AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.433
Data decisione, Autorità: 06.02.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.433
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 ottobre 2002 di
__________, rappr. da __________,
contro
la risoluzione 8 ottobre 2002 (n. 4787) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno per le figlie __________ (1985), __________ (1987) e __________ (1990) a titolo di ricongiungimento famigliare;
viste le risposte:
11 novembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
20 novembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina dominicana __________ (1966) è madre di tre figlie, nate da una relazione con il connazionale __________: __________ (20 ottobre 1985), __________ (13 agosto 1987) e __________ (10 luglio 1990).
Nel 1992, la ricorrente ha soggiornato per alcuni mesi in Svizzera e poi in Italia, Paese nel quale essa ha pure risieduto nel 1993.
Il 3 marzo 1994, __________ è rientrata in Svizzera, dove il 1° giugno successivo si è sposata con il cittadino elvetico __________ (1944), ottenendo per questo motivo un permesso di dimora e, nel giugno 1999, un permesso di domicilio.
Il 13 gennaio 2001 __________ è deceduto.
B. a) Il 10 maggio 2002 un famigliare ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Consolato generale della Confederazione Svizzera a Santo Domingo, che __________, __________ e __________ potessero entrare nel nostro Paese per vivere presso la madre, allegando l'autorizzazione del padre per l'espatrio.
b) Con decisione 24 luglio 2002, l'autorità dipartimentale ha respinto le domande, rilevando che la madre non aveva mai indicato l'esistenza delle figlie e che il ricongiungimento famigliare con le stesse era tardivo e volto in realtà a offrire loro migliori condizioni di vita e un futuro più favorevole.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con giudizio 8 ottobre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo ha in primo luogo rilevato che l'accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera, non era applicabile nel caso concreto, nemmeno per analogia, in quanto la ricorrente è cittadina di uno Stato non facente parte del menzionato accordo e che non vi era pertanto alcuna disparità di trattamento.
L'Esecutivo cantonale ha in seguito ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento famigliare, perché il legame tra la madre e le figlie, due delle quali ormai prossime a entrare nel mondo del lavoro, non appariva intenso ed effettivamente vissuto a causa della durata pluriennale della separazione volontaria tra le stesse e della mancanza di informazioni fornite dall'insorgente sull'esistenza della prole.
Ha considerato inoltre che non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano state vissute fino a quel momento: __________, __________ e __________ erano nate e cresciute nella Repubblica Dominicana, dove avevano sempre vissuto presso i nonni materni e vivevano con altri stretti parenti, che le accudivano da quando la madre era partita per l'estero.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le tre figlie siano autorizzate ad entrare in Svizzera e poste al beneficio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare.
La ricorrente invoca la parità di trattamento a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, rilevando di essere vedova di un cittadino elvetico e di aver inoltrato una domanda per ottenere la naturalizzazione agevolata. Non permettendo il ricongiungimento famigliare in questi termini, soggiunge la ricorrente, si violerebbe il principio di uguaglianza protetto dall'art. 8 cpv. 2 Cost. La domanda non sarebbe pertanto abusiva.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana che regoli in modo specifico il soggiorno nel nostro Paese dei cittadini dominicani, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento famigliare.
Neanche la Convenzione 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) istituisce un diritto in tal senso (DTF 124 II 361, consid. 3b).
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi.
__________ è domiciliata in Svizzera dal giugno 1999 e le sue tre figlie avevano rispettivamente 16, 14 e 11 anni al momento del deposito della domanda di ricongiungimento famigliare. Conformemente alla norma menzionata, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di avere mantenuto con le figlie un legame vivo e intenso. Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Va in primo luogo rilevato che la ricorrente non è né cittadina elvetica né comunitaria. Essa non rientra pertanto tra i soggetti a cui si rivolge l'ALC. Di conseguenza, essa non beneficia di alcun diritto a essere trattata allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Per tale motivo, l'insorgente non può far valere sotto questo profilo la violazione del principio di uguaglianza. Ammettere il contrario significherebbe estendere indirettamente il campo di applicazione del trattato in questione a persone che, a dipendenza della loro nazionalità, ne sono manifestamente escluse.
