AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.413
Data decisione, Autorità: 07.02.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.413
Lugano 7 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 ottobre 2002 di
contro
la risoluzione 1° ottobre 2002 (n. 4672) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 11 luglio 2002 con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese a scopo di ammonimento;
vista la risposta 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 ottobre 2001 __________ ha circolato in territorio di __________ (prov. di , Italia) ad una velocità, accertata mediante apparecchio "", di 96 km/h (già dedotto il limite di tolleranza del 5%), laddove vige il limite di 50 km/h.
La predetta infrazione è stata protocollata dal Comando di polizia municipale di __________ mediante verbale di contestazione, munito dell'indicazione delle vie e dei termini di ricorso secondo la procedura italiana, sottoscritto dal conducente stesso e rimasto incontestato. Con il medesimo rapporto all'interessato è stata inflitta una multa di lire 635'090 (ora: Є 328), regolarmente pagata.
Fondandosi sulle premesse emergenze, con decreto 29 ottobre 2001 il Prefetto della provincia di __________ ha vietato all'insorgente la guida di veicoli a motore in territorio italiano per la durata di un mese.
B. Preso atto della decisione italiana e raccolte le osservazioni del servizio di polizia municipale del comune di __________, dando la possibilità all'insorgente di esprimersi su tali risultanze, con risoluzione 11 luglio 2002 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a __________ __________ la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di ammonimento per la durata di un mese, autorizzandolo a guidare ciclomotori (art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 30 cpv. 4 OAC).
C. a) Contro la predetta pronunzia dipartimentale, __________ __________ si è aggravato dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Egli ha contestato gli accertamenti compiuti dalla polizia italiana, sostenendo che nel luogo della constatazione dell'infrazione la velocità massima non è limitata a 50 km/h. A sostegno della sua tesi, il ricorrente ha versato agli atti diversa documentazione fotografica.
b) Il 1° ottobre 2002 il Governo ha respinto il gravame. L'Esecutivo cantonale, dopo aver rilevato che l'insorgente non aveva impugnato presso le competenti istanze i provvedimenti di multa e di revoca della licenza di condurre adottati in Italia, ha ritenuto che gli argomenti ricorsuali non fossero atti a mettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti in quelle sedi.
D. Contro il menzionato giudicato governativo, __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
In sostanza, egli ribadisce gli argomenti addotti dinnanzi all'Esecutivo cantonale.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).
3.1. Giusta gli art. 2 e 3 della Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (RS 0.741.16), sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, lo Stato che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre. Lo Stato avvertito del provvedimento può, a sua volta, pronunciare, nel quadro della propria legislazione, la decadenza della licenza, come se i fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altro Stato contraente si fossero prodotti sul proprio territorio.
Indipendentemente dall'esistenza di una convenzione internazionale, l'art. 30 cpv. 4 OAC prevede che, in caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da parte di autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza deve esaminare se un provvedimento debba essere preso nei confronti del colpevole (v. anche Pra 2002 Nr. 200, pag. 1047 segg.).
3.2. La licenza di condurre va obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La durata della revoca della licenza di condurre è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
L'alta Corte federale ha inoltre già avuto modo di precisare che il valore pregiudiziale, nel quadro della procedura amministrativa, degli accertamenti effettuati in sede penale, alle condizioni e nei limiti sopra enunciati, sussiste anche se il procedimento penale si è svolto all'estero (DTF 123 II 97, consid. 3c/aa).
4.2. Nell'evenienza concreta, gli agenti accertatori hanno redatto un verbale di contestazione dell'infrazione in esame, controfirmato dal trasgressore, mediante il quale è pure stata inflitta una multa di lire 635'090, che costituisce, evidentemente, una sanzione di tipo penale. Ciò attesta inequivocabilmente che il ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza degli addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che avrebbe potuto adire per opporsi alle risultanze degli accertamenti e alla contestuale decisione di multa.
L'insorgente non ha tuttavia interposto ricorso avverso il verbale in questione ed ha saldato la multa inflittagli. Questo nonostante la gravità dell'infrazione addebitatagli, per la quale poteva senz'altro attendersi l'adozione di severe misure amministrative, sia in Italia che in Svizzera. È notorio infatti che gravi violazioni di norme della circolazione commesse all'estero, soprattutto in Stati confinanti con i quali si è instaurata una solida collaborazione in materia, possono dar adito a provvedimenti anche in Svizzera (RDAT I-2002, n. 62 ad 4.3.).
Tanto più che l'interessato è già stato oggetto di un provvedimento amministrativo. Il 7 dicembre 1990 egli era stato ammonito dalla Sezione della circolazione per aver superato, l'8 agosto precedente a __________, un limite di velocità (100/110 km/h invece degli 80 km/h prescritti; v. estratto casellario cantonale della circolazione, agli atti).
Alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è quindi preclusa la possibilità di contestare i fatti in esame. Egli avrebbe dovuto impugnare presso le competenti istanze italiane il rapporto di polizia e la relativa decisione di multa. A maggior ragione se si considera che il procedimento si sarebbe svolto nella sua lingua madre non lontano dal confine di Stato e dal suo domicilio di __________ (cfr. DTF 123 II 97, consid. 3c/aa).
Per evidenti ragioni di unità di giudizio, questo Tribunale si attiene dunque agli accertamenti esperiti dalla polizia municipale di __________. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Sezione della circolazione non ha rimesso in discussione l'accertamento delle autorità italiane. Essa si è limitata a richiedere alla polizia municipale di __________ ulteriori ragguagli sull'infrazione per confermarla. Non ha proceduto a un riesame della fattispecie.
Abbondanzialmente si rileva comunque che i dubbi avanzati dal ricorrente in punto alla mancanza di un segnale indicante il limite di velocità massima non potrebbero in ogni caso mutare la sostanza dei fatti. Come ha ribadito il Consiglio di Stato, su tutte le strade d'ingresso al centro abitato della frazione di __________ è posto il cartello "inizio centro abitato". Tale segnale ha anche valore di limite di velocità di 50 km/h all'interno delle località giusta l'art. 131 cifra 4 del Regolamento di esecuzione del codice italiano della strada (risoluzione impugnata ad 6, pag. 4). Va pure rilevato che il ricorrente risiede a pochi chilometri dal confine e conosce perfettamente la zona in cui è stata rilevata l'infrazione. Egli non pretende nemmeno di ignorare la segnaletica stradale italiana.
5.2. In concreto, gli accertamenti di polizia attestano un superamento della velocità massima consentita di ben 46 km/h.
L'insorgente ha quindi gravemente compromesso la sicurezza della circolazione. Ne consegue che la revoca della sua licenza di condurre è inevitabile.
5.3. Tenuto segnatamente conto dell'entità dell'infrazione commessa e della gravità della colpa effettiva, la durata di un mese del provvedimento di revoca nei confronti di __________ risulta immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 2 e 3 Conv. europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 30 cpv. 4, 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.
Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a __________, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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