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Numero d'incarto:
52.2003.153
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.153
Lugano
4 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 maggio 2003 del
contro
la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1643) che annulla la decisione 7 novembre 2002 con cui il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria per la formazione
di posteggi pubblici ai mappali n. __________ e __________ RFD __________;
viste le risposte:
20 maggio 2003 del
Consiglio di Stato;
2 giugno 2003 di
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. All’inizio
del 1994 il comune di __________ ha espropriato due fondi (part. n. __________
e __________ RF), di proprietà delle sorelle __________ e __________, situati a
__________, sul lato est di via __________ / alla __________, allo scopo di ampliare
l’attiguo centro scolastico, dotandolo di una palestra a cielo aperto. Il 9
marzo 1999 il municipio ha rilasciato al comune una licenza edilizia per la
realizzazione di quest’opera.
Nel corso
dei lavori, sui fondi in questione, lungo il lato est della strada suddetta, è
stato formato anche un terrapieno, alto un metro o poco più sul quale sono
stati realizzati anche 13 posteggi, disposti a pettine, che non erano previsti
dal progetto approvato.
L’opera,
formalmente abusiva, ha suscitato le rimostranze dell'ex proprietaria dei fondi
espropriati, tuttora proprietaria della part. n. __________ RF e comproprietaria
della part. n. __________ RF, confinanti con gli stessi sul lato est.
Il 13
maggio 2002 il comune di __________ ha quindi presentato una domanda di costruzione
a posteriori per i posteggi realizzati senza permesso. Alla domanda si è
opposta la resistente __________ contestandola in particolare dal profilo della
congruenza con le finalità dell'espropriazione.
Raccolto
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 7 novembre 2002 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione della
vicina qui resistente.
B. Con
giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha annullato tale provvedimento,
accogliendo l’impugnativa presentata contro di esso da __________. Respinte le
censure sollevate dall’insorgen-te con riferimento alla conformità di zona
dell’intervento, il Governo ha reputato che i progetti presentati non fossero
sufficientemente chiari e dettagliati. Di conseguenza, ha annullato la licenza
edilizia, ordinando la ripetizione della procedura di rilascio previo
completamento degli atti.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune soccombente insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. In via
principale, l'insorgente postula il ripristino della licenza annullata; in via
subordinata sollecita invece il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per
l’assunzione delle informazioni mancanti e per una nuova decisione. Il comune ricorrente
ritiene in sostanza sproporzionata la ripetizione dell’intera procedura.
L’opera è già stata eseguita da tempo ed i suoi limiti sono chiaramente individuabili.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene __________, che ripropone in questa sede le
censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato in relazione
alla conformità di zona ed alla completezza del progetto presentato. La
resistente sottolinea in particolare che le part. __________ e __________ RF
sono state espropriate per l’ampliamento delle vicine scuole elementari e non
per la costruzione di posteggi. Evidenzia che per l’espropriazione di un
terreno situato nelle immediate vicinanze e pure destinato a posteggio è stata
riconosciuta un’indennità di fr. 1'340.- al mq, mentre a lei ne sono stati
versati soltanto 400.-.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1
LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente (art. 21 cpv. 2 LE e 43
PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in
ordine ed il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm). Non è compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle
carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore (cfr. art. 65 cpv. 2
PAmm).
-
2.1.
Conformemente all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso anche dall'art. 67 cpv. 2
LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli
impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto opere
edilizie la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione
assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto
con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle
finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della
zona in cui si collocano (RDAT II-1994 pag. 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG,
ad art. 22, n. 70 seg., Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 67 LALPT n. 472).
La LALPT
prevede espressamente all'art 28 cpv. 2 lett. d) la possibilità di fissare
nelle rappresentazioni grafiche dei PR i vincoli speciali cui è assoggettata
l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per i fondi destinati a zone
per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico di importanza locale,
sovraccomunale, cantonale o federale. Inoltre, secondo l'art. 29 cpv. 2 lett.
b) LALPT, le NAPR possono prevedere le regole particolari sull’utilizzazione
per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature
pubbliche, tese a definire concretamente le caratteristiche degli insediamenti
ammissibili.
2.2. In
concreto, la rappresentazione grafica del piano delle zone del PR di
, settore 2 (- __________ - __________), approvato dal
Consiglio di Stato il 24 febbraio 1999, pone i fondi n. __________ e __________
RFD in zona destinata ad attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (comune).
