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Numero d'incarto:
52.2003.216
Data decisione, Autorità:
31.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.216
Lugano
31 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 giugno 2003 della
Comunione ereditaria fu __________
rappr. da: __________
Contro
la decisione 10 giugno 2003 (inc. pub. n. 2002.314)
del Dipartimento delle istituzioni, che ha dichiarato irricevibile il reclamo
inoltrato da __________ contro la risoluzione del municipio di __________ che
ha respinto il reclamo dallo stesso presentato contro le tasse prelevate
dall’Azienda acqua potabile comunale di __________ in ordine all’uso e al
consumo di acqua potabile relativo alle part. n. __________ e __________ RF
__________ (fatture n. 178/2002 e 179/2002, 1° semestre 2002);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in
data 8 agosto 2002 l’azienda comunale ha emesso all’indirizzo di __________ le
fatture n. 178/2002 e 179/2002 concernenti la tassa per il consumo dell’acqua
potabile come pure le tasse base per l’uso dell’acqua e del contatore relative
allo stabile di uffici (fondo n. __________ RF __________) e alla casa
d’abitazione (fondo n. __________ RF __________), entrambi di sua proprietà;
che il 20
agosto 2002 contro le predette imposizioni il figlio __________ ha inoltrato a
nome del padre formale reclamo al municipio di __________;
che egli
ha chiesto l’annullamento della tassa base per uso domestico primario e per uso
piscina (fattura n. 179/2002), come pure la riduzione della tassa base per uso
commerciale e industriale (fattura n. 178/2002); non essendo commisurati al
consumo effettivo di acqua potabile, questi emolumenti disattenderebbero il
principio della causalità, sancito dal diritto di rango superiore;
relativamente ad entrambe le fatture egli ha chiesto inoltre l’annullamento
della tassa per uso contatore, avendo l’azienda comunale ampiamente
ammortizzato i costi d’acquisto e di installazione dei relativi contatori; ha
chiesto infine la restituzione degli importi relativi alla tasse base per
piscina versati senza titolo negli ultimi dieci anni, come pure la restituzione
del maggior importo versato in ordine alla tassa per uso contatore;
che con
decisione 20 settembre 2002 il municipio ha respinto nel merito il reclamo
presentato da __________, con argomenti che non occorre qui rievocare;
che il 1°
ottobre 2002 __________ è insorto contro detta decisione davanti al Consiglio
di Stato;
che il 21
febbraio 2003, nelle more processuali, __________ è deceduto;
che,
sollecitato dal competente Servizio dei ricorsi ad inoltrare la procura che gli
conferisse il diritto di rappresentare __________ nel procedimento in corso,
__________ ha trasmesso un atto di procura sottoscritto a suo favore dai
coeredi, avv. __________ e dott. __________;
che con
giudizio 10 giugno 2003 il Dipartimento delle istituzioni, autorità competente
in materia, ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato da __________; la
procura agli atti non attesterebbe infatti la volontà del __________ a farsi
rappresentare nell’ambito della procedura in corso, bensì la volontà degli
eredi; non essendo altrimenti possibile desumere la volontà di __________ dalle
tavole processuali, __________ avrebbe pertanto rappresentato in giudizio il
padre senza la necessaria autorizzazione;
che
contro la pronuncia dell’autorità dipartimentale la Comunione ereditaria
__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullata e che gli atti vengano retrocessi al Dipartimento delle
istituzioni affinché si pronunci nel merito della vertenza; essendo subentrata ipso
iure nella posizione processuale di __________, in virtù del principio
della successione universale sancito dall’art. 560 CC, la procura scritta
rilasciata a __________ dalla Comunione ereditaria __________ sarebbe quindi
valida;
che
all’impugnativa si oppongono il Dipartimento delle istituzioni, senza formulare
osservazioni, e il municipio di __________, riconfermandosi nelle
considerazioni espresse davanti all’istanza di prime cure;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 40 LMSP;
che la
