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Numero d'incarto:
52.2003.226
Data decisione, Autorità:
23.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.226
Lugano
23 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonia Giamboni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 luglio 2003 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2704), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione
14 marzo 2003 del municipio di __________ che nega la licenza edilizia per la
realizzazione di un pollaio sulla part. __________ RF, fuori dalla zona
edificabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario della part. n. __________ RF di __________, situata in zona
agricola e sulla quale sorge una stalla di recente costruzione. Con domanda di
costruzione 21 gennaio 2003, egli ha chiesto al municipio il permesso per la sistemazione
esterna e la formazione di un nuovo pollaio.
Il
Dipartimento del territorio si è opposto, con preavviso 5 marzo 2003, alla
concessione della licenza edilizia relativa alla costruzione del pollaio, in
quanto sarebbe in contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia
di utilizzazione dei sedimi ubicati fuori zona edificabile. La stessa autorità
cantonale ha invece preavvisato favorevolmente la sistemazione esterna.
Con
decisione 14 marzo 2003 il municipio ha quindi negato il rilascio
dell’autorizzazione richiesta, concedendo unicamente la licenza edilizia per la
costruzione di nuovi muri di sostegno, ritenendo nel contempo inutile procedere
ad un esperimento di conciliazione.
B. Dopo aver
tempestivamente impugnato la risoluzione municipale, __________, con scritto 3
giugno 2003, ha presentato al Consiglio di Stato una domanda di conciliazione,
postulando un incontro sul posto con i funzionari dei servizi interessati e i
rappresentanti del municipio.
Con
decisione18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del
permesso, respingendo il ricorso inoltrato dall’insorgente. Dopo aver escluso
che il pollaio fosse conforme alla funzione prevista per la zona di
utilizzazione, in quanto non strettamente necessario all’attività agricola, il
Governo ha in sostanza ritenuto che lo stesso, non adempiendo il requisito
dell’ubicazione vincolata, non potesse beneficiare di un autorizzazione
eccezionale ai sensi dell’art. 24 LPT. L’Esecutivo cantonale, nella decisione
impugnata, non ha fatto alcun riferimento alla domanda di conciliazione.
C. Avverso la
predetta pronuncia governativa è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo __________, chiedendone l’annullamento. Il ricorrente censura
l’operato del Consiglio di Stato che, non dando seguito alla sua domanda di
conciliazione, rispettivamente omettendo di indicare nella decisione impugnata
i motivi di tale diniego, avrebbe violato il suo diritto costituzionale di
essere sentito.
D. All’accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________,
con argomenti di cui si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente
e personalmente toccato dal giudizio impugnato (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Il
ricorrente si duole anzitutto di una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito, in cui sarebbero incorsi sia il municipio, sia il Consiglio di
Stato omettendo di convocare le parti per un esperimento di conciliazione. Il
Governo avrebbe inoltre tralasciato di motivare la decisione di non procedere
ad un esperimento di conciliazione.
2.2. Per
costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito garantisce al cittadino,
tra l’altro, la facoltà di partecipare al procedimento e di influire sul
processo decisionale, ovvero di esprimersi su tutti i punti essenziali, prima
che sia emanata una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica (DTF
127 III 576, consid. 2/c, DTF 117 Ia 262, consid. 4/b). Tale facoltà gioca un
ruolo centrale siccome rappresenta il mezzo più importante per la realizzazione
del diritto e la salvaguardia degli interessi delle parti (Albertini, Der
Verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör in Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, tesi, Berna 2000, pag. 259).
Nell’ambito
della salvaguardia di questa prerogativa, l’art. 17 PAmm prevede che in ogni
stadio del procedimento l’autorità giudicante può far luogo a un esperimento di
conciliazione. Il legislatore cantonale, con una norma di tenore chiaramente
potestativo, offre dunque all’autorità la facoltà di citare le parti per un
incontro, allo scopo di chiarire i fatti rilevanti per l’esito della vertenza
ed eventualmente indurle ad una conciliazione.
