l’esecuzione di un muretto
alto almeno 80 cm, il municipio non ha in particolare chiesto al ricorrente di
adeguare il progetto all’art. 13 cpv. 1 NAPR. A tal proposito, la licenza era
priva di qualsiasi riserva.
La
licenza edilizia ha quindi autorizzato la costruzione di due muretti di altezza
calante da 60 cm a 0, che sono stati realizzati conformemente ai piani
approvati.
Stando
così le cose, si deve categoricamente escludere che l’autorità comunale possa
esigere la rettifica delle opere eseguite per renderle conformi all'altezza minima
prescritta dall'art. 13 cpv. 1 NAPR. È ben vero che i manufatti in oggetto non
sono conformi al diritto materiale applicabile. Essi sono tuttavia stati realizzati
in base ad un permesso rilasciato in contrasto con il diritto, che è cresciuto
in giudicato formale. Non sono stati costruiti senza permesso o in contrasto
con il permesso accordato.
Ora, la
demolizione o la rettifica di opere eseguite in contrasto con il diritto
materiale può essere ordinata soltanto nella misura in cui tali opere risultino
formalmente abusive, ossia non siano state approvate. Non basta che integrino
gli estremi di una violazione materiale del diritto. Devono anche essere state
realizzate senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto. Per
principio, nel caso di opere realizzate in conformità a un permesso accordato
in contrasto con il diritto materiale, non possono essere ordinati
provvedimenti volti a ripristinare una situazione conforme al diritto.
Un'eccezione a questa regola è data soltanto se sono soddisfatti i presupposti
per la revoca della licenza (STA 9.2.1996 in re C.V. SA): ipotesi, questa, che
con ogni evidenza, nel caso in esame, non si verifica nemmeno lontanamente, prevalendo
comunque l’interesse del ricorrente alla sicurezza del diritto su quello
pubblico all’attuazione del diritto oggettivo.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, in quanto ricevibile, va
quindi accolto, annullando il giudizio governativo impugnato nella misura in
cui rinvia gli atti al municipio affinché richieda al ricorrente di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria per il muretto in contestazione.
Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
vanno invece poste a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 13 e 37 NAPR di __________; 16 cpv. 2 e
21 LE; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- In quanto
ricevibile, il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 3 settembre 2002
del Consiglio di Stato (n. 4198) è annullata nella misura in cui rinvia gli
atti al municipio affinché richieda al ricorrente di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria per i muretti di cinta realizzati lungo la strada
comunale.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà fr. 1'200.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster