AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.442
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.442
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 4859) che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 3 settembre 2002 con cui il municipio di __________ richiede
all’insorgente la realizzazione di due posti auto o, in caso di impossibilità,
il versamento di due contributi sostitutivi pari a fr. 4'000.–;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso
del 1997 è entrato in vigore il nuovo PR di __________, che all'art. 45 cpv. 1
lett. b delle norme di attuazione (NAPR) sancisce l'obbligo di dotare di posteggi
tanto le nuove costruzioni, quanto le costruzioni esistenti che ne sono prive.
Per le
abitazioni, il fabbisogno minimo di posteggi è così stabilito:
"un posto
auto per ogni appartamento fino a 100 mq SUL o frazione superiore;"
Se
l'adempimento dell'obbligo non è esigibile in forma reale, il municipio preleva
un contributo sostitutivo pari al 25% del costo medio del posteggio compreso il
valore del terreno (art. 45 cpv. 2 NAPR).
B. L’insorgente
__________ è proprietario di una vecchia casa d'abitazione (part. n. __________
RFP), situata nell'abitato di __________. L'edificio dispone di una SUL
complessiva di 175 mq (stima) ed è privo di posteggi.
Non
essendo possibile realizzarne, il 3 settembre 2002 il municipio ha chiesto al ricorrente
un contributo sostitutivo di fr. 4'000.- per due posteggi mancanti.
C. Con
giudizio 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________, che chiedeva
di dimezzare il contributo, ritenendo che per i 175 mq della sua abitazione
potesse essergli imposto un solo posteggio.
Condividendo
l'interpretazione data dal municipio, il Governo ha in sostanza ritenuto che
l’art. 45 cpv. 1 NAPR esigesse un posteggio ogni 100 mq di SUL o frazione.
D. Avverso la
predetta risoluzione governativa il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando nuovamente la
riduzione del contributo sostitutivo a fr. 2’000.-.
L’insorgente
contesta l’interpretazione data dal municipio all’art. 45 cpv. 2 NAPR,
ribadendo che la norma, applicata in base al suo tenore letterale, gli
imporrebbe la realizzazione di un solo posteggio. Se il legislatore avesse
voluto dotare di un posteggio ogni SUL di 100 mq, argomenta, avrebbe
dovuto formulare diversamente l'articolo. Anche seguendo il ragionamento
del Consiglio di Stato, si potrebbe esigere al massimo un posteggio fino a 200
mq di SUL.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio sulla scorta di
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE), la
legittimazione dell’insorgente certa (art. 43 PAmm) e la tempestività
dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
-
La legge
deve essere in primo luogo applicata secondo il suo tenore letterale o
grammaticale. Decisivo è anzitutto il significato che emerge dalle singole
parole e dalla loro connessione. Se l'applicazione della legge secondo il testo
conduce ad un risultato ragionevole, l'interpretazione letterale è da preferire
a qualsiasi altra interpretazione. Se è chiaro ed univoco, il testo della legge
è determinante. (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 20; A. Scolari, Diritto amministrativo,
2a ed., n. 186). Da un testo chiaro è lecito scostarsi
solo ove questo travisi lo scopo e la portata della disposizione, non ne renda
il vero senso, produca effetti estranei agli intendimenti del legislatore o
urti il comune sentimento di giustizia (DTF 121 V 125 consid. 2c e rif.; 118 IB
187 consi. 5a; RDAT 1997 II n. 36 consid. 4).
Se invece
il tenore letterale della norma non è chiaro o porta a diverse conclusioni,
occorre ricercarne il vero significato mediante interpretazione. Questo può
essere dedotto dai materiali legislativi, dallo scopo della norma o dalla
sistematica della legge in cui è inserita (DTF 115 Ia 134 consid. 2b; A.
Scolari, op. cit., n. 186). c; RDAT 1999 II n. 21).
- 3.1.
Controverso, in concreto, è il numero di posteggi obbligatori prescritti
dall’art. 45 cpv.2 NAPR per l'abitazione del ricorrente. Oggetto di
contestazione è in particolare l'interpretazione della norma. Il ricorrente non
solleva altre contestazioni, riferibili all’assoggettamento degli edifici
esistenti all’obbligo, all'estensione della SUL della sua abitazione,
all'importo del contributo sostitutivo stabilito dal municipio per singolo
posteggio mancante od alla possibilità di realizzare in natura i posteggi
prescritti.
Per gli
edifici destinati all'abitazione, l'art. 45 cpv. 2 NAPR esige:
un posto auto
per ogni appartamento fino a mq 100 SUL o frazione superiore.
Lo scopo
della norma è chiaro ed incontestato. L’art. 45 cpv. 2 NAPR mira unicamente a
definire il numero minimo di posteggi occorrente per rapporto alla destinazione
degli edifici.
Se la
norma si fosse limitata a prescrivere un posto auto per ogni appartamento,
non vi sarebbero stati dubbi circa la sua applicazione. Ogni appartamento
avrebbe in effetti dovuto essere dotato di un posteggio indipendentemente dalla
sua estensione.
La norma
non si limita tuttavia a prescrivere un posto auto per ogni appartamento, ma è
completata da una precisazione riferita all’estensione degli appartamenti. Essa
impone infatti un posto auto per ogni appartamento fino a mq 100 SUL.
Interpretata secondo il suo tenore letterale, l'art. 45 cpv. 2 NAPR suscita
interrogativi. Non è invero dato di vedere per qual motivo soltanto gli
appartamenti con una SUL fino a 100 mq dovrebbero essere dotati di un
posteggio. Una simile interpretazione potrebbe semmai essere accreditata se la
norma definisse nel contempo anche il numero di posteggi prescritto per gli
appartamenti di maggior superficie. Mancando tuttavia qualsiasi indicazione in
tal senso, l'art. 45 cpv. 2 NAPR non può dunque significare che solo gli
appartamenti fino a 100 mq di SUL devono essere dotati di un posteggio.