Il
principio dell’oralità e dell’immediatezza, che non trova applicazione generale
nel campo della procedura amministrativa, può dunque imporsi anche in tale
ambito. Questa soluzione permette di limitare l’inutile sovraccarico delle
autorità e di prevenire l’aggravio di oneri e il disborso di spese di causa
evitabili con una migliore e serena informazione delle parti (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 17, lett. a). La
comparsa personale risponde inoltre anche ad esigenze di economia processuale,
soprattutto nell’ambito di controversie complesse, per le quali il momento
della litis contestatio può costituire per le parti e per l’autorità
giudicante, un’opportuna fase chiarificatrice (Borghi/Corti, op. cit., ad art.
15, n. 2).
2.3. In
concreto il ricorrente non beneficiava di un diritto all’espletamento di un esperimento
di conciliazione, facoltà che spetta, come visto, unicamente all’autorità decidente.
La sua domanda poteva semmai essere interpretata alla stregua di una richiesta
di prova, in particolare di un sopralluogo in contraddittorio.
- 3.1. La
procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone
all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la
decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando
accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle
domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta
la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove,
rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe
verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 126 II
71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7;
Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite
l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate
ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid.
2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43; RDAT II-2001 N.75, consid. 2.1).
3.2. In
concreto, il ricorrente ha elencato nel suo gravame al Consiglio di Stato i motivi
che lo hanno spinto a inoltrare la domanda di costruzione per il pollaio,
segnatamente la volontà di spostare la sede dell’attuale pollaio dal nucleo
storico del paese al fondo dedotto in edificazione, concentrandovi così tutte
le sue attività agricole. In merito alla considerazione fatta dal Dipartimento
e dal municipio relativa al sovradimensionamento del pollaio, l’insorgente
rileva in sostanza come, da una parte, i dati ripresi dal rilevamento aziendale
non vadano presi in considerazione siccome la sua intenzione sarebbe quella di
incrementare l’allevamento in oggetto. D’altra parte, essendogli riconosciuta
la qualità di allevatore biologico, le direttive dell’Ufficio federale di
veterinaria, che indicano uno spazio necessario di 1mq per 6-7 galline ovaiole,
non andrebbero applicate al suo caso, in quanto necessiterebbe di maggior spazio
per animale allevato.
Come
ammesso dallo stesso ricorrente, la necessità di essere sentito era giustificata
dalla volontà di informare l’autorità sulle reali occorrenze dell’azienda
agricola di razionalizzare tutta l’attività, liberando nel contempo l’abitato
da un potenziale elemento di disturbo. Non avendo sollevato alcun elemento che
potesse far presagire alla presenza di ulteriori fatti essenziali – oltre a
quelli indicati nel ricorso al Consiglio di Stato – tali da giustificare un
incontro di conciliazione, l’insorgente non poteva ragionevolmente pretendere
che l’Esecutivo cantonale procedesse all’assunzione di tale prova. Lo stesso
non ha di conseguenza fatto alcun riferimento allo scritto 3 giugno 2003 con il
quale il ricorrente chiedeva che si esperisse un tentativo di conciliazione.
Nella sua decisione il Governo ha affermato unicamente che il ricorso poteva essere
evaso sulla scorta degli atti annessi all’incarto, senza che si renda necessaria
un’ulteriore istruttoria, né tantomeno un sopralluogo in loco.
Benchè
estremanente succinta, siffatta motivazione è sufficiente, a giustificare il
mancato esperimento di un sopralluogo con i funzionari dei servizi interessati
e i rappresentanti del municipio. Tale mezzo probatorio non era in effetti
necessario ai fini del giudizio, in quanto le argomentazioni che il ricorrente
avrebbe voluto sollevare erano già agli atti, segnatamente nell’allegato ricorsuale,
e un'ispezione dei luoghi non avrebbe portato alla conoscenza di ulteriori elementi
fattuali rilevanti.
Ne
segue che, non essendo dati gli estremi di una violazione del diritto di essere
sentito, la relativa censura va disattesa.
- Sulla
scorta di quanto esposto, il giudizio impugnato resiste alle doglianze del ricorrente.
Il ricorso va pertanto respinto e la decisione del Consiglio di Stato
confermata.
La
tassa di giustizia e le spese, commisurate al lavoro occasionato dal gravame
vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 cpv. 2 Cost.; 3, 17, 18, 28, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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