AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.70
Data decisione, Autorità: 18.03.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.70
Lugano 18 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 marzo 2003 di
contro
la decisione 14 febbraio 2003 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR), che respinge il "reclamo" 21 gennaio 2003 dell'insorgente avverso il provvedimento 20 gennaio 2003 della Polizia cantonale in materia di misure coercitive agli stranieri (sequestro cautelativo del passaporto);
vista la risposta 5 marzo 2003 del GIAR;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il cittadino senegalese __________ __________ (__________) è entrato in Svizzera il 21 ottobre 1998 per frequentare la SUPSI, ottenendo successivi permessi di dimora temporanei per motivi di studio (art. 32 OLS), l'ultimo dei quali valido fino al 19 ottobre 2001;
che il 17 luglio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a __________ __________, perché egli aveva terminato gli studi una decina di giorni prima (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS);
che il termine di partenza con scadenza il 31 luglio 2001, fissatogli dall'autorità per lasciare il territorio cantonale, è stato eccezionalmente prorogato sino al 30 settembre 2001 perché il ricorrente intendeva convolare a nozze con una cittadina svizzera;
che il 21 settembre 2001 __________ __________ si è sposato a __________ con __________ __________ (__________), già sua compagna di studi alla SUPSI, e ha successivamente richiesto al dipartimento il rilascio di un permesso di dimora per vivere insieme alla moglie;
che __________ __________, già cinque giorni dopo le nozze, ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di aver sposato __________ __________ sotto le pressioni e minacce di quest'ultimo, chiedendo poi in data 5 febbraio 2002 al Pretore di __________ l'annullamento del matrimonio;
che con decisione 8 marzo 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la predetta domanda, in quanto l'interessato non aveva mai vissuto insieme alla moglie, e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 aprile 2002 per lasciare il territorio cantonale;
che la suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale cantonale amministrativo, i quali hanno ritenuto che nella situazione concreta era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un permesso di soggiorno; in ultima istanza, dal Tribunale federale, il quale con sentenza 13 novembre 2002 ha considerato il gravame inoltratogli ai limiti della temerarietà;
che, preso atto della menzionata sentenza dell'alta Corte federale, il 3 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dapprima fissato a __________ __________ un termine con scadenza il 31 dicembre 2003 per lasciare il territorio cantonale, rettificandolo poi in 31 dicembre 2002 con comunicazione 6 dicembre 2002 che annullava e sostituiva quella del 3 dicembre precedente;
che con giudizio 28 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa interposta da __________ __________ contro la predetta risoluzione dipartimentale, ritenendo in sostanza che la comunicazione del termine di partenza non fosse una decisione d'esecuzione e, in quanto tale, non fosse suscettibile di ricorso;
che a titolo abbondanziale l'Esecutivo cantonale, dopo aver indicato che la procedura ricorsuale non sospendeva il termine di partenza, ha osservato che sia l'insorgente sia il suo patrocinatore, siccome entrambi ben cogniti dell'iter amministrativo fino a quel momento percorso, potevano facilmente riconoscere che la prima comunicazione dipartimentale che fissava il termine di partenza entro il 31 dicembre 2003 era frutto di un errore, l'interessato non potendo beneficiare di un termine così esteso per lasciare il territorio cantonale;
che contro la predetta pronunzia governativa il 5 febbraio 2003 __________ __________ si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via cautelare, di autorizzarlo a soggiornare nel nostro cantone durante la litispendenza, e, nel merito, di annullarla;
che con sentenza 7 febbraio 2003 questo Tribunale ha dichiarato irricevibile e temerario il gravame, essendo evidente l'incompetenza a decidere i ricorsi di diritto amministrativo in materia di polizia degli stranieri contro decisioni di rinvio;
che, nel frattempo, il 20 gennaio 2003, dopo aver interrogato __________ __________ in merito al mancato rispetto del termine di partenza, la Polizia cantonale gli ha cautelativamente sequestrato il passaporto;
che l'interessato, dopo essersi consultato con il proprio legale, non ha firmato il relativo verbale - che non indicava i rimedi di diritto - di cui neppure ha ricevuto copia;
che adito da __________ __________, con decisione 14 febbraio 2003 il GIAR ha confermato il provvedimento di polizia, respingendo nel contempo la domanda d'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio;
che il GIAR, dopo aver stabilito la propria competenza a decidere la vertenza giusta gli art. 14 cpv. 3 della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e 2 e 32 della legge cantonale di applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (LALMC; RL 1.2.2.2), ha considerato proporzionata la decisione di sequestrare cautelativamente il passaporto all'interessato;
che il GIAR ha rilevato che il provvedimento impugnato era stato regolarmente intimato nel corso dell'interrogatorio di polizia e che la mancata firma del verbale non inficiava la validità dell'intimazione, mentre la mancata indicazione dei rimedi di diritto non aveva impedito al ricorrente di impugnare la decisione e di esprimersi in merito;
che, secondo il Giudice delle misure coercitive, non vi erano altre misure per evitare che __________ __________ mettesse in atto altri espedienti per opporsi al suo rinvio, non da ultimo l'occultamento o la distruzione del documento di identità;
che contro la predetta pronunzia __________ __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendogli di annullarla e postulando la restituzione del passaporto;
che il ricorrente critica il modo d'agire del GIAR per non aver invitato la Polizia cantonale a prendere posizione sul gravame, interpellando per contro la Sezione dei permessi e dell'immigrazione per determinare l'autorità competente a decidere la causa;