L’alternativa
o frazione superiore, abbinata al limite fino a mq 100 SUL, non
aiuta certamente a risolvere la questione. Al contrario, la rende ancor più
complessa, moltiplicando gli interrogativi. Il termine frazione superiore,
riferito al valore di 100 mq, è già di per sé oscuro e finanche
contraddittorio, poiché una frazione di 100 mq non può ovviamente
superare il valore di 100 mq.
Il
termine va quindi semmai inteso nel senso di frazione di 100 mq, che,
aggiunta a tale valore, supera questo limite. In pratica, dovrebbero disporre
di un posto auto anche gli appartamenti che superano la SUL di 100 mq, ma non
raggiungono il limite di 200 mq. Ma se questo fosse il senso della
disposizione, come sostiene il ricorrente, non si capisce perché gli
appartamenti fino a 100 mq di SUL siano alternativamente contrapposti a quelli
fino a 200 mq, allorché entrambi devono comunque obbligatoriamente disporre di
un solo posteggio.
In
realtà, la norma è formulata in modo confuso, incoerente ed illogico. Non può
dunque essere applicata secondo il testo, ma deve essere interpretata.
3.2.
L'art. 45 cpv. 2 NAPR si ispira con ogni evidenza ad analoghe disposizioni di
altri ordinamenti edilizi comunali, che per gli edifici abitativi prescrivono
un posteggio ogni 100 mq di SUL o frazione, ritenuto un minimo di un posto auto
per appartamento (cfr. p. es. art. 75 NAPR Biasca, 41 NAPR Cadenazzo, 64 NAPR
Cavigliano, 54 NAPR Canobbio, 53 NAPR Cugnasco, 43 NAPR Giumaglio, 55 NAPR Cevio,
37 NAPR Mezzovico, 48 NAPR Losone, 65 NAPR Minusio, 36 NAPR Riva San Vitale, 58
NAPR Vezia). Nulla permette di ritenere che il legislatore comunale abbia
inteso scostarsi da tali disposizioni, adottando una soluzione diversa,
concepita in funzione delle particolari esigenze del comune di __________.
Dal
profilo sistematico, va invece rilevato che la norma è caratterizzata dalla
definizione di un valore unitario di SUL, stabilito in funzione del tipo di
destinazione, al quale viene fatto riferimento per determinare il numero di
posteggi obbligatori. Appare dunque plausibile che anche per gli edifici ad uso
abitativo il legislatore comunale abbia coerentemente inteso graduare il fabbisogno
di posteggi in funzione della SUL, assumendo quale unità di misura il valore di
100 mq.
Analoghe
considerazioni valgono dal profilo dell'interpretazione teleologica. Se lo
scopo della norma è quello di fissare un numero di posteggi commisurato al fabbisogno
indotto dall'utilizzazione degli edifici, ben si può in effetti ammettere che
il legislatore comunale abbia in realtà inteso imporre un posto auto ogni
100 mq di SUL e non ogni appartamento.
Ferme
queste premesse, l'interpretazione proposta dal municipio, che ha ravvisato
nella norma una prescrizione volta a sancire l'obbligo di dotare le abitazioni
di un posto auto ogni 100 mq di SUL o frazione, ritenuto un minimo di un
posteggio per appartamento, appare ragionevole e sostenibile. Quest'interpretazione
pone anzitutto l'art. 45 cpv. 2 NAPR in consonanza con le disposizioni dalle
quali incontestabilmente deriva. Esigendo almeno un posto auto per ogni
appartamento sino a 100 mq di SUL ed un ulteriore posteggio ogni 100 mq o
frazione oltre questo limite, il significato attribuito dal municipio alla
norma si conforma inoltre pienamente al criterio di proporzionalità lineare con
la SUL, adottato dall'art. 45 NAPR per definire il fabbisogno di posteggi
occorrenti per le altre utilizzazioni (uffici, negozi, laboratori ed esercizi
pubblici). Così intesa, la norma risponde infine compiutamente allo scopo della
legge, che è quello di imporre la realizzazione di un numero di posteggi
commisurato al numero di veicoli stazionanti, che è a sua volta determinato
dalla superficie effettivamente destinata ad una certa utilizzazione e non dal
numero di appartamenti.
Non può
invece essere accreditata, siccome insostenibile, la tesi del ricorrente, secondo
cui la norma si limiterebbe ad esigere soltanto un posteggio per ogni singolo
appartamento sino a 200 mq di SUL. Nessuna valida ragione, riconducibile al
testo, alle finalità od alla sistematica della norma in esame è in effetti atta
a suffragare una simile interpretazione. Avallandola, si giungerebbe peraltro a
conclusioni che il legislatore non può sicuramente aver voluto, poiché il
fabbisogno di posteggi delle abitazioni oltrepassanti questo limite non
potrebbe essere determinato.
3.3.
Ferme queste premesse, va quindi confermato il fabbisogno di due posteggi
ritenuto dal municipio in base alla SUL di 175 mq accertata. Di conseguenza, conforme
al diritto risulta l'imposizione di un contributo sostitutivo di fr. 4'000.-
per posteggi mancanti.
- In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto e la decisione
impugnata confermata. La tassa di giustizia è posta a carico dell’insorgente,
secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 45 NAPR di __________; 3, 18,
28, 43, 46, 60, 61 LPAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico
dell’insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster