AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.487
Data decisione, Autorità: 30.01.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.487
Lugano 30 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 dicembre 2002 delle ditte
__________, __________, entrambe patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 20 novembre 2002 con cui il Consorzio depurazione acque _______ e dintorni ha deliberato al consorzio __________, __________, __________ e __________ le opere da capomastro relative alla vasca d’emergenza per l’ottimizzazione e l’ampliamento dell’impianto depurazione acque di _______;
viste le risposte:
10 dicembre 2002 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;
17 dicembre 2002 del Consorzio depurazione acque _______;
2 gennaio 2003 del consorzio __________, __________, __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 gennaio 2002 il Consorzio depurazione acque _______ e dintorni (CDAM) ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per l’aggiudicazione delle opere da capomastro relative alla vasca d’emergenza prevista nel quadro dell’ottimizzazione e dell’ampliamento dell’impianto depurazione acque (IDA) di _______ (FU n. __________ pag. __________).
Il bando di concorso stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d’aggiudicazione e fattori di ponderazione:
prezzo 50%
qualità d’organizzazione 30%
termini di realizzazione 20%
Ribaditi questi parametri (pos. R 193.100), il capitolato d’appalto (modulo descrittivo) precisava che i concorrenti avrebbero dovuto allegare i seguenti documenti (pos. R 193.110):
· aspetto economico
· qualità d’organizzazione
almeno 3 referenze dell’impresa comprendenti un elenco di opere pubbliche già eseguite o in esecuzione analoghe all’oggetto in concorso, (indicando) il responsabile dell’impresa (nominativo), il committente, l’importo della commessa e l’anno dell’esecuzione;
certificato d’assicurazione della SUVA che certifichi la classe, il grado di rischio ed il tasso di premio netto in vigore;
· termini di realizzazione
B. In tempo utile sono pervenute alla stazione appaltante le seguenti offerte:
· Consorzio __________ / __________ /
__________ / __________ fr. 928'009.65
· Consorzio __________ / __________ fr. 947'306.35
· __________ fr. 1'141'830.20
Scartata l’offerta della __________, che aveva partecipato in ritardo al sopralluogo tecnico obbligatorio, il consulente del CDAM ha allestito la seguente griglia di valutazione:
a. prezzo
nota 6 : offerta più bassa (Pmin)
nota 4 : 120% Pmin
ambito per la valutazione 120%
nel caso in cui in quest’ambito vi fossero 3 o meno offerte la nota 4 è assegnata all’offerta più alta con interpolazione lineare proporzionale al prezzo
b. qualità d’organizzazione
Questo criterio è stato anzitutto suddiviso in due sottocriteri, con i seguenti fattori di ponderazione:
esperienza dell’impresa (80%)
prevenzione infortuni (20%)
In relazione al sottocriterio dell’esperienza dell'impresa, il consulente ha deciso di assegnare 6 punti al concorrente che avesse fornito un elenco di 3 opere pubbliche (A,B,C), eseguite o in corso, analoghe a quelle in oggetto, con i nomi dei responsabili (1), i committenti (2), gli importi delle commesse (3) e l’anno d’esecuzione (4).
Le note sono state graduate secondo il seguente schema:
A 3.2
A + a1 3.4
A + a1 + a2 3.6
A + a1 + a2 + a3 3.8
A + a1 + a2 + a3 + a4 4.0
A + a1 + a2 + a3 + a4 + B 4.2
A + a1 + a2 + a3 + a4 + B + b1 + .... 4.4
..... omissis ....
