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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.53
Data decisione, Autorità: 18.03.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.53
Lugano 18 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 febbraio 2003 della
contro
la decisione 6 febbraio 2003 del municipio di __________, che delibera alla __________ le opere da gessatore relative alla costruzione della nuova scuola elementare;
viste le risposte:
26 febbraio 2003 della __________;
28 febbraio 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 3 dicembe 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da gessatore relative alla costruzione della nuova scuola elementare (FU __________, pag. __________);
che il bando indicava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:
aspetto economico 50%
termini d'esecuzione 30%
qualità delle prestazioni 15%
formazione apprendisti 5%
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisava il metodo per determinare le note da attribuire ai concorrenti;
che al concorso hanno preso parte nove ditte, fra cui la __________ con un'offerta di 109'088.10 e la __________ con un'offerta di fr. 111'791.00;
che valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione il committente ha assegnato alla __________ 77.64 punti (1° rango) e 59.16 (4° rango) alla __________;
che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando i termini d'esecuzione indicati dalla __________, che non sarebbero attendibili e non garantirebbero un lavoro a regola d'arte;
che il ricorso è avversato dal municipio e dall'aggiudicataria, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono incontestabilmente date;
che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che le contestazioni sollevate dall'insorgente contro i criteri d'aggiudicazione relativi ai termini d'esecuzione (30%) ed alla qualità delle prestazioni (15%) sono improponibili (art. 38 cpv. 3 LCPubb); se la ricorrente riteneva che si sarebbe dovuto dare più peso alla qualità e meno ai termini avrebbe dovuto impugnare il bando di concorso; lo esigono i principi della buona fede e della sicurezza del diritto; la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, indica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara (art. 31 cpv. 2 RLCPubb);
che non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità dei termini d'esecuzione indicati dalla __________ (28 e non 20 giorni come ritiene la ricorrente): i tempi indicati sono appena leggermente inferiori alla media di quelli esposti dalle altre ditte che hanno preso parte alla gara (media 32 giorni);
che stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed al lavoro procurato a questo tribunale dall'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 400.- di ripetibili alla resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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