AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.129
Data decisione, Autorità: 30.07.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.129
Lugano 30 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenutosi;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 febbraio/14 aprile 2003 del
rappr. dall’arch. __________
contro
la decisione 10 aprile 2003 della Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC), che respinge la candidatura dell’insorgente a partecipare alla fase d’offerta del concorso indetto per la progettazione dell'ampliamento del __________;
viste le risposte:
27 maggio 2003 della SSIC, Sezione Ticino;
12 giugno 2003 del __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l’__________ la Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura selettiva, per l’aggiudicazione di un mandato volto all’elaborazione di un concetto urbanistico generale (masterplan) ed alla progettazione generale per il risanamento, l’ampliamento e l’adattamento degli spazi a disposizione per la formazione professionale degli apprendisti di diverse professioni dell’edilizia (FU n. __________ p. __________ ss.);
che, a titolo di modalità di selezione, il bando indicava che il committente avrebbe effettuato la selezione dei gruppi da invitare al concorso di progetto (fase d’offerta) sulla base della graduatoria allestita da una giuria incaricata di vagliare le candidature dal profilo dei criteri d’idoneità prestabiliti;
che in tempo utile è stata inoltrata la candidatura di 45 gruppi di lavoro, fra cui quella del gruppo __________, qui ricorrente, composto dagli arch. __________, __________ e __________ (architettura), dall’ing. __________ (ingegneria civile), dalla comunità di lavoro __________ - __________ e __________ (impianti ), dall’ (impianti elettrici), dall’arch. __________ (fisica della costruzione) e dal __________ (sicurezza incendio);
che, preso atto della graduatoria allestita dalla giuria incaricata di vagliare le candidature, il 10 aprile 2003 la SSIC ha selezionato 15 gruppi di lavoro, che avevano ottenuto tra 510 e 560 punti;
che con scritto dello stesso giorno la SSIC ha comunicato al gruppo __________ che la sua domanda di partecipazione non era stata accolta; allo scritto era allegato il rapporto della giuria e la scheda di valutazione relativa al ricorrente;
che contro la predetta decisione il gruppo __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando il punteggio complessivo di 480 punti assegnatogli dalla giuria; senza sostanziare le proprie censure e formulare conclusioni, il ricorrente ha revocato in dubbio la capacità di giudizio della giuria e criticato la SSIC per il tipo di procedura scelta;
che la SSIC si è opposta all'accoglimento del ricorso avversando partitamente il gravame con argomenti che per quanto necessario saranno esposti nel seguito; il __________, unico tra i selezionati ad aver presentato osservazioni, si è invece limitato ad esporre alcune riflessioni sulla natura soggettiva delle scelte operate in seno a concorsi di progettazione;
considerato, in diritto
che la commessa posta a concorso rientra per natura, valore e ampiezza dei sussidi erogati dall'ente pubblico (Confederazione e Cantone) nel novero di quelle sottoposte al Concordato intercantonale sugli appalti (vedi art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP e N. 867 CPCprov di cui all'allegato 2 DirCIAP, nonché art. 7 cpv. 1 lett. b e 8 cpv. 2 CIAP);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP;
che avendo partecipato senza successo alla fase di selezione degli offerenti, il Gruppo __________ è legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm via art. 4 cpv. 2 DLACIAP); quale società semplice (art. 530 CO) il consorzio non ha capacità di parte (DTF 100 Ia 394; RDAT I-1991 N. 19), ma nel solco della giurisprudenza federale (RDAT II-2002 N. 47) questo Tribunale ammette per prassi che comparenti siano i suoi membri (STA 13 maggio 2003 in re Consorzio __________ e rinvii);
che la tempestività dell'impugnativa, inoltrata entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione pronunciata dal committente, è certa (art. 15 cpv. 2 CIAP); la data erronea (15 febbraio 2003!) apposta in testa al gravame non pregiudica la ricevibilità dell'atto;
che sotto il profilo dei predetti presupposti processuali il gravame del Gruppo __________ è ricevibile in ordine; la controversa decisione con la quale la SSIC ha selezionato i candidati ammessi alla fase d'offerta è suscettibile di ricorso (cfr. § 33 lett. c DirCIAP);
che i ricorsi inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo devono soddisfare requisiti minimi di forma; a norma di legge (art. 46 PAmm) devono infatti contenere perlomeno la menzione della decisione impugnata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni;
che il ricorso presentato dal Gruppo __________, del tutto privo di conclusioni e alquanto carente a livello di motivazione, si pone al limite della proponibilità; sulla questione non occorre tuttavia disquisire ulteriormente, poiché il gravame va comunque respinto nel merito per le ragioni che saranno esposte nei considerandi seguenti;
che la procedura selettiva è caratterizzata da una prima fase di qualifica tra i candidati che si annunciano per partecipare al concorso; il committente stabilisce, in base a criteri di idoneità, quali concorrenti potranno successivamente presentare un'offerta (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP);
che a norma dell'art. 13 lett. d CIAP, "le disposizioni di esecuzione garantiscono", fra l'altro, "una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili"; secondo il § 19 DirCIAP, dichiarate vincolanti dal Consiglio di Stato (RL 7.1.4.1.5), "il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio sull'idoneità degli offerenti. Questi criteri di idoneità concernono, in particolare, l'efficienza finanziaria, economica, tecnica ed organizzativa";
che i criteri di idoneità devono essere designati preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, in ossequio al principio di trasparenza, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della selezione;