A + a1 +…+ B + b1 + …+ C + c1 + c2 + ... 6.0
Per il sottocriterio della prevenzione degli infortuni il consulente ha invece stabilito la seguente scala delle note:
· nota 4: tasso del 5.18 % dei premi pagati dall’impresa all’AIP
· nota 6: tasso più basso
· altre note: interpolate in proporzione lineare
c. termini di realizzazione
· nota 6: minor tempo dimostrato
· nota 1: doppio del minor tempo dimostrato
· altre note: interpolate linearmente
In base alla suddetta griglia, il committente ha attribuito alle offerte le seguenti note:
(A) Prezzo
concorrente
prezzo (- IVA)
%
nota
Consorzio ________
fr. 862'462.50
100.00
6.00
Consorzio ________
fr. 876'348.20
101.61
4.00
(B) Qualità d’organizzazione
(B1) Esperienza dell’impresa
Consorzio
__________ (25%) __________ (25%) __________ (25%) __________ (25%)
3.2 + 0.2 x 3 = 3.8 x 0.25 = 0.95 3.2 + 0.2 x 3 = 4.6 x 0.25 = 1.15 3.2 + 0.2 x 3 = 5.4 x 0.25 = 1.35 3.2 + 0.2 x 3 = 4.6 x 0.25 = 1.15
Totale
= 4.60
Consorzio
__________ (55%) __________ (45%)
3.2 + 0.2 x 3 = 3.8 x 0.55 = 2.09 3.2 + 0.2 x 11 = 5.4 x 0.45 = 2.43
Totale
= 4.52
(B2) Prevenzione infortuni
Consorzio __________
premio
nota
__________ (25%) __________ (25%) __________ (25%) __________ (25%)
8.17 6.79 6.21 3.91
x 0.25 = 2.0425 x 0.25 = 1.6975 x 0.25 = 1.5525 x 0.25 = 0.9775
totale
= 6.270
6.00 - (6.27 - 2.53) : : 1.325 = 3.177
Consorzio __________
__________ (55%) __________ (45%)
6.79 2.53
x 0.55 = 3.7345 x 0.45 = 1.1385
totale
= 4.870
6.00 - (4.87 - 2.53) : : 1.325 = 4.234
nota 6: premio 2.53 (__________)
nota 4: premio 5.18
Δ ( 6 - 4 ) : 2.65
1 punto: 2.65 : 2 = 1.325
(C) Termini di realizzazione
Concorrente
mesi
Nota
calcolo
Consorzio _________
7
6.000
Consorzio _________
8
5.143
6.00 x (14 - 8) : (14 - 7)
Dalle predette valutazioni parziali, è scaturita la seguente graduatoria:
criteri sotto criteri ponderazioni
Consorzio
Consorzio
Sotto criteri
Criteri
sotto criteri
criteri
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
A
50
6.000
300.0
4.000
200.0
B1
80
4.60
368.0
4.52
361.0
B2
20
3.18
63.6
4.23
84.6
B
100
30
431.6
129.5
445.6
133.7
C
20
6.000
120.0
5.143
102.9
Totale
1°
549.5
2°
436.6
Fondandosi su questa classifica, il 28 giugno 2002 la delegazione del CDAM ha aggiudicato la commessa al consorzio __________.
C. Con sentenza 11 ottobre 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta decisione di aggiudicazione, accogliendo l'impugnativa contro di essa interposta dal consorzio __________.
Questo tribunale ha anzitutto ritenuto che il metodo di valutazione del prezzo applicato dal CDAM non potesse essere avallato, sia perché non preannunciato dal bando di concorso, sia perché lesivo del principio di proporzionalità (consid. 4.2. in fine). Procedendo nell'esame del ricorso, esso ha poi constatato che anche applicando il metodo di valutazione più favorevole al consorzio ricorrente la graduatoria rimaneva immutata (consid. 5.1.). Al fine di stabilire se la controversa delibera potesse comunque essere confermata, ha quindi esaminato le ulteriori contestazioni sollevate dal ricorrente con riferimento all'applicazione degli altri criteri d'aggiudicazione (consid. 5.2). Respinte le obiezioni sollevate in relazione alla mancata valutazione del certificato di qualità ISO (consid. 5.2.1.), degli incidenti sul lavoro (consid. 5.2.2.) e dei termini di realizzazione (consid. 5.2.3.), ha invece accolto le censure sollevate per rapporto alla valutazione del sottocriterio B1, relativo all'esperienza dell'impresa, e del sottocriterio B2, concernente la prevenzione degli infortuni (consid. 5.2.4.), ritenendo insostenibile che il primo fosse apprezzato soltanto dal profilo della completezza formale delle referenze e che gli fosse attribuito un peso specifico (80%) quattro volte superiore a quello assegnato al secondo (20%). Considerato semmai più adeguato il rapporto inverso, questo tribunale ha constatato che ciò avrebbe comportato il sovvertimento della graduatoria. Ne ha quindi dedotto che l'aggiudicazione non potesse essere confermata (consid. 5.3.). Non essendo date le premesse per decidere nel merito, gli atti sono stati rinviati al CDAM per nuova decisione, lasciando inevase le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento al fatto che alcune delle opere messe a concorso sarebbero già state eseguite.
