AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.85
Data decisione, Autorità: 12.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00085
Lugano 12 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 6 febbraio 2002 della Delegazione del Consorzio Depurazione acque media e bassa Blenio che stabilisce i fattori di ponderazione dei criteri di aggiudicazione applicabili alle offerte inoltrate nel concorso indetto il 26 giugno 2001 per le opere da impresario costruttore inerenti la posa del collettore di fognatura del lotto __________ tratta __________ - __________;
viste le risposte:
27 febbraio 2002 del Dipartimento del territorio, ULSA;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ (FU __________, pag. __________), il Consorzio depurazione acque media e bassa Blenio (CDAMBB) ha messo a pubblico concorso le opere da impresario costruttore relative alla posa del collettore consortile della tratta __________ - __________ (lotto __________). Il capitolato e modulo d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
prezzo
qualità
economicità
costi di servizio
compatibilità ambientale e valore tecnico;
Ai singoli criteri non era assegnato alcun fattore di ponderazione.
B. Al concorso hanno partecipato otto ditte con le seguenti offerte:
__________ fr. 948'604.95
__________ fr. 1'019'698.70
__________ fr. 1'102'273.60
__________ fr. 1'149'139.70
__________ fr. 1'155'460.85
__________ fr. 1'427'163.90
__________ fr. 1'470'348.80
__________ fr. 1'520'746.60
Con decisione 17 dicembre 2001 la delegazione del CDAMBB ha aggiudicato la commessa alla __________, considerata miglior offerente. La decisione è stata notificata ai partecipanti con l'indicazione del prezzo offerto dalla vincitrice.
C. Con giudizio 18 gennaio 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta delibera, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dalla __________, che aveva contestato la mancata, preventiva definizione dei fattori di ponderazione applicabili ai criteri di aggiudicazione fissati dal bando.
D. Con scritto 6 febbraio 2002 la delegazione del CDAMBB ha comunicato alle ditte concorrenti di aver assegnato ai criteri di aggiudicazione i seguenti fattori di ponderazione:
prezzo 30%
qualità 25%
economicità 20%
costi di servizio 10%
compatibilità ambientale e valore tecnico 5%
Lo scritto precisava che questi fattori modificavano quelli che a suo tempo erano stati implicitamente previsti come segue:
prezzo 50%
qualità 20%
economicità 15%
costi di servizio 10%
compatibilità ambientale e valore tecnico 5%
Ai fini dell'aggiudicazione, specificava ancora lo scritto in questione, sarebbero state valutate unicamente le offerte che presentavano un divario massimo del 25% rispetto all'offerta più bassa. A questa sarebbe stata assegnata la nota 6. Le altre sarebbero state interpolate linearmente in proporzione al loro importo.
La qualità sarebbe stata giudicata in base ai seguenti sotto criteri equipollenti:
a) referenze per lavori analoghi negli ultimi 5 anni
b) esperienza e formazione dei quadri del concorrente
c) adeguatezza della istallazione di cantiere
d) sicurezza del cantiere per rapporto alla prevenzione degli infor- tuni
L'economicità sarebbe invece stata valutata in funzione dell'attendibilità e sostenibilità dei prezzi offerti, mentre le offerte sarebbero state parificate per quel che riguarda gli ultimi due criteri, poiché la delegazione aveva nel frattempo optato per la variante a pressione.
E. Contro la predetta determinazione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
A mente dell'insorgente, la definizione a posteriori dei fattori di ponderazione violerebbe il principio della trasparenza, poiché il committente conosce ormai nei dettagli le singole offerte.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono l'ULSA e la delegazione del CDAMBB, negando qualsiasi violazione del principio della trasparenza, che verrebbe anzi pienamente ossequiato.
Gli altri concorrenti non hanno presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivamente introdotto contro un elemento del bando definito a posteriori (art. 37 lett. a LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
l'esigenza di fissare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta.
A tal fine, non basta che i criteri di aggiudicazione siano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro ordine d'importanza. Al pari della preventiva determinazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa considerazione deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei criteri di aggiudicazione non si limita alla semplice definizione di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente anche la determinazione del peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio. Principio, questo, che la giurisprudenza e la dottrina hanno sancito ancor prima che fosse esplicitamente codificato dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb (BU 2001, pag. 324; DTF 125 II 100 seg. consid. 3c).
Fondandosi su queste considerazioni, il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato la delibera impugnata dalla __________, perché il committente aveva omesso di fissare preventivamente i fattori di ponderazione assegnati ai singoli criteri d'aggiudicazione. Avendo accolto la domanda principale di annullamento della delibera, il tribunale non ha esaminato la domanda di annullamento del concorso formulata dall'insorgente in via subordinata. Al riguardo si è limitato a ricordare al consorzio che era in sua facoltà di annullare la gara in considerazione dei gravi difetti che la inficiavano.
Preso atto del giudizio, la delegazione del CDAMBB, alla quale spetta l'esclusiva competenza ad annullare la procedura d'aggiudicazione, ha ritenuto di poter sanare i difetti, stabilendo a posteriori le condizioni di gara, che aveva omesso di fissare preventivamente.
Siffatto modo di procedere non può essere condiviso, poiché contravviene ai principi fondamentali che reggono la procedura di aggiudicazione di commesse pubbliche, in particolare quelli della trasparenza e della parità di trattamento.
Incontestabilmente, dopo l'apertura delle offerte, le condizioni di gara non possono essere modificate senza violare i principi suddetti. Nemmeno i resistenti sostengono il contrario. Questa regola non deve valere soltanto per le condizioni prestabilite dal bando e dal capitolato, ma anche per quelle che sono state definite in modo carente dagli atti del concorso. Per principio, non è quindi escluso soltanto il cambiamento delle condizioni di gara prestabilite, ma anche il loro completamento (STA 21.3.02 in re consorzio ripari fonici __________). A determinate condizioni, può tutt'al più essere eccezionalmente concessa al committente la facoltà di stabilire prima dell'aggiudicazione parametri secondari che gli consentano di esercitare in modo uniforme e rispettoso della parità di trattamento il potere discrezionale di cui dispone ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa (STA 10.1.02 in re __________ e llcc). Condizioni, queste, che in concreto non si realizzano, poiché l'omissione riguarda fattori di primaria importanza, che devono necessariamente essere stabiliti già al momento dell'apertura del concorso.
Contrariamente a quanto assume il consorzio resistente, contraddicendo palesemente l'indicazione dei mezzi di ricorso da lui stesso apposta in calce al provvedimento censurato, il principio della buona fede non preclude affatto all'insorgente la facoltà di impugnare i fattori di ponderazione definiti soltanto dopo l'apertura delle offerte. Ammettere il contrario significherebbe infatti concedere al committente l'insindacabile facoltà di pilotare l'aggiudicazione attraverso la definizione a posteriori di parametri di giudizio che gli consentano di giustificare la scelta di una determinata offerta. Né occorre che l'insorgente renda verosimile che i fattori di ponderazione sono stati fissati in quest'ottica. È sufficiente che, come si verifica nel caso in esame, tale eventualità non possa essere esclusa.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del CDAMBB secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 6 febbraio 2002 della delegazione del CDAMBB è annullata.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del CDAMBB, che rifonderà alla __________ la somma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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