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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.252
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.252
Lugano
3 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 agosto 2003 della
contro
la decisione 21 luglio 2003 dell’Ospedale regionale
di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori di risanamento
della sottocentrale del fabbricato amministrativo dell’ospedale di
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella
primavera di quest’anno la direzione della sede di __________ dell’ospedale
regionale di __________ ha invitato tre ditte locali di impianti sanitari e di
riscaldamento, fra cui la ricorrente __________, a presentare un’offerta per i
lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo;
che il
capitolato d’appalto e modulo d’offerta stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe
stata decisa dal Consiglio di amministrazione o dalla Direzione generale
dell’ente all’offerente che avesse presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa;
che il
capitolato non stabiliva particolari criteri d’aggiudicazione;
che nel
termine prestabilito le tre ditte invitate hanno inoltrato le seguenti offerte:
-
__________ fr. 33'310.70
-
__________ fr. 33'478.95
-
__________ fr.
34'212.50
che il 12
giugno 2003 il committente ha aperto le offerte;
che, per
motivi che non emergono dagli atti, il committente ha poi invitato altre tre
ditte, fra cui la resistente __________ ad inoltrare un’offerta;
che il 2
luglio 2003 il committente ha aperto le seguenti ulteriori offerte:
-
__________ fr.
27'296.75
-
__________ fr.
28'279.45
-
__________ fr.
32'448.95
che con
decisione 21 luglio 2003 la direzione della sede di __________ dell’ospedale
regionale di __________ ha aggiudicato i lavori alla __________ per l’importo
di
fr.
27'296.75;
che
contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che
l’insorgente sostiene che l’aggiudicataria non è membro dell’associazione di
categoria __________; non avrebbe quindi pagato i contributi professionali; i
prezzi esposti, allega, sarebbero inoltre sottocosto;
che la
direzione dell’ospedale di __________ si rimette al giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo, mentre la __________ postula il rigetto
dell’impugnativa, contestando succintamente le tesi dell’insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto
partecipante alla gara l’insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare la
decisione di aggiudicazione;
che il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che nella
procedura ad invito il committente decide quali concorrenti vuole invitare
direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta
entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1 LCPubb); gli invitati devono essere almeno
tre (art. 10 cpv. 3 LCPubb);
che anche
nella procedura ad invito il committente deve rispettare i principi generali
della procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche, sanciti dagli art.
1 seg. LCPubb; esso deve in particolare garantire la parità di trattamento tra
tutti gli offerenti nonché un’aggiudicazione imparziale, a pari qualità;
che,
nell’evenienza concreta, è evidente che il committente ha disatteso il
principio della parità di trattamento, invitando a partecipare alla gara dapprima
tre ditte locali e poi, dopo averne aperto le offerte, un lotto di ulteriori
tre ditte del locarnese;
che non
si può invero negare che, procedendo in questo modo, il committente abbia dato
agli ulteriori tre concorrenti l'opportunità di venire a conoscenza del
contenuto delle offerte inoltrate dai primi tre concorrenti; irrilevante è il
fatto che i concorrenti del secondo lotto abbiano effettivamente approfittato
dell'occasione;
che già
per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata, siccome
palesemente lesiva del diritto;
che gli
atti vanno retrocessi al committente affinché aggiudichi i lavori alla
ricorrente o, dandosene i motivi, annulli la gara;
che la
tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e la
resistente __________ secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21 luglio 2003 dell’Ospedale regionale di __________
che delibera alla ditta __________ i lavori di risanamento della sottocentrale
del fabbricato amministrativo dell’ospedale di __________ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi
dei considerandi;
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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