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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.6
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00006
Lugano 8 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla domanda 27 dicembre 2001 di
patr. da: avv. __________
chiedente
la restituzione del termine per impugnare la decisione 8 novembre 2001 del Consiglio di Stato (no. 5254) che apre un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti, sospendendolo dalla carica di bidello del __________ di __________ e privandolo dello stipendio nella misura del 50%;
vista la risposta 24 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divi-
sione delle risorse, Sezione delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 8 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico di __________, bidello del __________ di __________, sospettato, fra l'altro, di aver esploso un colpo di pistola contro una finestra della scuola;
che con la stessa decisione il Governo ha sospeso __________ dalla funzione, privandolo dello stipendio nella misura del 50%;
che la decisione è stata notificata all'interessato, che l'ha trasmessa alla _______, Protezione giuridica;
che il 20 novembre 2001 l'avv. __________, interpellato dalla __________, ha rifiutato di assumere il patrocinio, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di ricorso e del fatto che __________ a quel momento era ricoverato in ospedale;
che il 27 dicembre 2001 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo la restituzione del termine per impugnare la succitata risoluzione governativa;
che all'istanza si è opposto il Dipartimento istruzione e cultura con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 12 cpv. 1 PAmm la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile;
che giusta l'art. 137 CPC "la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito ad agire, di comparire o di chiedere un rinvio:
a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza;
b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato";
che la restituzione in intero deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 138 CPC);
che, nell'evenienza concreta, è certo che l'assicurazione di protezione giuridica __________ era in possesso del provvedimento che __________ intendeva impugnare prima che scadesse il termine di ricorso;
che di conseguenza l'inosservanza del termine di ricorso non è dovuta al ricovero dell'istante in ospedale, ma all'inattività della sua assicurazione di protezione giuridica;
che nulla scusa il ritardo dell'assicurazione;
che l'istante deve sopportare le conseguenze del comportamento omissivo del suo rappresentante;
che l'istanza va pertanto respinta;
che la tassa di giustizia è a carico dell'istante;
visti gli art. 12 PAmm; 137 CPC;
dichiara e pronuncia:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico dell'istante.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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