D. Con decisione 20 novembre 2002 il CDAM ha nuovamente deliberato al consorzio __________ i lavori messi a concorso, valutando le offerte come segue:
criteri sotto criteri ponderazioni
sotto criteri
Criteri
sotto criteri
criteri
nota
punti
nota
Punti
nota
punti
nota
punti
A
50
6.00
300.00
5.904
295.20
B1
50
6.00
300.0
6.00
300.0
B2
50
3.18
159.0
4.23
211.5
B
100
30
459.0
4.59
137.70
511.5
153.45
C
20
6.00
120.00
5.143
102.90
Totale
1°
557.70
2°
551.55
In sostanza, il committente ha fatto propri i metodi di valutazione ritenuti da questo tribunale nel giudizio succitato in relazione ai criteri d'aggiudicazione concernenti il prezzo (A) ed ai termini di realizzazione (C). In merito al criterio riferito alla qualità d'organizzazione (B), il CDAM ha anzitutto ritenuto che i sottocriteri concernenti l'esperienza (B1) e la sicurezza (B2) fossero da considerare equivalenti. Valutate le referenze addotte, esso ha poi attribuito la stessa nota (6.00) ad entrambi i concorrenti, considerandoli ugualmente esperti. Per quanto attiene al sottocriterio della sicurezza, il committente ha ripreso la precedente valutazione, confermata da questo tribunale.
E. Contro la predetta decisione di aggiudicazione, il consorzio __________ insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al CDAM per nuova decisione.
L'insorgente rimprovera anzitutto al committente di essersi scostato dalle considerazioni espresse da questo tribunale nel giudizio di rinvio.
Per quanto riguarda il criterio d'aggiudicazione relativo al prezzo (A), il consorzio ricorrente ripropone poi le censure sollevate nel precedente ricorso, con riferimento al fatto che alcuni dei lavori messi a concorso sarebbero già stati eseguiti dal consorzio __________. Chiede quindi di verificare se il prezzo dell'offerta presentata da questo concorrente "non sia stato abbassato". In quest'ordine di idee, aggiunge che alcune delle opere eseguite dalla __________ non sono inserite nel capitolato relativo al presente concorso, mentre sarebbero invece state inserite nel capitolato relativo al concorso che questa ditta ha vinto in precedenza.
A proposito del criterio d'aggiudicazione concernente la qualità d'organizzazione (B), il consorzio __________ rimprovera al CDAM di aver considerato equipollenti (50 - 50%) i sottoscriteri d'aggiudicazione riferiti all'esperienza (B1) ed alla sicurezza (B2), disattendendo la suddivisione (80 - 20%), risultante dal considerando 5.2.4. del giudizio di rinvio del Tribunale cantonale amministrativo. La valutazione del sottocriterio B1 sarebbe inoltre immotivata. Non terrebbe infine conto degli incidenti occorsi alla ditta __________ sul cantiere dell'IDA di _______ e della revoca della commessa affidatale dallo Stato per la ristrutturazione del Penitenziario cantonale.
La valutazione del criterio d'aggiudicazione concernente i termini di realizzazione (C) non è invece contestata. Una riserva viene comunque fatta per quanto attiene ai lavori già eseguiti.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il CDAM, contestando succintamente le tesi dell'insorgente.