legittimazione attiva della Comunione ereditaria __________, subentrante a
__________ nel processo in virtù dei combinati disposti degli art. 24 PAmm e
102 CPC e direttamente toccata dalla decisione censurata, è certa (art. 43
PAmm); se la Comunione ereditaria __________ sia materialmente parte
processuale nell’ambito della contestazione in esame è, in questa sede,
questione di merito;
che il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è quindi ricevibile in ordine è può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l’art. 15 cpv. 1 PAmm le parti compaiono personalmente o per mezzo di un
procuratore munito di sufficiente mandato;
che
procuratore può essere chiunque legittimi i propri poteri ai sensi dell’art. 32
CO (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3 ad
art. 15); di principio, in assenza del diretto interessato, la norma presuppone
la forma scritta per il conferimento del mandato (cfr. Borghi/Corti, op. cit.,
n. 3 ad art. 15; v. anche art. 65 cpv. 1 e 3 CPC); appare tuttavia ragionevole
prescindere da tale requisito, allorquando un’autorizzazione tacita è
desumibile dalle specifiche circostanze del caso concreto (cfr. Imboden/Rhinow,
Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, N. 29 III a, p. 179);
che,
qualora venga espressamente richiesta, la procura scritta posteriormente versata
agli atti entro il termine stabilito dall’autorità competente, conferma
l’autorizzazione eventualmente rilasciata in precedenza; alla luce della
disciplina che regge l’istituto della rappresentanza (art. 32 ss CO), di
principio applicabile in modo analogico al diritto procedurale (cfr.
sull’argo-mento Zäch, Berner Kommentar VI/1/2/2, n. 82, 89 e 96 ad art. 32-40
CO), la procura inoltrata a posteriori sana inoltre con effetto retroattivo
l’autorizzazione mancante (cfr. art. 38 CO; Imboden/Rhinow, op. cit., N. 29 III
b, p. 180; Zäch, op. cit., n. 89 ad art. 32-40);
che la
facoltà di ratificare o meno l’operato del rappresentante sprovvisto di procura
(processuale) è necessariamente data anche ai successori in diritto della
persona rappresentata senza poteri, segnatamente agli eredi (cfr. Zäch, op. cit.,
n. 45 ad art. 38 CO) subentranti nel procedimento amministrativo;
che,
nell’evenienza concreta, date le difficili condizioni di salute in cui versava
__________, costretto in ospedale dalla malattia, appare verosimile che
__________, considerato lo stretto legame parentale, fosse stato autorizzato,
almeno tacitamente, a rappresentare il padre nell’ambito della procedura in
oggetto;
che la
questione è tuttavia irrilevante, giacché, anche nella denegata ipotesi in cui
__________ avesse rappresentato __________ in veste di falsus procurator,
e cioè senza la necessaria autorizzazione, i restanti membri della Comunione
ereditaria __________ ne hanno ratificato l’operato;
che
mediante la procura 23 maggio 2003, versata agli atti entro il termine assegnato
dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, i coeredi autorizzano infatti
espressamente __________ a rappresentare la Comunione ereditaria nell’ambito
della contestazione in oggetto, ratificandone a posteriori l’operato;
che
__________ è pertanto munito di sufficiente mandato ai sensi dell’art. 15 cpv.
1 PAmm;
che,
stante quanto precede, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio
censurato siccome lesivo del diritto e rinviando gli atti al Dipartimento delle
istituzioni affinché si pronunci nel merito della vertenza;
che, dato
l’esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese;
che non
si assegnano ripetibili perché la ricorrente non è patrocinata da un avvocato
iscritto al registro cantonale degli avvocati;
per questi motivi,
visti gli art. 560 CC; 32, 38 CO; 40 LMSP; 65, 102
CPC; 15, 18, 24, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 giugno 2003 (inc. pub. 2002.314) del Dipartimento
delle istituzioni è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento delle istituzioni affinché si
esprima nel merito del reclamo 1°ottobre 2002 sostenuto dalla CE __________.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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