AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.170
Data decisione, Autorità: 07.07.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.170
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2003 della
contro
la decisione 8 maggio 2003 del municipio di ______, che delibera alla __________ la fornitura e la posa di un impianto UV nel serbatoio dell'acqua potabile di __________;
vista la risposta del municipio di ______;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 25 febbraio 2003 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di un impianto UV nel serbatoio dell'acqua potabile di __________;
che oggetto della commessa era un'unità di disinfezione UV tipo WedecoB 160 o equivalente, con una portata massima di 60 m3/h, una dose UV di 400 Joule/m2 ed una permeabilità UV T& 50 mm 45%;
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte, fra cui quelle della ricorrente (fr. 29'052.00) e della __________ (fr. 25'286.00);
che, valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, con decisione 29 aprile 2003 il municipio ha deliberato la commessa alla __________, che si era classificata al primo posto della graduatoria con un punteggio di 73.42 punti;
che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente obietta in sostanza che l'impianto offerto dalla __________ non dispone della certificazione della Società Svizzera Industrie Gas e Acqua (SSIGA), rilasciata secondo la prescrizione W/TPW 152, attestante che risponde ai requisiti posti dal committente in fatto di portata e di qualità dell'acqua (pos. 111.01);
che il committente, argomenta, avrebbe dovuto indicare esplicitamente nel capitolato d'appalto che si riservava di accettare apparecchiature non certificate;
che il ricorso è avversato dal municipio, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso la ricorrente è legittimata a impugnare la decisione di aggiudicazione;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2002 disciplina in maniera trasparente la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale a pari qualità (art. 1 lett. c LCPubb);
che il conseguimento di quest'ultimo postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia luogo sulla base delle condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti (cfr. STA 27.7.02 in re A. SA, consid. 2);
che in sede di aggiudicazione, il committente non può porre esigenze diverse o superiori a quelle fissate dalla documentazione di gara;
che in concreto, il bando di concorso non esigeva che gli impianti offerti dai concorrenti disponessero della certificazione SSIGA, attestante la loro conformità per rapporto agli standard di rendimento prescritti dal capitolato d'appalto;
che, accontentandosi delle indicazioni fornite in proposito dalla __________ ed assumendosi il rischio che l'impianto fornito non risponda agli standard di qualità definiti dalla SSIGA, il committente non ha violato il diritto;
che il fatto che sarebbe stato auspicabile esigere la certificazione in oggetto non permette di giungere a diversa conclusione; la mancanza di una prescrizione in tal senso avrebbe dovuto essere sollevata impugnando il bando di concorso; il difetto non può più essere eccepito in sede di ricorso contro l'aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb);
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, confermando la delibera impugnata siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm);
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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