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Numero d'incarto:
52.2002.469
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.469
Lugano
10 aprile
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 della
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 novembre 2002 (n. 5239) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 30 settembre 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera
estera, in materia di rifiuto di un permesso per confinanti CE/AELS alla
cittadina italiana __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 30 settembre 2002 l'UMOE ha respinto la domanda inoltrata il 7 agosto
precedente dalla __________, impresa generale di gessatura e pittura, volta a
ottenere un permesso per confinanti a favore della cittadina italiana
__________ per svolgere l'attività di ausiliaria;
che
l'autorità ha ritenuto che la datrice di lavoro non aveva dimostrato di avere
fatto il possibile per reclutare manodopera indigena;
che, in
particolare, l'UMOE ha rilevato che la ricorrente non aveva assunto alcuna
delle persone selezionate appositamente dall'Ufficio regionale di collocamento
(in seguito URC) proposte in alternativa ad __________;
che la
decisione è stata resa sulla base degli art. 10 ALC, 37 cpv. 1 OLCP, 9 LALPS,
4a e 34 Rast-CE/AELS;
che con
giudizio 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla __________, ribadendo
in sostanza gli argomenti addotti dall'UMOE;
che
contro la predetta pronunzia governativa la __________ insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il
rilascio di un permesso per confinanti in favore di __________;
che la
ricorrente sostiene di aver fatto tutto il possibile per reperire persone con
il profilo richiesto, in particolare offrendo lavoro alle persone segnalate
dall'URC, le quali non avrebbero però accettato l'offerta per diversi motivi:
chi non si era presentata, chi non era interessata al posto, o chi si era data
per malata;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'UMOE,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in diritto
che in
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS);
che
giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto;
che
l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio;
che lo
straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove
tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un
trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che il
ricorso è stato inoltrato dalla __________, datrice di lavoro di __________;
che il
datore di lavoro, non ha un diritto a ottenere il rilascio di un permesso di
lavoro per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2);
che
occorre pertanto esaminare se la persona da assumere possiede un diritto al
rilascio di un permesso per frontalieri sulla scorta del diritto federale o di
un trattato internazionale;
che
__________, essendo cittadina di uno Stato membro della CE (Italia), ha in linea
di principio diritto di ottenere un permesso di soggiorno CE/AELS per motivi di
lavoro in Svizzera in virtù dell'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione
delle persone (ALC; RS 0.142.112.681);
che un
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, censurante la
violazione dell'ALC, sarebbe pertanto ricevibile in applicazione dell'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG;
che
l'impugnativa è quindi ammissibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
se il permesso in oggetto possa essere rifiutato è una questione di merito;
che il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere per i motivi addotti in precedenza (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine;
che il
ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che
giusta l'art. 10 cpv. 2 prima frase ALC, le parti contraenti possono mantenere,
per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al
lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di
retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese
le persone prestatrici di servizi;
che
l'art. 38 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione
delle persone (OLCP; RS 142.203) precisa che le norme dell'ALC relative alla
priorità dei lavoratori indigeni e ai controlli delle condizioni salariali e
lavorative si applicano solo durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore
dell'OLCP;
che, in
virtù dell'obbligo di collaborare, il datore di lavoro deve dimostrare
all'autorità di aver fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato
del lavoro interno e di non avervi trovato lavoratori che rispondano al profilo
richiesto (cfr. art. 7 OLS);
che, in
questo senso, le domande non vanno più rifiutate sulla sola base di un esame
generale della situazione economica e del mercato del lavoro (ad esempio con
riferimento al numero delle persone in cerca di lavoro nel cantone o nel ramo),
indipendentemente dal caso concreto (v. n. 4.4.1. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione
graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:
Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio
federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP);
che
l'UMOE può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri
uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di
categoria sulle condizioni relative al mercato del lavoro (art. 12
Rast-CE/AELS);
che nel
caso concreto occorre verificare se la __________ ha fatto il possibile per
reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno senza trovare
lavoratrici che rispondono al profilo richiesto;
che il 13
maggio 2002 la __________ ha collaborato con l'URC, segnalandogli di essere
alla ricerca di un'ausiliaria (aiuto per facili lavori d'ufficio, pulizia
uffici, rispondere ai telefoni e recarsi in posta);
che il 6
settembre 2002 l'UMOE ha invitato l'URC a proporre alla __________ le persone
iscritte alla disoccupazione idonee per il posto di ausiliaria e ad allestire
un rapporto che precisi i nominativi dei candidati, l'esito delle offerte e le
eventuali motivazioni della mancata offerta di personale;
che a
mente dell'UMOE, l'URC avrebbe proposto 33 persone idonee ad occupare il posto
vacante di ausiliaria, sistematicamente scartate dall'insorgente (v. risposta
UMOE al ricorso);
che l'URC
ha segnalato all'UMOE quanto segue:
"Dopo aver
inviato a più riprese personale ritenuto idoneo al profilo richiesto, non siamo
riusciti a trovare una soluzione con il DL. Quest'ultimo ha dimostrato poca
volontà a collaborare con il nostro ufficio. In considerazione del fatto che il
nostro ufficio dispone di personale in grado di poter ricoprire l'attività
richiesta dal DL e alla luce dei fatti inerenti la mancata presa di posizione
alle nostre assegnazioni, non siamo in grado di poter preavvisare in forma
positiva il rilascio del suddetto permesso"
(v. rapporto URC
all'UMOE del 26 settembre 2002);
che la
datrice di lavoro contesta di non aver fatto il possibile per reclutare la manodopera
sul mercato del lavoro interno, sostenendo che le persone proposte dall'URC non
si sono presentate o non erano interessate al posto offerto;
che agli
atti sono documentate soltanto cinque candidature con esito negativo (v.
formulari concernenti __________ -, __________ -,
__________ -, __________ -, __________ -__________), mentre
nulla è dato sapere sulle altre offerte segnalate dall'URC;
che
queste cinque candidature non sono in ogni caso rappresentative per ritenere
con certezza che la mancata assunzione di tutta la manodopera proposta
dall'URC, ritenuta idonea al profilo richiesto, sia dovuta alla mancanza di
collaborazione da parte della datrice di lavoro;
che
giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in
cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che,
verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti
rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso,
segnatamente previa completazione degli accertamenti necessari, al fine di
determinare con esattezza i motivi della mancata assunzione da parte della
ricorrente del personale propostole dall'URC;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo
Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente un'indennità per
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10 ALC; 38 OLCP; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 5
novembre 2002 (n. 5239) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono
rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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