Il piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico
dello stesso settore, precisa inoltre che le particelle in oggetto sono
destinate all’ampliamento della scuola elementare (n. 2.07).
2.3. Le
precedenti istanze hanno respinto le contestazioni sollevate dall’opponente con
riferimento alla conformità di zona del controverso posteggio. A giusta
ragione.
In
principio, tutti i proprietari sono infatti tenuti ad eseguire i posteggi
necessari all’uso degli edifici e impianti, conformemente alla loro
destinazione. L’obbligo di costruire posteggi vale tanto per i privati, quanto
per gli enti pubblici, ad esempio per la realizzazione di una sala multiuso, di
un centro scolastico, di una casa per persone anziane (Scolari, op. cit., ad
art. 29 LALPT, n. 269 e 270). Tale obbligo è espressamente sancito dalle norme
di attuazione del PR, che all’art. 32 lett. e NAPR prescrivono la formazione di
posteggi per le attrezzature sportive e di svago.
Come
rilevato anche dal Consiglio di Stato, quello in oggetto non è un posteggio a
sé stante e indipendente, per la costruzione del quale sarebbe necessaria una
indicazione precisa nel PR, ma un’infrastruttura connessa alla palestra
all’aperto e più in generale alle vicine scuole elementari, prive di adeguate
possibilità di stazionamento dei veicoli. Integrandosi come un’opera accessoria
nel contesto delle infrastrutture scolastiche rientra quindi nei limiti delle
indicazioni del PR e non travalica nemmeno le finalità d’interesse pubblico che
hanno giustificato a suo tempo l’espropriazione dei fondi.
Da questo
profilo, il giudizio impugnato non presta il fianco a critiche.
- 3.1.
Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata dalla documentazione
necessaria. Essa deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 9 RLE. I
progetti devono inoltre fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste (art. 11 cpv. 1
RLE). Lo scopo di queste prescrizioni è essenzialmente quello di permettere
all'autorità preposta all'esame della domanda e ai vicini di procedere ad una
verifica completa ed approfondita della conformità dell'opera prevista con le
norme di diritto pubblico concretamente applicabili, evitando in tal modo
successive contestazioni sui limiti dell'autorizzazione concessa (cfr. RDAT
I-1995 N. 19). In quest’ottica, l’autorità può semmai chiedere ulteriori
informazioni o completamenti ed anche l’allestimento di studi speciali (art. 11
cpv. 3 RLE).
3.2. Nel
caso concreto, i piani presentati con la domanda di costruzione sono in particolare
privi di un rilievo della situazione preesistente. Manca soprattutto una raffigurazione
precisa del profilo del terreno naturale che permetta di dedurre le dimensioni,
segnatamente l’altezza, del terrapieno realizzato per sorreggere i posteggi.
Il
difetto non è comunque tale da giustificare la ripetizione dell’intera
procedura di rilascio del permesso. Le dimensioni del terrapieno possono
infatti essere facilmente dedotte dai piani della domanda di costruzione della
palestra all’aperto, approvata nel 1999, dai quali emerge
chiaramente che il riempimento non supera l’altezza di un metro dal terreno
naturale. I piani allegati alla domanda, integrati da quelli della precedente
licenza, permettono dunque all’autorità ed ai vicini di procedere ad una verifica
completa ed approfondita della conformità dell'opera prevista con le norme di
diritto pubblico concretamente applicabili.
Verifica
che è resa ancor più agevole dal fatto che l’opera è già stata realizzata. Da
oltre tre anni e senza che nessuno, all'infuori della resistente, sollevasse la
benché minima contestazione.
Manca
piuttosto un esame preventivo del carico ambientale derivante da quest'impianto,
che né il Dipartimento del territorio, né il Consiglio di Stato hanno esperito.
Nemmeno questo difetto giustifica tuttavia una ripetizione dell'intera
procedura, ben potendo l'autorità di ricorso di prima istanza raccogliere le
informazioni ed i preavvisi mancanti.
- Da quanto
precede, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando il giudizio
governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché
esperiti i necessari accertamenti renda una nuova decisione.
Dato
l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 21 LE, 8, 9, 11, 12, 15 RLE, 22
LPT, 28, 29, 67 LALPT, 32 NAPR, 2, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 aprile 2003 (n. 1643) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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