AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.39
Data decisione, Autorità: 21.08.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00039
Lugano 21 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2002 di
contro
la decisione 7 gennaio 2002, n. 74, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 29 agosto 2001, rilasciata dal municipio di __________ a __________, per la costruzione di un fabbricato ad uso deposito sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato:
7 febbraio 2002 di __________;
12 febbraio 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 giugno 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un prefabbricato da adibire a deposito nella zona R4 - semi-intensiva (part. no. __________ RF). Il manufatto, di 48,5 mq di superficie e di 2,5 ml di altezza, verrebbe destinato al ricovero degli attrezzi necessari alla coltivazione della vigna e all'apicoltura, attività svolte a titolo accessorio dal figlio dell'istante in licenza.
Alla domanda si è opposto l'avv. __________, proprietario, a titolo individuale o in comunione ereditaria, di fondi contermini, contestando l'intervento dal profilo estetico e della conformità di zona.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 29 agosto 2001 il municipio ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza richiesta.
B. Con giudizio 7 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il deposito non si ponga in contrasto con la funzione mista assegnata alla zona di utilizzazione e che non configuri neppure gli estremi di un intervento deturpante.
C. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza edilizia.
Riproponendo le censure sollevate senza successo davanti alle istanze precedenti, l'insorgente qualifica il deposito quale costruzione a destinazione agricola, siccome al servizio di un'attività non semplicemente accessoria, considerata l'ingente produzione annua di miele. L'edificio risulterebbe pertanto incompatibile con la destinazione residenziale della zona. Lo stesso avrebbe poi dimensioni eccessive e provocherebbe un degrado estetico e paesaggistico. Da ultimo, il ricorrente ravvisa una violazione del diritto di essere sentito, avendo le autorità inferiori esperito un'istruttoria giudicata insufficiente.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione pervengono __________ e il municipio di __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm). La situazione dei luoghi e le fattezze del progettato deposito emergono chiaramente dalle tavole processuali, al pari dell'entità dell'attività di apicoltura svolta dal figlio del resistente, documentata dalle dichiarazioni fiscali prodotte a richiesta del Consiglio di Stato. Le prove genericamente postulate, così come gli interrogatori formali e l'esperimento di un sopralluogo, non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto, rilevanti per il giudizio.
Per gli stessi motivi, va respinta l'eccezione di violazione del diritto di essere sentito sollevata dal ricorrente. L'istruttoria esperita dal Governo e la valutazione anticipata negativa operata in punto alla concludenza delle ulteriori prove richieste, resistono in effetti alle critiche dell'insorgente.
2.2. L'attività edilizia nella zona R4 - semi-intensiva di __________, in cui è compresa la part. no. __________ RF, è disciplinata dall'art. 35 NAPR che stabilisce: "la zona R4 è di principio destinata alla residenza; sono tuttavia pure ammesse destinazioni commerciali e amministrative, ad esclusione quindi delle attività artigianali moleste e di quelle industriali."
Con tutta evidenza, la funzione assegnata alla zona R4 non è puramente residenziale, bensì mista, dal momento che vi sono ammessi insediamenti di natura eterogenea. Accanto alle abitazioni, è infatti possibile insediarvi edifici commerciali, amministrativi o artigianali, questi ultimi a condizione che non ingenerino immissioni moleste, ossia ripercussioni non solo occasionali, incompatibili per intensità e durata con la funzione residenziale.
3.2. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, l'attività dell'apicoltura, a cui sarebbe asservito il deposito, riveste carattere eminentemente accessorio, di occupazione del tempo libero, essenzialmente per diletto. Lo si evince sia dal modesto profitto conseguito, sia dal limitato tempo che, per esigenze professionali, vi può venir consacrato.
Per tale ragione, il magazzino non adempie i requisiti posti alla conformità funzionale in zona agricola, già di principio esclusa, giusta l'art. 34 cpv. 5 OPT, per gli edifici connessi all'esercizio dell'agricoltura a titolo ricreativo.
D'altra parte, la questione a sapere se la costruzione potrebbe venir autorizzata in una zona a destinazione unicamente residenziale può rimanere indecisa, stante la natura mista del comparto in cui verrebbe ad insistere. Si rammenta comunque che la vocazione residenziale non esclude a priori la possibilità di insediare manufatti ad uso non abitativo, ma destinati ad altre attività, purché concorrano al soddisfacimento di esigenze tipiche di tale funzione, come l'occupazione del tempo libero, risultino subordinati ad essa e siano commisurati alle esigenze della popolazione locale (cfr. RDAT II-1997, N. 26, I-1995 N. 33; II-1994 N. 56; Scolari, op. cit., N. 475).
In ogni caso, il fabbricato può senza dubbio trovare collocazione nella zona mista retta dall'art. 35 NAPR. In effetti, esso non rientra certo nelle categorie degli edifici industriali o artigianali molesti, gli unici, in pratica, esclusi nell'area in questione. Può invero essere assimilato, di per sé, ad uno stabilimento artigianale. La zona artigianale si caratterizza infatti per attività incentrate sulla produzione di beni su piccola scala, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali (cfr. RDAT II-1994, N. 56; Scolari, op. cit., N. 484). In tali zone sono ammissibili non solo attività del settore secondario, ma anche di quello primario, esercitate con carattere artigianale (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 519 e 521). Tuttavia le ripercussioni provocate da tale edificio non possono venir qualificate di moleste, nel senso dianzi descritto (cfr. consid. 2.2.). In effetti, la sola presenza di un deposito per gli attrezzi, utilizzato in relazione ad un'attività a carattere accessorio, svolta principalmente altrove, non è suscettibile di ingenerare immissioni sgradevoli per il vicinato, a tal punto da essere durevolmente incompatibili con la vocazione abitativa.
Ne consegue dunque, in conclusione, che il controverso fabbricato risulta conforme alla zona a destinazione mista in cui verrebbe edificato.
Il fondo interessato dalla costruzione si trova in un comparto posto sotto protezione ai sensi del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali (DLBN) e del relativo regolamento (RBN). Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati. Come esaurientemente illustrato dal Consiglio di Stato, il concetto di deturpazione presuppone un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio. Il contrasto con le preesistenze deve essere significativo ed immediatamente percettibile anche da parte di persone prive di particolare sensibilità estetica o di speciale indirizzo artistico.
Nel caso di specie, la Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN), autorità preposta a preavvisare l'intervento dal punto di vista estetico, ha ritenuto che la costruzione si inserisca adeguatamente nel contesto della zona. Tale valutazione non appare invero insostenibile. Per dimensioni, colore e materiali impiegati (cfr. consid. 3.1.), il manufatto non ha alcunché di stravagante, indecoroso o sproporzionato, né è suscettibile di alterare gli equilibri del paesaggio. Al contrario, le fattezze della costruzione sono assai comuni per edifici ad identica destinazione.
Non procedendo da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che il DLBN conferisce all'autorità decidente, la valutazione estetica dell'intervento operata dalla CBN regge perfettamente alle generiche critiche sollevate dall'insorgente.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 21 LE; 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________ fr. 1'200.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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