L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto può essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro Paese, salvo che esistano validi motivi che hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo famigliare, essa è applicabile per analogia nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno diritto a essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese solo se è con questo che hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Neppure può essere ritenuto come determinante unicamente il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. È necessario per contro accertare presso quale genitore il figlio abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Tuttavia, anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro famigliare che non è né il padre né la madre, valgono per analogia i principi appena esposti (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c).
In concreto, la ricorrente non è stata costretta ad allontanarsi dai propri figli, ma ha scelto la via della separazione per costruirsi una nuova vita all'estero. Dopo un breve soggiorno irregolare nel nostro Paese nel 1992 e dopo aver risieduto in Italia lo stesso anno e in quello successivo, il 3 marzo 1994 essa è rientrata in Svizzera, dove si è sposata tre mesi più tardi stabilendovisi definitivamente, lasciando le sue tre figlie presso i nonni materni.
Nonostante che dalle nozze essa abbia beneficiato di un permesso di dimora annuale, con la possibilità di richiedere immediatamente il ricongiungimento famigliare, nemmeno con l'ottenimento di un permesso di domicilio nel giugno 1999 essa ha avviato le relative pratiche. Solo il 10 maggio 2002 l'insorgente ha chiesto che le figlie, allora dell'età di 16, 14 e 11 anni, entrassero in Svizzera, senza peraltro nemmeno documentare di aver mantenuto in qualche modo dei legami con le stesse.
Va poi rilevato che in questi 10 anni di separazione la ricorrente
ha sottaciuto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di aver le tre figlie di cui trattasi, limitandosi a indicare nella propria domanda di entrata in Svizzera del 3 febbraio 1994 di essere madre di tale __________, nata il 13 agosto 1987. In questo modo essa non ha rispettato l'obbligo sancito dagli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS, che hanno per scopo di permettere alle autorità di prendere in considerazione, sin dall'inizio, tutte le conseguenze che la concessione di un permesso di soggiorno potrebbe comportare sul sovrappopolamento di stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro (DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Orbene, se già il ricongiungimento famigliare sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS è fatto dipendere dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid. 3.), a maggior ragione si deve ammettere che in situazioni come quella appena illustrata, dove la ricorrente ha fornito all'autorità delle informazioni inesatte sottacendo l'esistenza di tre figlie, soltanto la presenza di circostanze del tutto particolari permette di soprassedere a simili comportamenti e giustifica la concessione del permesso richiesto.
Non permette quindi giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente il fatto che essa abbia nel frattempo richiesto di ottenere la naturalizzazione svizzera agevolata per se stessa.
Non sussistono nemmeno interessi familiari preponderanti che esigono una modifica delle relazioni esistenti e impongono a __________, __________ e __________ di trasferirsi in Svizzera presso la madre, unico legame che hanno nel nostro Paese. Da almeno otto anni l'insorgente è infatti assente in modo definitivo dalla Repubblica Dominicana e quando essa si è separata dalle figlie, queste ultime hanno vissuto presso i nonni materni, i quali continuano ad occuparsi di loro (ricorso ad 2, pag. 3). Il fatto che il padre delle stesse abbia dato il consenso all'espatrio è quindi irrilevante.
Inoltre __________, __________ e __________ sono nate e risiedono da sempre nella Repubblica Dominicana. È dunque là che hanno i loro legami sociali e culturali più stretti. Dato che nel loro Paese d'origine sono ancora presenti parenti che continuano ad occuparsi delle stesse, non appare dunque appropriato inserirle in un ambiente di cui non conoscono la lingua e in un sistema socioprofessionale totalmente diverso dal loro. In siffatte circostanze, non si vedono oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ ad avviare una pratica di ricongiungimento famigliare, se non, verosimilmente, la volontà che queste ultime beneficiassero di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana.
Va pure rilevato che l'alloggio di 2 locali e mezzo dell'insorgente non appare adeguato per ospitare le tre figlie (v. contratto di locazione, agli atti).
Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
5.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
5.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem).
5.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, madre e figlie vivono definitivamente separate almeno dal 1994. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera della prole della ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a __________ di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con le figlie finora.
Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora alle figlie della ricorrente, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 8 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 900.–, sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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