Ad identica conclusione perviene il consorzio __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
L'ULSA non formula particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 2 CIAP e 4 DLACIAP. In quanto partecipante al concorso, il consorzio __________ è legittimato a ricorrere. L'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le numerose ed in parte generiche prove di cui l’insorgente sollecita l’assunzione (perizia, testi, interrogatorio formale, sopralluogo, ispezione UR) non appaiono invero suscettibili di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Come già esposto nel precedente giudizio, la natura stessa della procedura di concorso impone al tribunale di fondarsi esclusivamente sugli atti di gara, ossia sulle offerte inoltrate dai concorrenti sulla base del capitolato ed elaborate dal committente. Perizie e testimonianze possono essere ammesse soltanto in circostanze particolari, che qui non ricorrono, ove risulti necessario chiarire questioni che non possono essere eluse ai fini di una corretta valutazione della documentazione del concorso. In quest’ordine di idee, va quindi respinta la richiesta del ricorrente di richiamare dal Ministero pubblico gli atti di procedimenti penali aperti a carico di responsabili delle ditte __________ e __________ in seguito ad incidenti sul lavoro. La valutazione del sottocriterio prevenzione infortuni deve fondarsi esclusivamente sul tasso applicato dall'assicurazione infortuni professionali per calcolare i premi, come indicato dal capitolato d'appalto. Ammettere il contrario, significherebbe introdurre parametri di giudizio che non sono stati preventivamente annunciati. Parimenti, non si giustifica l'esperimento di un sopralluogo. Le offerte vanno esaminate in base al capitolato. Per lo stesso motivo, non occorre nemmeno ordinare una perizia sulle eventuali divergenze tra le opere messe a concorso e quelle che devono essere effettivamente realizzate.
L'esigenza di fissare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di questi parametri viene infatti, se non esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo schemi elaborati a posteriori al fine di giustificare una determinata scelta.
In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c; STA 20 ottobre 2002 in eadem re).
2.2. Nell’evenienza concreta, il bando di concorso ha fissato chiaramente i criteri d’aggiudicazione ed il relativo fattore di ponderazione. Il capitolato d'appalto ha inoltre suddiviso il criterio qualità d’organizzazione (B) in due aspetti, riguardanti l’espe-rienza dell’impresa, rispettivamente la prevenzione degli infortuni, in ordine ai quali ha chiesto ai concorrenti di indicare "almeno tre referenze dell’impresa comprendenti un elenco di opere pubbliche già eseguite o in esecuzione, analoghe all’oggetto in concorso", rispettivamente di produrre il "certificato d’assicurazione della SUVA", attestante "la classe, il grado di rischio ed il tasso di premio netto in vigore". Il bando di concorso ed il capitolato d’appalto non precisavano né l'importanza attribuita a questi due aspetti, né il metodo, che sarebbe stato applicato per valutare le offerte dal profilo dei criteri d’aggiudicazione e dei fattori di ponderazione prestabiliti.
Valutate le offerte secondo le modalità illustrate in narrativa, il 28 giugno 2002 il CDAM ha deliberato i lavori al consorzio __________.
Su ricorso del consorzio __________, con sentenza 11 ottobre 2002, questo tribunale ha ritenuto che i metodi di valutazione delle offerte applicati dal committente non potessero essere condivisi. Ha quindi annullato l'aggiudicazione, rinviando gli atti al CDAM per nuova decisione. Riesaminate le offerte rimaste in gara alla luce delle considerazioni esposte in quel giudizio, il committente è giunto nuovamente alla conclusione di aggiudicare la commessa al consorzio __________. Riprese le considerazioni sviluppate in relazione ai criteri del prezzo (A) e dei termini di realizzazione (C), rispettivamente al sottocriterio della sicurezza (B2), il CDAM si è in sostanza limitato ad esaminare le offerte dal profilo del sottocriterio dell'esperienza (B1), valutando nel merito le referenze addotte dai concorrenti ed attribuendo a questo sottocriterio lo stesso peso che ha assegnato al sottocriterio della sicurezza. Il consorzio __________ ha impugnato anche questa decisione, contestando la nuova valutazione delle offerte anche dal profilo del prezzo e degli altri criteri d'aggiudicazione. Ai fini del giudizio, questo tribunale non può pertanto prescindere da una verifica generale di tutti gli aspetti della nuova decisione.
