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Numero d'incarto:
52.2002.498
Data decisione, Autorità:
13.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.498
Lugano
13 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2002 di
__________,
rappr. da __________, __________,
contro
la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5692) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione 1° ottobre 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera
estera, in materia di rifiuto di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere
l'attività di architetto indipendente;
viste le risposte:
-
17 dicembre 2002 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
23 dicembre 2002
dell'Ufficio della manodopera estera (in seguito UMOE);
-
8 gennaio 2003 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 marzo
2002 il cittadino italiano __________ (1973) è stato posto al beneficio di un
permesso di dimora L (120 giorni all'anno), valido fino al 3 marzo 2003, per
svolgere l'attività di assistente presso l'Accademia di architettura
dell'Università della Svizzera italiana a __________.
B. Raccolto il
parere della Commissione per la manodopera estera, con decisione di massima 1°
ottobre 2002 l'UMOE ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere anche
un permesso di dimora B CE/AELS per svolgere l'attività di architetto indipendente.
Dopo aver
rilevato che la priorità dei lavoratori integrati è applicabile per analogia
anche ai cittadini degli Stati della CE/AELS che intendono esercitare
un'attività lucrativa indipendente, l'autorità ha ritenuto che non vi fossero
sufficienti motivi di ordine economico per giustificare il rilascio del
permesso di lavoro richiesto.
C. Con
giudizio 26 novembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Secondo
il Governo, non era opportuno rilasciare un permesso di lavoro per esercitare
un'attività indipendente in un settore dove sono già attivi 627 studi di
architettura e ingegneria.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di
un permesso di dimora per lavorare come architetto indipendente.
Sostiene
in sostanza che la situazione economica del ramo permette tutto sommato di
rilasciare il permesso richiesto e che l'attività non comprometterà la
concorrenza con le aziende locali del settore, in quanto verrà rivolta essenzialmente
all'estero.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'UMOE, quest'ultimo con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto.
L'art. 4
LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle
disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo
straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove
tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un
trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione
delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).
Ritenuto
che __________ è cittadino di uno Stato membro della CE (Italia), in linea di
principio egli ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno CE/AELS per
motivi di lavoro in Svizzera (art. 1 litt. a ALC). Di conseguenza la censura di
violazione dell'ALC innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di
diritto amministrativo sarebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG.
L'impugnativa
è di conseguenza ammissibile anche innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo; se il permesso in oggetto possa essere rifiutato è una
questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il
ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- 2.1. L'ALC
ha quale obiettivo, tra l'altro, di conferire ai cittadini degli Stati membri
della CE e della Svizzera un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo
sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a, 4 ALC). Giusta l'art. 10
cpv. 2 prima frase ALC, le parti contraenti possono mantenere, per un periodo
non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore
integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e
di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone
prestatrici di servizi.
L'art. 31
Allegato I ALC, è una disposizione transitoria che disciplina il soggiorno dei
lavoratori autonomi. Tale norma dispone che il cittadino di una parte
contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un'altra parte contraente
per esercitare un'attività indipendente riceve una carta di soggiorno della
durata di sei mesi (periodo di installazione). Egli riceve una carta di
soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali
competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare
un'attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all'occorrenza, essere
prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente
presentare la prova richiesta.
Concretizzando
quest'ultima norma, l'art. 38 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'introduzione della
libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) precisa che le norme
dell'ALC relative, tra l'altro, alle prescrizioni speciali per i lavoratori
indipendenti si applicano solo durante i primi cinque anni dopo l'entrata in
vigore dell'OLCP.
2.2. Ai
lavoratori dipendenti al beneficio di un permesso per dimoranti temporanei che
intendono esercitare un'attività indipendente si applicano le condizioni
inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 8, 30 ALC Allegato I; n. 4.5.2.2. delle "Istruzioni e commenti
concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra
la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
nonché i suoi Stati membri nonché i
seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein",
emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002;
Istruzioni UFDS sull'OLCP).
2.3. Per
gli stranieri sottoposti all'Accordo sulla libera circolazione, l'OLS si
applica unicamente nella misura in cui preveda per essi uno statuto giuridico
più favorevole oppure laddove l'ALC non contenga pertinenti disposizioni
derogatorie (art. 2 cpv. 2 OLS).
L'art.
7 cpv. 1 OLS sancisce la priorità dei lavoratori indigeni. I permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa, per il
cambiamento di posto o di professione oppure la proroga della dimora possono
essere rilasciati soltanto se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore
indigeno che abbia l'intenzione e sia capace di svolgere l'attività alle
condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione.
L'esame
della priorità sancita dall'art. 7 OLS si applica per analogia ai cittadini
CE/AELS che esplicano un'attività lucrativa indipendente. Il permesso può
essere rifiutato solo se l'attività lucrativa indipendente prevista contrasta
nettamente con l'interesse economico generale della Svizzera. Tale è il caso,
ad esempio, se l'attività prevista in un determinato ramo porterà con grande
probabilità ad effetti indesiderati dal punto di vista dell'economia nazionale.
Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'ALC sussiste un diritto
garantito per legge ad intraprendere un'attività lucrativa indipendente alle
condizioni suesposte (v. n. 4.4.2.
Istruzioni UFDS sull'OLCP).
- 3.1. In
concreto, __________ ha ottenuto un permesso di dimora L (120 giorni all'anno),
valido fino al 3 marzo 2003, per svolgere l'attività di assistente presso l'Accademia
di architettura dell'Università della Svizzera italiana a __________. Egli intende
ora esercitare anche l'attività di architetto indipendente.
Secondo
l'UMOE, non vi sarebbero sufficienti motivi di ordine economico per rilasciare
un permesso di dimora B CE/AELS all'insorgente, mentre il Consiglio di Stato ha
soggiunto che non era opportuno concedere l'autorizzazione richiesta a causa
della forte presenza di professionisti del ramo, nel cantone Ticino essendo già
attivi 627 studi di architettura e ingegneria.
Il
ricorrente sostiene per contro che la situazione economica del settore non
sarebbe così grave da giustificare il diniego dell'autorizzazione a svolgere
l'attività di architetto indipendente rivolta principalmente all'estero.
Ora, non
si può escludere che l'apertura di un ulteriore studio di architettura provochi
effetti indesiderati dal punto di vista dell'economia nazionale. Il ricorrente
ha puntualmente contestato tale argomento già dinnanzi al Consiglio di Stato,
il quale non ha proceduto ad accertamenti istruttori in tal senso, limitandosi
invece a invocare motivi di opportunità per confermare il rifiuto del permesso
richiesto.
3.2.
Giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in
cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto.
Verificandosi
in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio
di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso, previo completamento degli
accertamenti necessari al fine di valutare quali conseguenze subirebbe
l'economia nazionale con il rilascio di un permesso di lavoro all'insorgente
per svolgere l'attività di architetto indipendente nel cantone Ticino.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10 ALC; 31 Allegato I ALC; 38
OLCP; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 2, 7, 42 e 49 OLS; 10 LALPS; 3, 28, 43, 46,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 26
novembre 2002 (n. 5692) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono
rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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