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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.71
Data decisione, Autorità: 03.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00071
Lugano 3 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2002 del
Municipio di __________
contro
la decisione 30 gennaio 2002 del Consiglio di Stato (n. 461), che ha parzialmente accolto il ricorso della __________, avverso la decisione 18 ottobre 2001 del municipio di __________, in materia di tassa sulla raccolta dei rifiuti;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che la __________ ha la propria sede ad __________ e possiede un recapito a __________ presso __________, membro del consiglio di amministrazione;
che con decisione 18 ottobre 2001 il municipio di __________ ha respinto il reclamo, interposto dalla __________, nei confronti delle tasse di raccolta rifiuti per gli anni 2000 e 2001, ritenuto che la fattura per la tassa 2000 non era stata tempestivamente impugnata ed era perciò cresciuta in giudicato, mentre la tassa per l'anno 2001 era dovuta poiché la ditta possiederebbe un ufficio a __________ presso __________;
che il Consiglio di Stato, adito dalla __________, ha parzialmente accolto il ricorso, confermando la tassa di raccolta rifiuti per l'anno 2000 ed annullando invece la tassa per il 2001, ritenuto che a __________ la ditta __________ possiederebbe unicamente un recapito telefonico e non un ufficio;
che il municipio di __________ ha tempestivamente interposto ricorso innanzi il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la suddetta decisione governativa venga annullata, in quanto fondata su fatti inveritieri o, quanto meno, su accertamenti incompleti; in particolare, il Consiglio di Stato avrebbe ignorato la dichiarazione del municipio di __________, secondo cui non vi sarebbero uffici della ditta __________ sul proprio territorio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 Legge organica comunale (LOC; RL 2.1.1.2);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: è unicamente il suo rappresentante davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere, e detentore della qualità per agire in giudizio, è soltanto il comune (art. 209 lett. b LOC); il municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti, quello della LOC non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; RDAT II - 1999, N. 48; STA 4 dicembre 2001 in re municipio di Sorengo; STA 29 novembre 2001 in re municipio di __________, STA 27 novembre 2001 in re municipio di __________; STA 15 giugno 2001 in re municipio di __________; ZBl 1995, 474);
che è vero che, in passato, il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 106, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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