Il ricorrente non contesta di per sé il metodo applicato dal committente per valutare le offerte dal profilo del prezzo. A ragione, poiché il metodo applicato è quello a lui più favorevole. Il consorzio __________ contesta tuttavia il prezzo esposto dall'offerta del consorzio concorrente, asserendo che alcune delle opere messe a concorso sarebbero già state eseguite, per cui non corrisponderebbe a quello effettivo. La censura va disattesa.
Anzitutto, perché l'eventuale discrepanza tra le opere messe a concorso e quelle da eseguire effettivamente avrebbe dovuto essere rilevata impugnando gli atti di gara. Disattende invero il principio della buona fede sollevare soltanto in sede di ricorso contro l'aggiudicazione contestazioni che avrebbero potuto essere proposte insorgendo contro il bando (cfr. in tal senso art. 36 cpv. 3 LCPubb). In secondo luogo, perché determinante ai fini della valutazione delle offerte è esclusivamente la prestazione richiesta dal capitolato e non quella che sarà effettivamente realizzata. Da ultimo, perché l'eventuale, parziale esecuzione da parte del consorzio __________ di opere contemplate dal capitolato d'appalto non ingenera comunque alcuna discriminazione fra i concorrenti. Le opere eventualmente realizzate nel frattempo sussistono infatti tanto per l'uno, quanto per l'altro concorrente.
Il ricorrente dichiara in sostanza di accettare la valutazione delle offerte operata dal CDAM in base al criterio dei termini di realizzazione (C), che questo tribunale ha già verificato nell’ambito del precedente giudizio. Esso prospetta tuttavia una riserva nel caso in cui il vantaggio riconosciuto al consorzio __________ in quest'ambito fosse da ricondurre ad opere previste dal capitolato, che sarebbero nel frattempo state eseguite. Anche questa riserva va disattesa, poiché comunque dell’eventuale esecuzione anticipata di determinate opere beneficerebbero tanto il consorzio resistente, quanto il ricorrente.
Il criterio d'aggiudicazione concernente la qualità d'organizzazione (B), al quale è attribuito un fattore di ponderazione del 30%, è suddiviso dal bando in due aspetti (esperienza e sicurezza), che in sede di aggiudicazione il CDAM ha considerato alla stregua di sottocriteri (B1 e B2) equipollenti.
5.1. Per quanto attiene al sottocriterio della sicurezza (B2), la nuova decisione riprende in sostanza la valutazione confermata da questo tribunale nel precedente giudizio. Pur non contestandola apertamente, il ricorrente sostiene che la sua offerta presenterebbe comunque misure di sicurezza superiori a quelle previste dall'offerta del consorzio __________. L'obiezione non può essere presa in considerazione, poiché gli atti di gara stabilivano chiaramente che la sicurezza sarebbe stata valutata in base al certificato d’assicurazione della SUVA attestante la classe, il grado di rischio ed il tasso di premio netto applicato ai concorrenti per gli infortuni professionali. Introdurre altri elementi di valutazione significherebbe scostarsi dalle regole del concorso prestabilite. Il ricorrente contesta inoltre il punteggio assegnato alla sua offerta in base al sottocriterio qui in discussione. Queste contestazioni saranno evase nell'ambito dell'esame del fattore di ponderazione (50%), che il committente ha attribuito ai due aspetti del criterio qualità d'organizzazione (B).
5.2. Confermata la valutazione del sottocriterio concernente la sicurezza, occorre verificare la bontà della valutazione delle offerte operata dal committente in relazione al sottocriterio dell'esperienza (B1). A tal proposito, va ricordato che, trattandosi di una valutazione rimessa all'apprezzamento del committente, questo tribunale può controllarne le deduzioni soltanto nei limiti della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). Esso deve quindi evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello del committente, limitandosi a verificare che le conclusioni alle quali è pervenuto siano sostenibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2 d).
