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Numero d'incarto:
52.2002.481
Data decisione, Autorità:
21.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.481
Lugano
21 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2002 di
contro
la risoluzione 12 novembre 2002 del Consiglio di
Stato (n. 5420), che statuisce sull'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso le decisioni 18 giugno 2002 dell’Ufficio del veterinario cantonale in
materia di protezione di animali da reddito (n. 606) ed in materia di sanità animale
e traffico di animali (n. 608);
viste le risposte:
-
10 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
16 dicembre 2002 del
Dipartimento sanità e socialità Ufficio del veterinario cantonale;
-
16 dicembre 2002 del
Dipartimento finanze e economia Ufficio edilizia rurale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i
ricorrenti __________ e __________ sono proprietari di un’azienda agricola
d’ingrasso di bovini, situata nel comune di __________;
che, dopo
una visita di controllo presso l’azienda, il 18 giugno 2002 l’Ufficio del veterinario
cantonale ha ordinato ai ricorrenti:
-
di
allungare le poste dei box di riposo ad almeno 220 cm, di aumentare lo spazio
alla mangiatoia per singolo animale e di sistemare il terreno sul quale vengono
custoditi gli animali, al fine di permettere un veloce assorbimento delle
piogge e evitare che il bestiame fosse costretto a stazionare nel fango; decisione
(n. 606) resa in applicazione della legislazione in materia di protezione degli
animali;
-
di
adottare alcune misure in materia di sanità animale e traffico di animali;
decisione (n. 608) resa in applicazione della legislazione federale e cantonale
in materia di epizoozie;
che con
un unico ricorso __________ e __________ hanno impugnato entrambe le decisioni
davanti al Consiglio di Stato;
che il 12
novembre 2002 il Governo ha respinto il gravame nella misura in cui era
riferito alla decisione sulla protezione degli animali da reddito,
trasmettendolo al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) per
competenza nella misura in cui aveva per oggetto l'altra decisione;
che
contro la predetta risoluzione governativa __________ e __________ si aggravano
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di non essere ritenuti
responsabili del mal funzionamento della stalla;
che i
ricorrenti sostengono in pratica che la situazione che ha motivato l'ordine di
adeguamento della stalla è rimasta immutata dal collaudo, avvenuto il 22 aprile
1999; non contestano comunque d’aver accorciato a due riprese la lunghezza dei
box e le dimensioni delle mangiatoie; non negano inoltre che il piazzale di
stazionamento del bestiame sia soggetto alla formazione di fango in caso di
piogge continue;
che il
Consiglio di Stato, l’Ufficio del veterinario cantonale e la Sezione delle
bonifiche fondiarie e del catasto hanno postulato la reiezione del gravame con
argomentazioni che, se del caso, verranno discusse in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 8 cpv. 2
della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali
(LCPDA);
che la
legittimazione dei ricorrenti è certa (43 Pamm);
che il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il
giudizio governativo impugnato è controverso unicamente nella misura in cui
conferma l'ordine di adeguare le condizioni di stabulazione degli animali
impartito loro dall'Ufficio del veterinario cantonale; i ricorrenti non
contestano la trasmissione al DSS dell'impugnativa in quanto riferita alle
misure da adottare giusta gli art. 23 cpv. 1 della Legge cantonale sulle
epizoozie e 1 cpv. 1 del relativo regolamento di applicazione;
che la
competenza del veterinario cantonale in materia di protezione degli animali è
data dall’art. 3 LCPDA;
che gli
ordini in materia di protezione degli animali si configurano come provvedimenti
volti a ristabilire una situazione conforme al diritto;
che per i
combinati disposti dell'Allegato 1 dell’Ordinanza federale sulla protezione
degli animali (OPAn) e dell'Allegato 9 delle direttive emanate il 16 settembre
1997 dall’Ufficio federale di veterinaria (“Oneri relativi
all’autorizzazione di separazioni nei box di riposo per bovini”), la
lunghezza minima dei box contrapposti deve essere di 220 cm;
che i
ricorrenti hanno ammesso d’aver modificato a due riprese la lunghezza dei box
rispetto al progetto approvato per la ristrutturazione della stalla, per modo
che l’ordine del veterinario cantonale di allungarli ad almeno 220 cm deve
essere confermato;
che, sia
in applicazione dell’art. 2 OPAn, sia in applicazione delle direttive sulle dimensioni
per i sistemi di stabulazione (emanate dalla Stazione federale di ricerche in
economia e tecnologia agricola nel gennaio 1999), le dimensioni attuali delle
mangiatoie (61 cm) non sono sufficientemente ampie per i bovini allevati dai
ricorrenti, cosicché deve essere confermato l'ordine del veterinario cantonale
di ampliarle, in conformità della legislazione vigente;
che
invano pretendono i ricorrenti che non sarebbe loro imponibile di modificare e
allargare l’accesso alle mangiatoie siccome lo spazio per accedere alle stesse
sarebbe rimasto immutato dal collaudo dell’opera nell’aprile 1999; al riguardo,
basta rilevare che in quell’occasione gli stessi ricorrenti e la direzione
lavori si sono impegnati a controllare e regolare gli attacchi catturanti e le
separazioni delle poste;
che di
conseguenza i ricorrenti dovranno provvedere a rendere più agibili le mangiatoie
agli animali, conformemente a quanto deciso dall’Ufficio del veterinario cantonale;
che
l’art. 5 OPAn prevede che "i parchi e i loro suoli devono essere
configurati in modo che non sia pregiudicata la salute degli animali";
che i
ricorrenti non contestano che il piazzale sul quale vengono custoditi gli
animali è malsano dal momento che la sua conformazione non permette un regolare
drenaggio dell’acqua piovana, favorendo la formazione di fango;
che già
al momento del collaudo della stalla gli stessi ricorrenti si erano assunti
l’onere di “verificare il problema delle pendenze del piazzale di svago e
foraggiamento e decidere la soluzione”;
che
pertanto anche tale ordine di ripristino deve essere confermato, assegnando ai
ricorrenti un nuovo termine per provvedervi;
che
in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto;
che
la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza
(art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti la LPDA; la OPAn; la LCPDA; il RLCPDA; la LFE;
la Legge cantonale sulle epizoozie; il Regolamento di applicazione della Legge
cantonale sulle epizoozie; gli art. 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso è respinto.
§ Il termine per
l’esecuzione dei lavori ordinati dall’Ufficio del veterinario cantonale il 18
giugno 2002 è fissato al 30 settembre 2003.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico
degli insorgenti, in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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