che a mente di __________ __________, quest'ultima autorità avrebbe emesso un preavviso sulla vicenda tanto ambiguo da considerarlo alla stregua di una perizia, sulla quale non gli è stata concessa la possibilità di formulare i relativi quesiti;
che l'insorgente contesta poi di soggiornare illegalmente nel nostro cantone, adducendo che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli fisserà un nuovo termine di partenza per lasciare il nostro territorio;
che egli assicura di voler in ogni caso lasciare il Ticino nel giro di una settimana, la Svizzera al più tardi entro la fine di aprile, e rileva che non è necessario trattenergli il passaporto e rinviarlo poi in Senegal in quanto beneficia di un visto Schengen, che gli permetterà di trasferirsi in Francia;
che il ricorrente critica pure il GIAR per aver dichiarato il gravame temerario, ponendo a suo carico gli oneri processuali;
che il ricorrente si duole pure del fatto che il GIAR ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, che formula anche in questa sede;
che il GIAR non formula osservazioni al ricorso, rimettendosi al giudizio del Tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 32 cpv. 2 LALMC;
che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 32 cpv. 2 LALMC e 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 14 cpv. 3 primo periodo LDDS, durante la procedura di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale può ordinare la perquisizione dello straniero e degli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di mettere al sicuro i documenti di viaggio e di legittimazione;
che tale misura è applicabile a tutti gli stranieri che non dispongono (più) di un permesso di soggiornare sul nostro territorio (FF 1994 I 283 e 300);
che la Polizia cantonale è competente a ordinare tali provvedimenti (v. art. 6 LALMC; 2 lett. c ed e RLALMC);
che la trattenuta del documento di legittimazione dello straniero da allontanare prevista all'art. 14 cpv. 3 LDDS è senz'altro assimilabile per analogia, in ragione dei suoi effetti, al deposito dei documenti previsto dall'art. 2 LALMC quale provvedimento sostitutivo della carcerazione;
che, se gli art. 4 e 31 LALMC, assegnando la competenza su ricorso al GIAR in materia di misure coercitive, fanno riferimento alla carcerazione di cui all'art. 13c cpv. 2 LDDS, l'art. 32 LALMC ne estende la competenza a tutte le altre decisioni dell'autorità amministrativa, tra le quali devono rientrare per analogia anche le misure messe in atto in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LDDS;
che la competenza del GIAR a statuire sulla vertenza era quindi data;
che, per i motivi già esposti nella sentenza del GIAR, cui si rinvia per brevità (ad 2 pag. 4), la Polizia cantonale non ha agito con modalità procedurali scorrette o violato i diritti dell'interessato;
che, in particolare, la necessità di mettere al sicuro i documenti di legittimazione è una misura che non dev'essere preliminarmente intimata per iscritto all'interessato tramite decisione (Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, pag. 242 e rinvii, in particolare DTF 109 Ia 146 consid. 8);
che la mancata assegnazione di un termine alla Polizia cantonale per prendere posizione in merito al "reclamo" inoltrato al GIAR non ha certo violato i diritti dell'insorgente;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione è sicuramente interessata alla presente procedura, il sequestro del passaporto essendo misura atta ad assicurare l'esecuzione di una propria decisione, e meglio la partenza di __________, sicché la decisione del GIAR di chiederne le osservazioni appare corretta;
che non vi sono motivi per ritenere che la presa di posizione del suddetto ufficio sia in qualche modo assimilabile ad una perizia, quindi è a ragione che il ricorrente non è stato invitato a formulare quesiti;
che la decisione impugnata rispetta inoltre il principio della proporzionalità;
che, in effetti, __________ ha tentato più volte di rinviare la propria partenza dal territorio cantonale, inoltrando diversi ricorsi defatigatori (v. STF 13 novembre 2002 e STA 7 febbraio 2003);
che in queste circostanze, la polizia non poteva fare altro che sequestrare cautelativamente il passaporto all'interessato prima che egli mettesse in atto altri espedienti per opporsi al suo allontanamento, non da ultimi l'occultamento o la distruzione del documento di identità;
che, non avendo lasciato il territorio cantonale entro il 31 dicembre 2002, al momento dell'interrogatorio di polizia del 20 gennaio 2003 il ricorrente si trovava in una situazione irregolare;
che il fatto che contro l'assegnazione del termine di partenza l'insorgente ha inoltrato ricorsi irricevibili e che il dipartimento è ora intenzionato a fissargli un nuovo termine per lasciare il cantone non rende certo legale la sua permanenza: sostenerlo significa distorcere volutamente la realtà dei fatti;
che a ragione il GIAR ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, stante che il ricorso era in effetti privo di esito favorevole sin dall'inizio: chiedere una presa di posizione alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione e permettere al ricorrente di prendere posizione in merito non ha nulla a che vedere con la fondatezza del gravame;
che respingendo tale domanda entro breve termine contemporaneamente al giudizio di merito, il GIAR non ha violato la procedura in materia di assistenza giudiziaria (art. 5, 11 Lag);
che, infine, contrariamente a quanto assume l'insorgente, la procedura in materia di misure coercitive agli stranieri non è esente da spese;
che, stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto, così come la pedissequa domanda di assistenza giudiziaria, il gravame essendo manifestamente destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag);
che tassa e spese di giustizia, proporzionate anche in questa sede al dispendio causato dalla vertenza, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 LDDS; 2, 6, 32 LALMC; 2 RLALMC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; 5, 11, 14 Lag;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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