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Numero d'incarto:
52.2003.71
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.71
Lugano
3 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 marzo 2003 di
contro
la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 812) che ha respinto l’impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la
risoluzione con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________
__________ il permesso di costruire una casa d’abitazione sul fondo n.
__________ RF __________;
viste le risposte:
17 marzo 2003 di
__________ __________;
18 marzo 2003 del
Consiglio di Stato;
- 21 marzo 2003 del
municipio di __________;
preso atto della replica 31 marzo 2003 dei ricorrenti
e delle dupliche:
10 aprile 2003 del
municipio di __________;
12 aprile 2003 di
__________ __________;
16 aprile 2003 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ __________ è proprietario del fondo n. __________ RF di __________,
situato in zona residenziale __________, su cui sorge una stalla che serve
l’azienda agricola di cui il resistente è titolare;
che,
negatagli a più riprese l’autorizzazione ad ampliare la stalla, il resistente
ha infine chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire
contiguamente alla stessa la propria casa d’abitazione;
che
durante il periodo di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono
opposti __________, __________ e __________ __________, proprietari del fondo
vicino, adducendo che tramite l’edificio postulato __________ __________ intenderebbe
in realtà incrementare l’attività della sua azienda agricola;
che,
raccolto il preavviso favorevole dell’autorità cantonale, il 20 dicembre 2002
il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l’opposizione;
che con
giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato, ritenuto il progetto conforme
alle disposizioni legali applicabili, ha confermato il provvedimento,
rigettando l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti;
che
avverso la predetta pronuncia governativa Aurora, Domenico e __________ __________ si
aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che
venga annullata unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal municipio, e ribadendo
in sostanza quanto eccepito in sede d’opposizione;
che
all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, proponendo la
riconferma del giudizio impugnato, senza formulare particolari osservazioni; ad
identica conclusione pervengono il municipio e il beneficiario della
controversa licenza, le cui argomentazioni verranno, per quanto necessario,
riprese nel seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1
LE e la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari del fondo confinante
con quello dedotto in licenza e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm); il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la
licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l’autorità
statuisce sulla conformità, per rapporto alle normative edilizie concretamente
applicabili, delle opere raffigurate sui piani presentati e della destinazione
d’uso indicata nei documenti che corredano la domanda (Scolari, Commentario, II
ed. N. 627);
che
l’autorità, per contro, non si pronuncia sulla legittimità delle opere che
dovessero venire effettivamente eseguite; se i piani non corrispondono alle
opere eseguite o se la destinazione dichiarata differisce da quella effettiva,
la licenza eventualmente rilasciata non pone rimedio al permesso mancante (cfr.
STA inedita 9.5.2001, in re S., consid. 2);
che,
nell’evenienza concreta, dalla domanda di costruzione, dai piani e dalla relazione
tecnica emerge inequivocabilmente come l’opera dedotta in licenza, futura residenza
di __________ __________, verrà destinata esclusivamente a fini abitativi, non
aziendali, come paventano i ricorrenti;
che la
progettata casa unifamiliare risponde pienamente alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione (zona residenziale R2) e soddisfa gli ulteriori parametri
edilizi;
che ciò
non viene invero eccepito nemmeno dai ricorrenti;
che
nondimeno occorre esaminare se l’aggiunta della casa d’abitazione alla stalla,
quest’ultima in evidente contrasto con la funzione della zona residenziale,
configuri un ampliamento ammissibile ai sensi dell’art. 70 LALPT;
che
secondo tale disposto edifici o impianti la cui destinazione non è conforme
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono solo essere
conservati tramite lavori di manutenzione ordinari (cpv. 1); possono tuttavia
essere eccezionalmente autorizzati ampliamenti a condizione che la destinazione
non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate
le altre disposizioni del piano (cpv. 2); occorre in particolare considerare le
finalità delle norme applicabili, la natura del contrasto esistente, l’entità
dell’intervento e le conseguenze che ne derivano, soppesando gli interessi
pubblici e privati posti a confronto; inammissibili sono soprattutto quegli
interventi che incidono sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità
in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto
con il diritto successivamente entrato in vigore (RDAT 1999-I N. 28, II-1994 N.
46, II-1992 N. 39; Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 70 LALPT N. 516 seg.);
che, in
concreto, l’opera dedotta in licenza, di per sé conforme con la legislazione
applicabile, pur destinata ad ospitare il fattore dell’azienda agricola,
persegue uno scopo abitativo; non è quindi atta ad incrementare l’utilizzo
della stalla esistente; è prevedibile semmai che l’insediamento di __________
__________ nella nuova abitazione comporti, nell’interesse proprio e dei vicini
qui ricorrenti, una riduzione delle eventuali immissioni moleste provenienti
dalla stalla;
che,
pertanto, l’intervento edilizio all’esame non è suscettibile di aumentare i
motivi di contrasto con la zona residenziale in cui è previsto e quindi,
considerato il precipuo interesse del resistente alla sua realizzazione, deve
ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LALPT;
che,
stante quanto precede, nulla osta dunque al rilascio della licenza edilizia;
che,
qualora limitatamente al fondo in questione si verificasse il potenziamento
dell’attività agricola prospettato dai ricorrenti, in quanto rilevante dal
profilo ambientale, edilizio e pianificatorio, esso necessiterebbe di
un’ulteriore autorizzazione;
che, in
esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 70 LALPT; 21 LE; 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono a carico dei ricorrenti
in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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