Ferma questa premessa, va rilevato che il CDAM ha attribuito la nota massima ad entrambe le offerte, giudicando equivalenti le referenze addotte, in considerazione del buon lavoro svolto sul cantiere da tutte le ditte che compongono i consorzi in lite.
Il consorzio ricorrente eccepisce anzitutto la sufficienza della motivazione addotta dal committente per giustificare questa deduzione. La censura è infondata. Anche se stringata, la motivazione è sufficiente, perché permette a chiunque di rendersi conto delle ragioni che hanno indotto il committente a considerare i concorrenti ugualmente referenziati. Non può pertanto aver impedito al ricorrente di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa (Borghi Corti, op. cit., ad art. 26 PAmm n. 2).
Il consorzio __________ ha addotto quali referenze le seguenti opere:
__________ (25%)
ampliamento IDA / CDAM, lotto 4, 2001, fr. 2'000'000.-
opere complementari IDA /CDAM, 2001, fr. 172'000.-
risanamento canalizzazioni __________, 2001, fr. 350'000.-
__________ (25%)
ampliamento IDA / CDAM, lotto 1, 1999, fr. 2'200'000.-
ampliamento IDA / CDAM, lotto 3, 2000, fr. 2’'700'000.-
centro sportivo __________, 2001, fr. 5'000'000.-
__________ (25%)
ampliamento IDA / CDAM, lotto 4, 2001, fr. 2'000'000.-
risanamento canalizzazioni __________, 2001, fr. 280'000.-
canalizzazioni __________, 2001, fr. 150'000.-
__________ (25%)
ampliamento IDA / CDAM, lotto 2, 2000, fr. 1'150'000.-
ampliamento IDA / CDAM, lotto 3, 2000, fr. 2'700'000.-
ampliamento IDA / CDAM, lotto 4, 2001, fr. 2'200'000.-
Il ricorrente ha invece allegato le seguenti referenze:
__________ (55%)
ampliamento IDA / CDAM, 2001, fr. 1'240'000.-
canalizzazioni __________, 1994, fr. 115'000.-
canalizzazioni __________, 1996, fr. 155'000.-
canalizzazioni __________, 1997, fr. 70'000.-
canalizzazioni __________, 1996, fr. 85'000.-
canalizzazioni __________, 1996, fr. 60'000.-
canalizzazioni __________, 1998, fr. 240'000.-
canalizzazioni __________, 1999, fr. 350'000.-
canalizzazioni __________, 2000, fr. 150'000.-
canalizzazioni consortili __________, 2000, fr. 300'000.-
condotta alta tensione interrata, __________, 2001, fr. 470'000.-
impianti sotterranei, __________, __________, 1989 – 2002, fr. 10'000'000.-
canalizzazioni __________, 1996, fr. 85'000.-
canalizzazioni __________, 1994, fr. 70'000.-
canalizzazioni __________, 1994, fr. 105'000.-
cabalette autostrada, __________, 1994, fr. 85'000.-
canalizzazioni __________, 1999, fr. 350'000.-
canalizzazioni __________, 1999, fr. 95'000.-
__________ (45%)
IDA __________, 1972, fr. 1'500'000.-
IDA __________, 1974, fr. 4'500'000.-
IDA __________, 1982, fr. 1'500'000.-
IDA __________, 1983, fr. 1'800'000.-
canalizzazioni per CDAM, 1974, fr. 4'500'000.-
allargamento stradale e canalizzazioni via __________, 1998, fr. 5'150'000.-
strada e canalizzazioni, __________, 1999, fr. 500'000.-
canalizzazioni __________, 1999, fr. 900'000.-
rifacimento canalizzazioni, __________, 1999, fr. 800'000.-
canalizzazioni __________, 2000, fr. 200'000.-
potenziamento acquedotto __________, 1999, fr. 400'000.-
canalizzazioni __________, 2001, fr. 180'000.-
palazzo __________ con 6 piani interrati in falda, 1994, fr. 16'000'000.-
palazzo __________, 1997, fr. 4'500'000.-
ristrutturazione albergo __________, 1998, fr. 6'000'000.-
chiesa a __________, 1999, fr. 2'000'000.-
Le referenze addotte dal consorzio __________ sono caratterizzate dalle opere recentemente eseguite per importi analoghi all’offerta in discussione, nell’ambito dei lavori di ampliamento e di ottimizzazione dell’impianto del CDAM qui in esame. Tutte le ditte che compongono pariteticamente il consorzio hanno eseguito uno o più dei lotti in cui tali lavori sono stati suddivisi.
