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Numero d'incarto:
52.2002.64
Data decisione, Autorità:
29.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.64
Lugano
29 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 di
entrambi patrocinati dall'avv. __________
contro
la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato,
no. 288, che ha respinto l'impugnativa da essi presentata avverso la decisione
16 marzo 2001 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza
edilizia in sanatoria per la riattazione di un rustico e la costruzione di
una serra sulla part. __________ RFP;
rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo 27
novembre 2002 il Dipartimento del territorio e il Municipio di __________ hanno
aderito al ricorso per quanto attiene al rustico dopo aver appurato che il 12
agosto 1981 il DPC aveva rilasciato l'autorizzazione a costruire (n. 29045) per
questo oggetto;
che nella medesima occasione, preso atto delle
spiegazioni del giudice delegato, i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il
ricorso per quanto riguarda la serra, impegnandosi a rimuovere la copertura in
vetro;
ritenuto quanto sopra la decisione 22 gennaio 2002, n.
288, del Consiglio di Stato viene riformata di conseguenza;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
- Il ricorso
è evaso come ai considerandi.
La
decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, n. 288, è riformata di conseguenza.
- Non si
prelevano né tasse, né spese.
Le
ripetibili sono compensate.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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