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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.200
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.200
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 giugno 2003 di
contro
la pronuncia 3 giugno 2003 con cui la Sezione degli
enti locali del Dipartimento delle istituzioni comunica all’insorgente di non
ravvisare gli estremi per dar seguito alla sua istanza di intervento 17
aprile 2003, relativa alla violazione dell’obbligo di discrezione e riserbo
da parte dei municipali di __________;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
scritto 9 aprile 2003 il municipio di __________ ha in sostanza rimproverato ad
__________, membro del medesimo esecutivo, di essere all’origine di un clima
politico intollerabile;
che la
suddetta comunicazione, indirizzata al municipale interessato, è stata trasmessa
in copia pure al presidente del consiglio comunale, al Consiglio di Stato, alla
Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni (SEL) ed infine
anche alla stampa;
che, a
seguito di tali fatti, il 17 aprile 2003 __________ ha inoltrato un’istanza di
intervento presso le autorità cantonali, ritenendo che la divulgazione dello
scritto a persone estranee al municipio violasse l’obbligo di discrezione a cui
sono astretti i membri dell’esecutivo;
che con
missiva 3 giugno 2003 la SEL ha comunicato all’insor-gente di non ravvisare gli
estremi per un suo intervento nei confronti dei colleghi di municipio, dal momento
che lo scritto contestato non conterrebbe informazioni di carattere personale
su discussioni o apprezzamenti espressi nelle sedute municipali;
che
contro la suddetta pronuncia della SEL __________ si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l’adozione di provvedimenti
adeguati alle circostanze;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che,
prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina
d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che, per
principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i
provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii
dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare
diritti od obblighi oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o
l'estensione (cfr. RDAT II-1994, n. 8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid. 2;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4);
che non
costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici
avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti
(cfr. Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n.
35.B.II.c e rif.);
che,
nelle concrete evenienze, può rimanere indecisa la questione, invero legittima,
a sapere se la comunicazione 3 giugno 2003 della SEL integri gli estremi di una
decisione oppure se la stessa vada considerata quale semplice presa di
posizione interlocutoria, senza effetti vincolanti;
che, in
effetti, quand’anche si trattasse di una decisione, il presente ricorso sarebbe
in ogni caso irricevibile;
che dal
Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali (RL 2.4.1.8) non risulta
infatti che il compito di statuire sulle istanze di intervento in materia di
vigilanza sui comuni sia stato affidato alla SEL;
che tale
competenza non può essere desunta nemmeno dalla norma generale di cui all’art.
47 cpv. 1 lett. a RALOC, che assegna alla SEL il compito, tra l’altro, di
vigilare sull’amministrazio-ne dei comuni;
che la
prassi adottata dalla SEL, d’intesa con il Consiglio di Stato, per evadere direttamente
istanze di intervento riguardanti casi minori non permette di sovvertire
l’ordinamento delle competenze definito dalla legge;
che,
giusta l’art. 4 PAmm, l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a
quella competente e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente;
che,
stando così le cose, l’impugnativa va pertanto dichiarata irricevibile e l’atto
ricorsuale trasmesso per competenza al Consiglio di Stato, ad integrazione
dell’istanza d’intervento 17 aprile 2003, tuttora inevasa (cfr. STA inedita
15.12.1999 in re E. G.);
che, date
le particolarità della fattispecie, non si prelevano né tassa di giustizia né
spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 194, 196a e segg., 207 LOC; 47
RALOC; 3, 4, 28, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato
per competenza.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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