Le referenze indicate dal consorzio ricorrente sono invece connotate dal lavoro recentemente eseguito dalla __________ sull’IDA del CDAM e dal lungo elenco di lavori di canalizzazione, di minore importanza, realizzati dalla stessa ditta (maggioritaria in seno al consorzio) nell’ultimo decennio, ai quali si aggiungono le importanti opere eseguite, venti e più anni orsono, nel settore specifico degli impianti di depurazione dalla __________ (titolare del certificato di qualità ISO), nonché gli ulteriori lavori che la stessa ditta ha realizzato nell’ultimo decennio.
La disomogeneità delle referenze addotte rende difficile un confronto oggettivo. Ai fini del giudizio va comunque tenuto presente che il capitolato d’appalto chiedeva ai concorrenti di indicare "almeno 3 referenze dell’impresa comprendenti un elenco di opere pubbliche già eseguite o in esecuzione analoghe all’oggetto in concorso".
Ora, opere pubbliche analoghe all’oggetto in concorso sono soltanto i lavori eseguiti dalle ditte del consorzio __________ e dalla __________ nell’ambito dell’ampliamento dell’IDA di _______, rispettivamente gli impianti di depurazione delle acque, realizzati dalla __________ venti o trent’anni orsono. I numerosi lavori di canalizzazione (fognature), eseguiti principalmente dalla __________, ma anche dalle ditte concorrenti, per molti comuni, non sono impianti analoghi, così come non sono analoghe le ulteriori importanti opere recentemente realizzate dalla __________.
Considerate tali referenze, il giudizio al quale è pervenuto il CDAM regge alla critica del ricorrente.
Il lungo tempo trascorso ed i conseguenti cambiamenti subentrati nel personale escludono che si possa attribuire agli impianti di depurazione eseguiti molti anni fa dalla __________ un peso superiore a quello assegnato ai lavori di ampliamento recentemente eseguiti sugli impianti del committente dalle ditte del consorzio __________. Pur tenendo conto che anche la __________ ha lavorato con soddisfazione del __________ sugli impianti in esame, realizzando opere di importanza analoga a quelle in discussione, non appare per nulla fuori luogo considerare i due consorzi equivalenti dal profilo delle referenze addotte. I lavori recentemente eseguiti dalle ditte del consorzio resistente per conto del CDAM possono essere senz’altro considerati equivalenti alle opere realizzate dalla __________ molti anni fa, cumulate al lavoro recentemente eseguito dalla __________ sullo stesso impianto.
Ponderate attentamente tutte le referenze entranti in considerazione, non si può di conseguenza rimproverare al CDAM di aver esercitato in modo scorretto il potere discrezionale riservatogli dal bando di concorso, per aver considerato ugualmente referenziati i consorzi in gara. Per quanto opinabile possa apparire, la valutazione operata dal CDAM appare immune da violazioni del diritto sotto il profilo dell’abuso di potere. Essa si fonda su ragioni pertinenti, non procede da considerazioni estranee alla materia ed appare del tutto plausibile. La lunga serie di lavori di canalizzazione di modesta importanza, addotti a titolo di referenza dalla __________, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli al ricorrente. Né gli importanti lavori del genio civile, recentemente eseguiti in altri campi dalla __________, che non ha peraltro mai lavorato sul cantiere in oggetto, permettono di considerare il consorzio ricorrente meglio referenziato del consorzio __________.