che al contrario di quanto prescrive per i criteri di aggiudicazione (cfr. § 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP), la legge non impone che i criteri di idoneità vengano annunciati in ordine di importanza; la preventiva fissazione di fattori di ponderazione per ogni singolo criterio e la loro pubblicazione in seno ad una procedura selettiva facilita nondimeno la stesura di una graduatoria ai fini della cernita di un numero prestabilito di offerenti; circoscrive inoltre la libertà di giudizio del committente, impedendogli di operare valutazioni in funzione di una determinata scelta in spregio al principio dell'imparzialità e della parità di trattamento;
che nell'evenienza concreta, il bando di concorso (punto 3.3) preannunciava chiaramente che le candidature sarebbero state valutate in base ai seguenti criteri:
qualità nell'ambito della progettazione architettonica (50%),
esperienza nella progettazione esecutiva e nella pianificazione finanziaria dei costi e dei tempi di costruzione (30%),
organizzazione e qualità professionale del gruppo di progettazione (10%),
struttura e capacità del gruppo di progettazione (10%);
che il punto 3.4 del bando indicava con precisione i documenti che il concorrente doveva presentare per consentire la valutazione di ogni singolo criterio di idoneità e meglio:
· lista con referenze verificabili di lavori eseguiti (per la valutazione del criterio 2),
· succinta documentazione (piani e foto) di al massimo 5 lavori progettati e/o eseguiti (per la valutazione del criterio 1),
· organigramma del gruppo di progettazione con indicazione del personale impiegato, delle competenze, delle responsabilità e delle gerarchie; sede del gruppo di progettazione (per la valutazione del criterio 3),
· referenze, funzione, formazione e dati personali delle persone quadro componenti del gruppo di progettazione (per la valutazione del criterio 4);
che gli atti di gara (punto 3.6) segnalavano inoltre che le candidature sarebbero state esaminate da una giuria e precisavano il nominativo di ogni suo membro, con l'avvertenza che la graduatoria stilata da questo organismo avrebbe condotto alla selezione dei gruppi da invitare alla fase susseguente di concorso di progetto;
che indicando i criteri di idoneità, nonché i documenti sulla scorta dei quali sarebbero stati valutati, il committente ha pienamente rispettato tutti gli obblighi sanciti dalla legge; li ha addirittura trascesi in positivo laddove ha fissato e preannunciato una ponderazione dei singoli criteri di idoneità, cosicché sotto questo profilo la decisione impugnata non presta il fianco a critiche;
che il ricorrente ha peraltro rinunciato ad impugnare i contenuti del bando ed ha partecipato alla gara senza sollevare obiezioni; ora non può quindi avversare con successo le prescrizioni del concorso, il tipo di procedura applicata o il fatto che le candidature siano state esaminate da una giuria di cui era stata resa nota persino l'esatta composizione;
che lo esige il principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di mettere in discussione l'esito di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate senza riserve (RDAT I-2002 N. 24);
che il ricorrente contesta tuttavia il punteggio globale assegnatogli dalla giuria, chiedendo di poter conoscere tutti i dettagli della valutazione;
che tale richiesta si appalesa pretestuosa nella misura in cui l'insorgente è già in possesso della motivazione circostanziata delle valutazioni esperite dalla giuria (doc. 10); a norma di legge (cfr. art. 20 PAmm) il ricorrente avrebbe potuto d'altronde tranquillamente consultare tutti gli atti del procedimento concorsuale prima dell'inoltro dell'impugnativa;
che il committente fruisce di un ampio margine di giudizio nelle proprie scelte; l'esercizio della facoltà discrezionale di cui dispone la stazione appaltante può essere quindi censurato dall'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso o dell'eccesso di potere di apprezzamento (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP; STF inedita 23 dicembre 1998 in re Consorzio __________); una verifica dell'adeguatezza è per contro esclusa (art. 16 cpv. 2 CIAP);
che il committente abusa del suo potere di apprezzamento quando lo esercita in spregio dei principi generali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto di arbitrio, alla buona fede o alla proporzionalità (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N. 554; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 2d ad art. 61 PAmm);
che nel caso di specie il committente ha delegato la valutazione delle candidature ad una giuria;
che la giuria, sulla scorta dei criteri di idoneità noti ai concorrenti, ha attribuito al Gruppo __________ un punteggio complessivo di 480 punti, sul quale ha influito negativamente la nota (3) data in esito all'esame dell'organizzazione e della qualità professionale del gruppo di progettazione (criterio di idoneità 3, per la cui valutazione il candidato doveva produrre un organigramma del gruppo di progettazione con l'indicazione del personale impiegato, delle competenze, delle responsabilità e delle gerarchie);
che commentando la documentazione presentata a riguardo dal Gruppo __________, la giuria ha annotato che "l'organizzazione interna del gruppo, formato da due uffici di architettura, oltre che dall'ingegnere e dai progettisti consulenti, non è precisata; si limita all'elencazione dei singoli uffici; mancano un organigramma strutturato e le indicazioni di responsabilità all'interno delle diverse componenti del gruppo";
che gli appunti della giuria sono pertinenti; il fascicolo esibito dal ricorrente è con ogni evidenza lacunoso laddove omette di precisare adeguatamente l'organizzazione e la suddivisione delle responsabilità all'interno del gruppo;
che attribuendo soltanto la nota tre (trenta punti) alle indicazioni di natura organizzativa fornite dal Gruppo __________ la giuria non è incorsa in un abuso del potere di apprezzamento riservatogli dalla legge;
che in assenza di una violazione del diritto le vaghe censure sollevate dal ricorrente avverso il lavoro svolto dalla giuria vanno disattese;
che sulla scorta di quanto precede il gravame va respinto siccome infondato;
che la tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost.; 6, 7, 12, 13, 15, 16 CIAP; § 7, 14, 19, 33 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei membri del consorzio ricorrente in solido.
I membri del consorzio ricorrente in solido verseranno alla SSIC sezione Ticino fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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