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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.7
Data decisione, Autorità: 23.09.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.7
Lugano 23 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2003 di
__________, __________, patrocinata da: avv. __________,
contro
la decisione 10 dicembre 2002 (n. 5926) del Consiglio di Stato, che nega all’insorgente il permesso di dissodare definitivamente 690 mq di superficie boschiva sulle part. n. __________ e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
28 gennaio 2003 del municipio di __________;
10 febbraio 2003 del Dipartimento del territorio, Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________ è proprietaria di un’abitazione secondaria sul mappale n. __________ RFD di __________. Il 17 maggio 2002 ella ha inoltrato una domanda di costruzione per dotare tale edificio di un accesso carrozzabile attraverso le part. n. __________ e __________ RFD di __________, anch’esse di sua proprietà. Essendo entrambi questi fondi ricoperti da vegetazione, il medesimo giorno l’insorgente ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso di dissodare definitivamente 690 mq di superficie boschiva sui medesimi ed ha proposto un rimboschimento compensativo di pari superficie sul vicino mappale n. __________ RFD di __________, pure di sua proprietà.
B. La domanda di dissodamento è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. __________ del __________ e gli atti sono rimasti esposti presso la cancelleria comunale di __________.
Il 5 agosto 2002 la Sezione della pianificazione urbanistica ha espresso preavviso negativo alla domanda di dissodamento, annullando e sostituendo una sua precedente presa di posizione favorevole datata 27 luglio 2002. Il 13 agosto 2002 anche l’Ufficio protezione natura si è detto contrario all’accoglimento dell’istanza. La Sezione forestale ha invece emesso il 27 giugno 2002 un preavviso favorevole.
C. Con decisione 10 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di dissodamento. Dopo avere illustrato i principi che reggono la materia, il Governo ha in sostanza considerato che la richiesta non era sorretta da nessun motivo preponderante per rapporto all’interesse pubblico insito nella salvaguardia dell’area forestale.
D. Contro la predetta risoluzione governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio del permesso rifiutato. Richiamandosi al preavviso favorevole emesso dalla Sezione forestale, sostiene che il tracciato proposto per la strada presenta un’ubicazione vincolata, ragione per la quale i motivi della sua domanda dovrebbero prevalere sull’interesse al mantenimento dell’attuale superficie boschiva sui due fondi in questione. Rimprovera quindi al Consiglio di Stato di non avere proceduto ad una corretta ponderazione dei contrapposti interessi, violando così il principio di proporzionalità.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio, per conto del Consiglio di Stato. Dal canto suo, il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo tribunale.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 42 cpv. 2 LCFo. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm) e inoltrato da una persona legittimata ad agire (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla domanda di costruzione tuttora pendente davanti al municipio di __________, che questo tribunale ha richiamato al fine di garantire un minimo di quella coordinazione, prescritta dal diritto federale (art. 25a LPT), che l’ordinamento delle competenze decisionali in materia edilizia e forestale rende difficile da attuare.
2.2.1. Giusta l’art. 3 LFo, l’area forestale non va diminuita. La foresta deve essere conservata quale ambiente naturale di vita nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). I dissodamenti sono dunque vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Con questo termine si intende ogni cambiamento durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo). Allo scopo di attenuare il rigore della legge, l’art. 5 cpv. 2 LFo prevede nondimeno la possibilità di concedere deroghe al divieto di dissodamento in casi del tutto eccezionali e a determinate condizioni. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LFo, una deroga può essere concessa se il richiedente dimostra l’esistenza di gravi motivi, di natura pubblica e/o privata, prevalenti sull’interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: a) l’opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto (ubicazione vincolata); b) l’opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio; c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l’ambiente. Non sono considerati gravi interessi finanziari, come uno sfruttamento più redditizio del suolo o l’acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).
2.2. Affinché la legge raggiunga il suo scopo, consistente per l’appunto nella conservazione dell’area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato. Particolare attenzione va invece rivolta alla dimostrazione che i motivi del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). La decisione di dissodamento, permesso o rifiutato, è quindi il risultato di un'accurata ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco che non deve considerare unicamente il dissodamento in quanto tale, ma anche l'opera che verrà costruita sull'area disboscata ed il suo impatto (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1988 a sostegno della LFo in FF 1988 III pp. 1555, 156; DTF 117 Ib 325 c. 2, 112 Ib 564 e ss.; Stefan M. Jaissle, "Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung", 1994, pp. 134 e ss.).
3.2. Nulla muta inoltre che la Sezione forestale, nel suo preavviso del 27 giugno 2002, abbia proposto l’accoglimento dell’istanza formulata dall’insorgente. Per quanto importante, la presa di posizione di detta autorità non era vincolante per il Governo, il quale, sentito il parere anche degli altri uffici amministrativi interessati, era comunque tenuto a pronunciarsi sulla domanda di dissodamento con piena autonomia di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 5 Lfo; 42 LCFo; 25a LPT; 3,18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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