5.3. Verificata la valutazione dei sottocriteri dell'esperienza (B1) e della sicurezza (B2), resta da esaminarne la ponderazione operata dal committente attribuendo loro uguale importanza.
Di principio, anche ai criteri secondari va preventivamente assegnato un fattore di ponderazione. Nelle particolari circostanze del caso in esame, questo tribunale ritiene tuttavia che la determinazione del CDAM possa essere confermata. Non tanto perché il silenzio della documentazione di gara potrebbe forse anche giustificare questa deduzione, quanto piuttosto perché, in concreto, non si può ragionevolmente attribuire alla sicurezza (B2) un'importanza superiore addirittura al doppio del peso assegnato all'esperienza (B1), valutata in base ad un esame sostanziale delle referenze.
Considerato che l'offerta del consorzio __________ è inferiore a quella del consorzio __________ dal profilo del prezzo (A) e dei termini di realizzazione (C), mentre è pari dal profilo dell'esperienza (B1), per sovvertire la graduatoria in contestazione occorrerebbe infatti assegnare al sottocriterio della sicurezza (B2) un fattore di ponderazione pari ad almeno il 70% del peso attribuito al criterio qualità d'organizzazione (B), lasciando al sottocriterio dell'esperienza il restante 30%.
criteri sotto criteri ponderazioni
sotto criteri
criteri
sotto criteri
criteri
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
A
50
6.000
300.00
5.904
295.20
B1
30.0
6.00
180.0
6.00
180.00
B2
70.0
3.18
222.6
4.23
296.10
B
100.0
30
402.6
120.78
476.10
142.83
C
20
6.000
120.00
5.143
102.90
Totale
2°
540.78
1°
540.93
Per valori inferiori al 69%, l'offerta del consorzio __________ continuerebbe invece a classificarsi al primo posto.
Criteri sotto criteri ponderazioni
sotto criteri
criteri
sotto criteri
criteri
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
A
50
6.00
300.000
5.904
295.200
B1
31
6.00
186.00
6.00
186.00
B2
69
3.18
219.42
4.23
29187
B
100
30
405.42
121.626
477.87
143.361
C
20
6.00
120.000
5.143
102.900
Totale
1°
541.626
2°
541.461
Non potendosi, tutto sommato, sostenere che l'esperienza (B1) conti ancor meno della metà della sicurezza (B2), le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla decisione del committente di considerare equipollenti (50 - 50%) i due aspetti in cui è suddiviso il criterio riferito alla qualità d'organizzazione non sono dunque idonee a sovvertire la graduatoria.
A torto pretende il ricorrente che il committente si attenesse ai fattori di ponderazione (B1 = 20%; B2 = 80%) ritenuti dal Tribunale cantonale amministrativo nel precedente giudizio (consid. 5.2.4.). Preso atto che il CDAM aveva valutato le referenze addotte dai concorrenti soltanto dal profilo della completezza formale della documentazione richiesta, questo tribunale, in quel passaggio della sentenza, si è limitato ad affermare che i fattori di ponderazione, attribuiti dal committente ai sottocriteri B1 (80%) e B2 (20%), non potevano essere avallati. Come giustamente obietta il consorzio __________, in quel considerando, il Tribunale cantonale amministrativo non ha per nulla imposto al CDAM di adottare il rapporto inverso (B1 = 20%; B2 = 80%). Esso ha soltanto rilevato che un simile rapporto, più adeguato alla natura formale attribuita dal committente al criterio dell'esperienza, rispettivamente alla natura sostanziale assegnata al criterio della sicurezza, avrebbe sovvertito la graduatoria.
Tenuto conto che il committente ha ora valutato dal profilo sostanziale le referenze addotte dai concorrenti, abbandonando l'infelice idea di valutare unicamente la completezza della documentazione prodotta, del tutto ingiustificate appaiono le censure che il ricorrente solleva richiamandosi a quel considerando della precedente sentenza ed all’obbligo dell’autorità di attenersi ai motivi posti a fondamento del giudizio di rinvio.
Il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 28 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è a carico del consorzio ricorrente, che rifonderà identico importo al consorzio resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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